Li ha offerti il TAR Veneto, a partire dall’art. 338 r.d. 1265/1934: in particolare, la presenza del cimitero genera un vincolo conformativo ex lege di inedificabilità assoluta che impedisce di condonare l’immobile che sia stato costruito in violazione del vincolo.
Post di Alberto Antico – dottore in giurisprudenza
Questo contenuto è accessibile solo agli abbonati. Se sei abbonato, procedi con il login. Se vuoi abbonarti, clicca su "Come registrarsi" sulla colonna azzurra a destra
Il T.A.R. afferma che vi è l’onere, a pena di improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza d’interesse, di impugnare anche la successiva strumentazione urbanistica “conformativa” se quest’ultima osta, parimenti, alla realizzazione dell’intervento edilizio progettato.
Post di Matteo Acquasaliente - avvocato
Questo contenuto è accessibile solo agli abbonati. Se sei abbonato, procedi con il login. Se vuoi abbonarti, clicca su "Come registrarsi" sulla colonna azzurra a destra
Il TAR Veneto ha offerto principi utili in materia: nel caso di specie, l’area del privato è stata riconosciuta come soggetta a vincolo di inedificabilità assoluta ex art. 33, lett. d l. 47/1985, il che precludeva anche l’ampliamento previsto dal Piano casa (cfr. art. 9, lett. d l.r. Veneto 14/2009 ss.mm.ii.).
Post di Alberto Antico – dottore in giurisprudenza
Questo contenuto è accessibile solo agli abbonati. Se sei abbonato, procedi con il login. Se vuoi abbonarti, clicca su "Come registrarsi" sulla colonna azzurra a destra
Il TAR Piemonte ribadisce che, per ritenere ammissibile un ricorso collettivo, è necessario il possesso congiunto di due requisiti:
l’assenza di conflitto di interessi, anche solo potenziale, tra le parti (requisito negativo);
l’identità di posizioni sostanziali e processuali tra i ricorrenti (requisito positivo).
In particolare, il requisito positivo si sostanzia nell’identità di oggetto delle domande giudiziali, di contenuto degli atti impugnati e di motivi di impugnazione censurati.
Post di Alessandra Piola – avvocato
Questo contenuto è accessibile solo agli abbonati. Se sei abbonato, procedi con il login. Se vuoi abbonarti, clicca su "Come registrarsi" sulla colonna azzurra a destra
Il TAR Veneto ha confermato nuovamente il proprio (recente) ri-orientamento in merito alla possibilità di cumulare tra loro le volumetrie residuali di piano e quelle premiali previste dalle leggi speciali, quali ad es. Piano Casa e Veneto 2050.
Ribadisce infatti il TAR che l’ultimo dei tre principii affermati nella cd. “sentenza Mira” (n. 513/2018) è da rivedere: deve infatti essere affermata la possibilità, per il privato, di accedere anche in contemporanea alla volumetria prevista dallo strumento urbanistico e ai bonus volumetrici, per evitare disparità tra fondi aventi le medesime capacità edificatorie.
Il Giudice ricorda anche che tali aumenti volumetrici non sono in contrasto con la disciplina sul consumo di suolo, avendo la l. R.V. n. 14/2017 espressamente fatti salvi i bonus previsti dal Piano Casa.
Post di Alessandra Piola – avvocato
Questo contenuto è accessibile solo agli abbonati. Se sei abbonato, procedi con il login. Se vuoi abbonarti, clicca su "Come registrarsi" sulla colonna azzurra a destra
Il T.A.R. ricorda che il richiedente il titolo giuridico deve avere la disponibilità giuridica dell’area e che, in caso di area comuni, occorre il consenso dell’assemblea dei condomini.
Post di Matteo Acquasaliente - avvocato
Questo contenuto è accessibile solo agli abbonati. Se sei abbonato, procedi con il login. Se vuoi abbonarti, clicca su "Come registrarsi" sulla colonna azzurra a destra
Nel caso di specie, la società proprietaria di un albergo costituito da un complesso di vari edifici che si sviluppano intorno ad una corte, in passato coperta da una tenda montata su un telaio metallico, voleva rimpiazzare detta copertura con una struttura di metallo e pannelli di vetro apribili.
