Nel caso di specie una donna coniugata, recatasi al seggio per votare al referendum costituzionale del 20 settembre 2020 (sulla riduzione del numero dei parlamentari), veniva identificata dallo scrutatore non solo con il proprio nome e cognome, ma altresì con il cognome del marito, circostanza che le veniva letta ad alta voce.
Nei giorni successivi, richiedeva al Comune il rilascio del certificato di iscrizione nelle liste elettorali, che le veniva trasmesso e nel quale non figurava il cognome del coniuge; successivamente, chiedeva ed otteneva via mail l’estratto delle liste elettorali sezionali, nel quale si confermava la dicitura con l’aggiunta del cognome del marito.
Agiva quindi in giudizio per l’accertamento del suo diritto ad essere individuata, anche nell’ambito delle attività elettorali, esclusivamente con il proprio nome e cognome.
La Sezione I civile della Corte di cassazione ha affermato che, in attuazione del principio di uguaglianza e di non discriminazione, immanente nell’ordinamento ex artt. 3 Cost., 21 della Carta di Nizza e 14 CEDU, anche nella redazione delle liste elettorali - così come sulla tessera elettorale - le donne coniugate devono essere identificate senza l’indicazione del cognome del marito.
Il TAR del Lazio, Sede di Roma ha affermato che nelle procedure automatizzate non può essere pretermessa la cd. riserva di umanità. L’indicazione di un requisito in una parte “erronea” del modulo (nella specie, per la partecipazione ad una selezione concorsuale) non preclude di per sé la valutazione dello stesso ai fini concorsuali, poiché un identico principio deve valere anche nelle procedure automatizzate, nelle quali l’impiego degli algoritmi non può sacrificare la corretta valutazione dei requisiti dei candidati. Il regolamento (UE) 1689/2024 sull’intelligenza artificiale (IA) prevede un’applicazione differita per gli obblighi relativi ai sistemi di IA ad alto rischio, tra cui quelli concernenti la supervisione umana, a decorrere dal 2 agosto 2026. Tuttavia, anche prima di tale data, il regolamento assume rilevanza quale fonte di indirizzo interpretativo, nella parte in cui qualifica come “ad alto rischio” i sistemi di IA utilizzati nei procedimenti di selezione, valutazione e accesso a impieghi pubblici e impone, quale requisito strutturale, l’esistenza di una supervisione umana effettiva, per il controllo, l’intervento e la correzione del funzionamento del sistema.
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Il TAR Palermo ha affermato che nelle procedure selettive di concessione di contributi e finanziamenti, la produzione successiva di documentazione idonea a comprovare il possesso di requisiti di partecipazione già sussistenti alla data di presentazione della domanda non integra una violazione dei principi di autoresponsabilità e par condicio, qualora la produzione contestuale alla presentazione dell’istanza non sia prevista dalla lex specialis a pena di esclusione e la stessa lex specialis ammetta espressamente l’attivazione del soccorso istruttorio ex art. 6, co. 1, lett. b l. 241/1990.
L’integrazione postuma può avvenire in sede di contraddittorio procedimentale ex art. 10-bis l. cit., mediante la presentazione per iscritto di osservazioni e documenti, purché non si tratti di sanare la mancanza originaria del requisito sostanziale.
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Il Consiglio di Stato ha affermato che il presupposto per l’adozione di ordinanze contingibili e urgenti è la sussistenza e l’attualità del pericolo, cioè del rischio concreto di un danno grave e imminente per l’incolumità pubblica, a nulla rilevando che la situazione di pericolo sia nota da tempo. L’ordinanza extra ordinem costituisce infatti lo strumento eccezionale e derogatorio approntato dall’ordinamento per porre rimedio a una situazione improcrastinabile di pericolo per la sicurezza o l’ordine pubblico.
Ai fini dell’adozione di ordinanze contingibili e urgenti ex art. 54 TUEL, stante l’indispensabile celerità che caratterizza l’intervento, si può prescindere dalla verifica della responsabilità di un determinato evento dannoso provocato dal privato interessato.
La comunicazione di avvio del procedimento non è dovuta per l’adozione di un’ordinanza ex art. 54 TUEL. Le regole procedimentali poste a presidio della partecipazione del privato, ex art. 7 l. 241/1990, si appalesano infatti incompatibili con l’urgenza di provvedere, anche in ragione della perdurante attualità dello stato di pericolo, che può aggravarsi con il trascorrere del tempo, a pena di svuotamento di effettività e particolare celerità cui la legge preordina l’istituto.
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Il Consiglio di Stato ha affermato che nell’ipotesi in cui l’operatore economico, in riferimento a un appalto di servizi, offra dei lavori edili al fine di ottenere il punteggio premiale previsto dalla lex specialis di gara, si viene a configurare un contratto di tipo misto, con la conseguente necessità del possesso della qualificazione al riguardo imperativamente richiesta dalla normativa in materia di lavori pubblici.
