Il TAR Veneto ribadisce che lo scomputo del valore delle opere di urbanizzazione non costituisce un diritto del privato rispetto alla P.A., ma una mera possibilità: occorre sempre quindi un atto di assenso da parte dell’Ente pubblico. Nel caso tale assenso allo scomputo o alla compensazione con gli oneri concessori non vi sia, il privato è tenuto a pagarli per l’intero.
Post di Alessandra Piola – avvocato
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L'avv. Stefano Bigolaro, che sentitamente ringraziamo, ci invia le slides, che volentieri pubblichiamo, sulle modifiche apportate al Testo unico dell’edilizia dal decreto semplificazioni: come cambiano le regole per distanze, demo-ricostruzione e ristrutturazione.
Cosa dice l'autore?
Ristrutturazione (categoria che comprende la demo-ricostruzione) e demo-ricostruzione in deroga alle distanze tra costruzioni sono due concetti non coincidenti.
Sono concetti previsti da due norme diverse (l’art. 3 e l’art. 2 bis-1 ter DPR 380) a fini diversi.
In particolare:
Non tutti gli interventi di ristrutturazione consentono di mantenere distanze preesistenti non conformi al DM 1444/1968.
Non tutti gli interventi di demo-ricostruzione che consentono di mantenere preesistenti distanze non conformi al DM 1444/1968 sono interventi di ristrutturazione.
Il T.A.R. Veneto, parimenti, chiarisce come deve essere interpretato l’art. 9, c. 8-bis, della l.r. Veneto n. 14/2009 ess.mm.ii. (cd. Piano Casa) secondo cui: “Al fine di consentire il riordino e la rigenerazione del tessuto edilizio urbano già consolidato ed in coerenza con l’obiettivo prioritario di ridurre o annullare il consumo di suolo, anche mediante la creazione di nuovi spazi liberi, in attuazione dell’articolo 2-bis del D.P.R. n. 380/2001 gli ampliamenti e le ricostruzioni di edifici esistenti situati nelle zone territoriali omogenee di tipo B e C, realizzati ai sensi della presente legge, sono consentiti anche in deroga alle disposizioni in materia di altezze previste dal decreto ministeriale n. 1444 del 1968 e successive modificazioni, sino ad un massimo del 40 per cento dell’altezza dell’edificio esistente”.
Il Collegio afferma che la percentuale del 40% deve essere riferita all’edificio oggetto dell’ampliamento e non a quelli contermini.
Si ricorda che il Consiglio di Stato, sezione VI, nell’ordinanza n. 94 del 1° marzo 2019 (G.U. n. 26/2019) aveva sollevato una questione di illegittimità costituzionale con riferimento al proprio c. 8-bis dell’articolo 9, nella parte in cui consente deroghe alle disposizioni in materia di altezze previste dal d.m n.1444 del 1968. Con sentenza n. 30/2020 (G.U. 1ª serie speciale n. 9/2020), però, la Corte costituzionale aveva dichiarato inammissibile, per carenza di motivazione in ordine alla sua rilevanza, la questione suddetta.
Post di Matteo Acquasaliente - avvocato
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In una interessante sentenza il T.A.R. Veneto ha stabilito che la l.r. Veneto n. 14/2009 e ss.mm.ii. (cd. Piano Casa) non permette di derogare alle previsioni di Piano Urbanistico Attuativo previste dallo strumento urbanistico generale, perché la legge regionale non contiene affatto una previsione che consenta di fare ciò. La legge di interpretazione autentica n. 30/2016, infatti, deve essere applicata in modo rigoroso e restrittivo e, quindi, non appare corretto seguire il contenuto della circolare regionale n. 1/2014 che, come noto, conteneva previsioni più “permissive”.
Post di Matteo Acquasaliente - avvocato
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Il TAR Veneto ribadisce il principio per cui la P.A. può prescindere dalla comunicazione al privato del cd. preavviso di rigetto solo se riesce a provare che l’eventuale apporto partecipativo proveniente dal privato non sarebbe idoneo a modificare le proprie determinazioni finali.
Post di Alessandra Piola – avvocato
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Il TAR Veneto ricorda il principio fondamentale per cui anche nelle zone agricole si applicano le fasce di rispetto stradali individuate dal PRG.
Post di Alessandra Piola – avvocato
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Il TAR Veneto ricorda che non essere confinante con il fondo oggetto dell’intervento edilizio non esclude, di per sé, l’esistenza in capo al privato del requisito della vicinitas necessario per la sussistenza dell’interesse a ricorrere.
Tale requisito, infatti, include in sé tutte le ipotesi in cui sussista uno stabile collegamento territoriale tale per cui al privato derivi un pregiudizio dall’intervento progettato; tale stabile collegamento, peraltro, va sempre rapportato al tipo di intervento concretamente da realizzarsi.
Post di Alessandra Piola – avvocato
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Il TAR Veneto ha spiegato che detta dichiarazione può essere presentata dal ricorrente fino a quando la causa è trattenuta in decisione e comporta l’obbligo per il Giudice amministrativo di dichiarare improcedibile il ricorso, in virtù del principio dispositivo.
Post di Alberto Antico – dottore in giurisprudenza
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Il TAR Veneto ha affermato che l’estinzione di una società per effetto di volontaria cancellazione dal registro delle imprese comporta un fenomeno successorio in favore dei soci quanto ai beni e diritti non compresi nel bilancio di liquidazione, ma non quanto alle mere pretese o ai crediti incerti ed illiquidi, benché azionabili o azionati in giudizio.
Si deve perciò presumere che, con la cancellazione della società in pendenza di un giudizio amministrativo da essa promosso, il liquidatore abbia inteso rinunciare alla pretesa sub iudice, ancora incerta nell’an e nel quantum. Il ricorso diviene così improcedibile per sopravvenuta carenza di legittimazione attiva di parte ricorrente, anche se uno dei soci è disposto a costituirsi quale successore processuale.
Post di Alberto Antico – dottore in giurisprudenza
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Il TAR Veneto ha affermato che spetta al G.O. conoscere la domanda del pubblico dipendente in regime di impiego contrattualizzato volta al riconoscimento di un diritto di credito nei confronti della P.A. quale datrice di lavoro.
Il TAR ha anche offerto alcune considerazioni in rito sull’assenza, in capo alle parti del processo amministrativo, di un diritto al rinvio dell’udienza di discussione.
Post di Alberto Antico – dottore in giurisprudenza
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