Il TAR Veneto ha offerto principi utili in materia: in particolare, la solerzia del privato nell’attivare i rimedi amministrativi e giurisdizionali deve essere valutata tanto quanto il comportamento della P.A.
Post di Alberto Antico – dottore in giurisprudenza
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Il TAR Veneto, ai fini del pagamento degli oneri di costruzione, ha qualificato l’ipotesi di una demolizione e ricostruzione di due edifici – originariamente l’uno residenziale e l’altro produttivo – con aumento delle unità immobiliari e cambio d’uso in residenziale non come ristrutturazione (come avrebbe voluto il ricorrente, il che avrebbe comportato una riduzione degli oneri dovuti al Comune), ma come nuova costruzione.
E difatti, l’aumento di unità abitative comporta un aumento del carico urbanistico e, dunque del surplus teorico di oneri che il costo di costruzione mira a coprire.
Post di Alessandra Piola – avvocato
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Nel caso di specie il privato ricostruiva, sul medesimo sedime ove insisteva un precedente fabbricato, un edificio con caratteristiche del tutto innovative quanto alla parte nord, e con incremento volumetrico quanto alla parte sud; il PdC rilasciato dal Comune autorizzava la demolizione completa del vecchio edificato, ad eccezione del muro perimetrale sul lato nord, che doveva essere mantenuto fino all’altezza di 3,30 metri. Tale parete era collocata a una distanza di soli 3 metri dal confine, inferiore a quella di 5 metri prescritta dalle norme edilizie comunali intervenute in epoca successiva all’originaria edificazione.
Il TAR Veneto, sulla base delle norme vigenti ratione temporis, ha qualificato detto intervento come nuova costruzione e ha chiarito perché non sussistevano i presupposti per rilasciare la sanatoria ex art. 36 T.U. edilizia, né la fiscalizzazione dell’abuso ex art. 34 T.U. cit.
Post di Alberto Antico – dottore in giurisprudenza
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Il TAR Veneto ha affermato che la fusione per incorporazione (art. 2501 c.c.) della società ricorrente non è causa di interruzione del processo, poiché la società incorporante prosegue in tutti i rapporti, anche processuali, della società incorporata (art. 2504-bis c.c.).
Post di Alberto Antico – dottore in giurisprudenza
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Li ha offerti il TAR Veneto, a partire dall’art. 338 r.d. 1265/1934: in particolare, la presenza del cimitero genera un vincolo conformativo ex lege di inedificabilità assoluta che impedisce di condonare l’immobile che sia stato costruito in violazione del vincolo.
Post di Alberto Antico – dottore in giurisprudenza
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Il T.A.R. afferma che vi è l’onere, a pena di improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza d’interesse, di impugnare anche la successiva strumentazione urbanistica “conformativa” se quest’ultima osta, parimenti, alla realizzazione dell’intervento edilizio progettato.
Post di Matteo Acquasaliente - avvocato
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Il TAR Veneto ha offerto principi utili in materia: nel caso di specie, l’area del privato è stata riconosciuta come soggetta a vincolo di inedificabilità assoluta ex art. 33, lett. d l. 47/1985, il che precludeva anche l’ampliamento previsto dal Piano casa (cfr. art. 9, lett. d l.r. Veneto 14/2009 ss.mm.ii.).
Post di Alberto Antico – dottore in giurisprudenza
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Il TAR Piemonte ribadisce che, per ritenere ammissibile un ricorso collettivo, è necessario il possesso congiunto di due requisiti:
l’assenza di conflitto di interessi, anche solo potenziale, tra le parti (requisito negativo);
l’identità di posizioni sostanziali e processuali tra i ricorrenti (requisito positivo).
In particolare, il requisito positivo si sostanzia nell’identità di oggetto delle domande giudiziali, di contenuto degli atti impugnati e di motivi di impugnazione censurati.
Post di Alessandra Piola – avvocato
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Il TAR Veneto ha confermato nuovamente il proprio (recente) ri-orientamento in merito alla possibilità di cumulare tra loro le volumetrie residuali di piano e quelle premiali previste dalle leggi speciali, quali ad es. Piano Casa e Veneto 2050.
Ribadisce infatti il TAR che l’ultimo dei tre principii affermati nella cd. “sentenza Mira” (n. 513/2018) è da rivedere: deve infatti essere affermata la possibilità, per il privato, di accedere anche in contemporanea alla volumetria prevista dallo strumento urbanistico e ai bonus volumetrici, per evitare disparità tra fondi aventi le medesime capacità edificatorie.
Il Giudice ricorda anche che tali aumenti volumetrici non sono in contrasto con la disciplina sul consumo di suolo, avendo la l. R.V. n. 14/2017 espressamente fatti salvi i bonus previsti dal Piano Casa.
Post di Alessandra Piola – avvocato
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Il T.A.R. ricorda che il richiedente il titolo giuridico deve avere la disponibilità giuridica dell’area e che, in caso di area comuni, occorre il consenso dell’assemblea dei condomini.
Post di Matteo Acquasaliente - avvocato
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