Il Comune accertava che l’esecuzione dell’opera era difforme dal progetto autorizzato ed irrogava la relativa sanzione. La società presentava un accertamento di compatibilità paesaggistica, deciso in senso favorevole, ed una coeva istanza di sanatoria edilizia, conclusasi con il diniego.
Il TAR Veneto ha ritenuto che i due provvedimenti non siano contraddittori, perché restano distinte le valutazioni che il Comune compie dal punto di vista paesaggistico e dal punto di vista urbanistico-edilizio.
Post di Alberto Antico – dottore in giurisprudenza
Questo contenuto è accessibile solo agli abbonati. Se sei abbonato, procedi con il login. Se vuoi abbonarti, clicca su "Come registrarsi" sulla colonna azzurra a destra
Il T.A.R. ricorda che il titolo edilizio deve essere rilasciato considerando la normativa vigente in quel momento, compresa quella sopravvenuta medio tempore, ma pur sempre prima del rilascio del titolo.
Post di Matteo Acquasaliente - avvocato
Questo contenuto è accessibile solo agli abbonati. Se sei abbonato, procedi con il login. Se vuoi abbonarti, clicca su "Come registrarsi" sulla colonna azzurra a destra
Il TAR Veneto, dopo aver ricordato che le convenzioni urbanistiche rientrano nella categoria degli accordi sostitutivi del provvedimento ex art. 11 l. 241/1990, ha affermato che le obbligazioni derivanti dalle convenzioni urbanistiche e relative alla realizzazione delle opere di urbanizzazione hanno natura reale, perciò sono tenuti al loro adempimento non solo i soggetti che stipulano la convenzione, ma anche quelli che richiedono i titoli edilizi nell’ambito della lottizzazione, quelli che realizzano l’edificazione ed i loro aventi causa.
Post di Alberto Antico – dottore in giurisprudenza
Questo contenuto è accessibile solo agli abbonati. Se sei abbonato, procedi con il login. Se vuoi abbonarti, clicca su "Come registrarsi" sulla colonna azzurra a destra
Il TAR Veneto ha ricordato che, ai sensi dell’art. 11, co. 2 l. 241/1990, le convenzioni urbanistiche sono soggette all’applicazione, ove non diversamente previsto, dei principi civilistici in materia di obbligazione e contratti, in quanto compatibili.
In quest’ottica, il privato parte di una convenzione urbanistica può legittimamente assumersi oneri e obbligazioni maggiori di quelli previsti dalla legge, se ciò è funzionale alla sistemazione degli interessi pubblici e privati sottesi alla convenzione, senza perciò incorrere nella mancanza o illiceità della causa, né nell’indebito arricchimento.
Post di Alberto Antico – dottore in giurisprudenza
Questo contenuto è accessibile solo agli abbonati. Se sei abbonato, procedi con il login. Se vuoi abbonarti, clicca su "Come registrarsi" sulla colonna azzurra a destra
Questo sito utilizza cookie per le proprie funzionalità. Chiudendo questo banner, scorrendo questa pagina o cliccando qualunque suo elemento acconsenti all’uso dei cookie.AccettoRead More
Privacy Overview
This website uses cookies to improve your experience while you navigate through the website. Out of these, the cookies that are categorized as necessary are stored on your browser as they are essential for the working of basic functionalities of the website. We also use third-party cookies that help us analyze and understand how you use this website. These cookies will be stored in your browser only with your consent. You also have the option to opt-out of these cookies. But opting out of some of these cookies may affect your browsing experience.
Necessary cookies are absolutely essential for the website to function properly. This category only includes cookies that ensures basic functionalities and security features of the website. These cookies do not store any personal information.
Any cookies that may not be particularly necessary for the website to function and is used specifically to collect user personal data via analytics, ads, other embedded contents are termed as non-necessary cookies. It is mandatory to procure user consent prior to running these cookies on your website.
Commenti recenti