Con il decreto del Capo del Dipartimento della protezione civile del 21 gennaio 2026 (pubblicato in G.U., Serie generale n. 45 del 24.02.2026), sono state approvate le indicazioni operative concernenti le attività di protezione civile in materia di soccorso e assistenza agli animali.
Il T.A.R. Lazio ha statuito che, ai sensi dell’art. 2, c. 8 bis della l. n. 241/1990, l’inibitoria tardiva di una SCIA è inefficace ex lege, senza la necessità, per il privato, di adire il T.A.R. per far accertare tale improduttività di effetti. Il Collegio, infatti, con ampia ed articolata motivazione, illustra le ragioni giuridiche che militano in favore di tale conclusione. Ovviamente, rimane salvo il potere di inibitoria d’ufficio, ex art. 21 nonies della l. n. 241/1990, ricorrendone i presupposti di legge.
Post di Matteo Acquasaliente - avvocato
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Il Consiglio di Stato ha affermato che l’abuso edilizio per mancanza del permesso di costruire (PdC) non può essere sanato tramite la presentazione di una SCIA, sia perché non è possibile legittimare ex post con SCIA ciò che ex ante richiede il PdC, sia perché l’utilizzo della SCIA quale modalità di legittimazione postuma degli interventi edilizi è stata introdotta solo con la cd. riforma Salva casa (d.l. 69/2024, come convertito dalla l. 105/2024), che l’ha disciplinata nell’art. 36-bis d.P.R. 380/2001 nei casi di interventi edilizi in assenza o in difformità dalla SCIA nelle ipotesi di cui al successivo art. 37.
Post di Alberto Antico – avvocato
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Il Tribunale superiore delle acque pubbliche (TSAP) ha affermato che, in tema di responsabilità civile della P.A. ex art. 2043 c.c., ai fini del risarcimento del danno da lesione dell’affidamento incolpevole, è necessaria la sussistenza di una situazione soggettiva di vantaggio consolidatasi in capo al privato che sia meritevole di tutela secondo i canoni della correttezza e buona fede.
Nel caso di specie, si è escluso ogni danno in capo al privato che aveva eseguito lavori edilizi non contemplati nella SCIA depositata, comportando la distruzione di un corso d’acqua pubblico senza il necessario nulla osta idraulico, ai sensi del r.d. 523/1904.
Il potere inibitorio del Comune in ordine a una SCIA, una volta decorso il termine perentorio per gli interventi ordinari di controllo (divieto di prosecuzione o rimozione degli effetti dannosi dell’attività), può essere legittimamente esercitato ai sensi dell’art. 19, co. 4 l. 241/1990, qualora sussistano le condizioni previste dal successivo art. 21-nonies. Il provvedimento di inefficacia della SCIA adottato entro il termine di legge previsto da quest’ultima norma è legittimo, precludendo ogni pretesa risarcitoria del privato per carenza di antigiuridicità della condotta pubblica.
Post di Alberto Antico – avvocato
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Il TAR Veneto ha affermato che la disciplina della SCIA non tollera alcun tipo di parentesi procedimentali produttive di sospensione o interruzione del termine assegnato dalla legge per provvedere, neppure per l’acquisizione dei pareri interni degli uffici competenti.
Per l’effetto, decorso il termine di 60 o 30 giorni per l’esercizio del potere inibitorio, il Comune conserva il potere di controllo sulla sussistenza dei presupposti per la SCIA, a condizione che proceda nelle forme dell’autotutela previste dall’art. 21-nonies l. 241/1990, vale a dire previo avviso di avvio del procedimento e con valutazione comparativa fra interesse pubblico e privato.
Post di Alberto Antico – avvocato
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Il TAR Veneto ha ricordato che è pacificamente inammissibile il gravame volto ad ottenere l’annullamento e/o la declaratoria di illegittimità della SCIA, anche commerciale: ai sensi dell’art. 19, co. 6-ter l. 241/1990, l’istituto in questione non costituisce un provvedimento tacito direttamente impugnabile da parte dei terzi.
Post di Alberto Antico – avvocato
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Il Consiglio di Stato ha affermato che la deroga al vigente sistema della prevenzione, attraverso la sostituzione della confisca della casa familiare con misure patrimoniali di contenuto equivalente (un esborso di danaro o la confisca di un altro bene), attiene alla fase della determinazione e individuazione della misura preventiva, quindi a un momento antecedente a quello dell’esecuzione dello sgombero.
Il diritto all’abitazione si atteggia in modo molto diverso nel quadro della Costituzione italiana rispetto a come viene affermato dalla CEDU, dove viene in rilievo anche la libertà negativa di scelta del proprio domicilio, con il riflesso della necessaria salvaguardia della vita privata e familiare dell’individuo, ove ingiustamente colpito da misure interferenti illegittime.
L’art. 47, co. 2, ult. periodo d.lgs. 159/2011 non lascia adito a dubbi ermeneutici nello statuire che “anche prima dell’adozione del provvedimento di destinazione, per la tutela dei beni confiscati si applica il secondo comma dell’articolo 823 del codice civile”, sicché ogni altra eventualità è rimessa all’apprezzamento discrezionale dell’Agenzia nazionale per l’amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata e non vale ad interferire con il necessario decorso delle operazioni di sgombero dell’immobile e di apprensione del suo possesso da parte dell’Agenzia.
Post di Alberto Antico – avvocato
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Con il d.l. 20 febbraio 2026, n. 21 (pubblicato in G.U., Serie generale n. 42 del 20.02.2026), sono state approvate misure urgenti per la riduzione del costo dell’energia elettrica e del gas in favore delle famiglie e delle imprese, per la competitività delle imprese e per la decarbonizzazione delle industrie, nonché disposizioni urgenti in materia di risoluzione della saturazione virtuale delle reti elettriche e di integrazione dei centri di elaborazione dati nel sistema elettrico.
Il Consiglio dei ministri, nella seduta del 18.02.2026, ha assunto la deliberazione motivata ai sensi dell’art. 3, co. 3 d.lgs. 281/1997 (pubblicata in G.U., Serie generale n. 42 del 20.02.2026) di autorizzazione all’adozione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri concernente il Regolamento recante i criteri per la classificazione dei Comuni montani.
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