La ratio dell’inderogabile disciplina richiamata a proposito della necessaria qualificazione per l’esecuzione di lavori pubblici non risiede tanto nella volontà di preservare la P.A. dai costi relativi a lavori inadeguati per tempi o qualità di realizzazione, quanto nell’esigenza di garantire le capacità realizzative e le competenze tecniche e professionali (ivi comprese le risorse umane, organiche all’impresa), che informa l’intero sistema di qualificazione degli operatori economici esecutori di lavori pubblici. Dette conclusioni valgono a maggior ragione nel vigore del d.lgs. 36/2023, che ha consacrato all’art. 1 il principio del risultato, da qualificare quale super-principio da applicare anche ai fini dell’interpretazione delle ulteriori diposizioni codicistiche, ai sensi del successivo art. 4, che impone vieppiù che gli operatori professionali siano in possesso della qualificazione prevista ex lege in relazione alle prestazioni oggetto di affidamento (anche ove, come nella fattispecie, relativa all’offerta di prestazioni – id est lavori – aggiuntive rispetto a quelle considerate come obbligatorie nella lex specialis), non potendosi tra l’altro interpretare il principio del risultato in maniera antitetica rispetto al principio di legalità.
In base all’art. 14, co. 18 d.lgs. 36/2023, l’operatore economico che concorre alla procedura di affidamento di un contratto misto deve possedere i requisiti di qualificazione e capacità prescritti dal codice per ciascuna prestazione di lavori, servizi e forniture prevista dal contratto, indipendentemente dalla rilevanza di dette prestazioni rispetto al complessivo oggetto dell’appalto. Detto regime convive con la previsione della prevalenza della prestazione principale, al fine di determinare le regole di aggiudicazione. Pertanto, negli appalti misti il concorrente deve essere qualificato per ogni prestazione contemplata dall’oggetto del contratto stesso, e quindi anche per le prestazioni di lavori, a prescindere dalla preponderanza, o no, di detta prestazione rispetto all’attività di servizi (rilevante invece per individuare la procedura applicabile).
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Il TAR Salerno ha affermato che per “coltivatore diretto” si intende il soggetto che coltiva il fondo col lavoro prevalentemente proprio o di persone della sua famiglia. Affinché possa essere conferita la qualifica in commento, secondo il dettame di cui all’art. 6 l. 203/1982, è necessario che l’attività agricola sia svolta in modo stabile e continuativo e che la forza lavorativa del coltivatore e della famiglia integri almeno un terzo delle necessità di coltivazione del fondo. In altre parole, il coltivatore diretto è un imprenditore agricolo che si dedica direttamente e abitualmente alla coltivazione dei terreni di cui è proprietario, affittuario, usufruttuario o enfiteuta, ossia che esercita l’attività in parola a titolo principale.
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Il TAR del Lazio, Sede di Roma ha affermato che, in tema di agibilità post condono, qualora l’immobile condonato non sia mai stato munito del certificato ex art. 35 l. 47/1985 e sia stato successivamente modificato – ad esempio mediante il cambio di destinazione d’uso o opere ulteriori – l’interessato può richiedere il rilascio del titolo mediante presentazione della segnalazione certificata di agibilità (senza rivolgersi all’ufficio condono).
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Il TAR Veneto ha affermato che la decadenza dal titolo edilizio, pur essendo un effetto che si produce ex lege per il decorrere del termine di tre anni dall’adozione del titolo edilizio, necessita di un provvedimento espresso per poter produrre effetti.
Sebbene la decadenza del permesso di costruire ai sensi dell’art. 15, co. 2 d.P.R. 380/2001 costituisca un effetto che discende dall’inutile decorso del termine di inizio e/o completamento dei lavori autorizzati, costituisce una condizione indispensabile affinché detto effetto diventi operativo l’adozione di un provvedimento formale da parte del competente organo comunale, ancorché meramente dichiarativo e con efficacia ex tunc: la ratio della necessaria intermediazione di un formale provvedimento amministrativo di carattere dichiarativo va ravvisata nell’esigenza di assicurare il contraddittorio con il privato in ordine all’esistenza dei presupposti di fatto e di diritto che giustificano la pronuncia stessa, in conformità coi principi generali di trasparenza e certezza giuridica ex artt. 1 e 2 l. 241/1990.
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Il Consiglio di Stato ha affermato che, ai fini del calcolo degli standard urbanistici ex art. 5, co. 1, n. 1 d.m. 1444/1968, le sedi viarie sono escluse dagli standard da cedere, in quanto rientranti nelle opere di urbanizzazione, ma non devono essere sottratte dalla superficie complessiva dell’insediamento su cui calcolare la percentuale minima (10%) di aree da destinare a standard.
La viabilità privata interna al lotto, non destinata alla circolazione pubblica, non può essere considerata spazio pubblico ex lege e non giustifica la riduzione della superficie complessiva dell’insediamento ai fini del calcolo degli standard urbanistici da monetizzare.
Le piazzole destinate a strutture mobili nell’ambito di una struttura ricettiva all’aria aperta non sono assimilabili a edifici di nuova realizzazione, ai fini dell’applicazione della normativa in materia di parcheggi pertinenziali e di esonero dal contributo di costruzione.
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