Il TAR Veneto ribadisce questo principio, dichiarando conseguentemente inammissibile un ricorso presentato avverso una nota avente tale contenuto. Le possibili, eventuali conseguenze negative derivanti dal mancato adempimento alla richiesta contenuta nell’atto amministrativo non possono da sole supportare l’attuale interesse a ricorrere.
Post di Alessandra Piola – avvocato
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Il TAR Veneto ricorda che la motivazione del diniego di un’istanza di condono deve essere calibrata in base al luogo in cui si trova l’immobile da condonare (meno approfondita per un immobile sito in un centro storico-monumentale, di più per altre zone), e pertanto quella che potrebbe essere considerata una motivazione sufficiente per un luogo, potrebbe non esserlo per un altro. Inoltre, l’avvenuto condono di un immobile e il rigetto di quello accanto deve essere adeguatamente giustificata, specie se non sussistono differenze sostanziali tra i due manufatti.
Post di Alessandra Piola – avvocato
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Il Consiglio di Stato ricorda quali sono i principii in materia di vincolo boschivo, come indicato dall’art. 142, co. 1, lett. g) d.lgs. n. 42/2004.
In primo luogo, il Giudice Amministrativo ricorda che la nozione di bosco è definita in via legislativa, dapprima dall’art. 2 d.lgs. n. 227/2001 (ora abrogato, ma a cui fa ancora riferimento il Codice dei Beni Culturali), ed ora dagli artt. 3 e 4 d.lgs. n. 34/2018; peraltro, secondo la giurisprudenza, tale nozione normativa deve essere contemperata con una nozione sostanziale in funzione dell’applicazione del relativo vincolo paesaggistico, che altrimenti sarebbe manifestamente illogico.
Tale vincolo sussiste peraltro ex lege, e pertanto può essere modificato (in estensione o in riduzione) solamente dalle Regioni in forza della propria potestà concorrente: mentre gli strumenti comunali non possono modificare il vincolo boschivo.
Peraltro, l’apposizione del citato vincolo ha funzione certativa, ed opera ex tunc; tale apposizione, in quanto discrezionale, può essere contestata solo per vizi di manifesta illogicità e irragionevolezza.
Ringraziamo sentitamente Daniele Iselle del Comune di Verona per la segnalazione della decisione.
Post di Daniele Iselle - funzionario comunale
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Pubblicata in G.U. la legge 11 settembre 2020, n. 120, di conversione con modifiche del decreto legge 16 luglio 2020, n. 76, qui in allegato pdf.
Tra le altre, particolarmente importanti le novità introdotte dagli artt. 49 e 49 bis del decreto, con disposizioni che novellano il Codice della Strada.
Tra le più rilevanti segnaliamo le nuove classificazioni stradali, come le strade urbane ciclabili, la corsia ciclabile, la corsia per doppio senso ciclabile e la zona scolastica.
I Sindaci potranno assegnare poteri di prevenzione e accertamento delle infrazioni ai dipendenti delle municipalizzate e ai dipendenti delle imprese addette alla raccolta dei rifiuti urbani e alla pulizia delle strade.
Gli autovelox potranno essere installati anche nelle strade urbane e su specifici tratti delle stesse, previo provvedimento del Prefetto.
Da segnalare, inoltre, la proroga della scadenza del termine delle revisioni.
Il TAR Veneto ribadisce che lo scomputo del valore delle opere di urbanizzazione non costituisce un diritto del privato rispetto alla P.A., ma una mera possibilità: occorre sempre quindi un atto di assenso da parte dell’Ente pubblico. Nel caso tale assenso allo scomputo o alla compensazione con gli oneri concessori non vi sia, il privato è tenuto a pagarli per l’intero.
Post di Alessandra Piola – avvocato
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L'avv. Stefano Bigolaro, che sentitamente ringraziamo, ci invia le slides, che volentieri pubblichiamo, sulle modifiche apportate al Testo unico dell’edilizia dal decreto semplificazioni: come cambiano le regole per distanze, demo-ricostruzione e ristrutturazione.
Cosa dice l'autore?
Ristrutturazione (categoria che comprende la demo-ricostruzione) e demo-ricostruzione in deroga alle distanze tra costruzioni sono due concetti non coincidenti.
Sono concetti previsti da due norme diverse (l’art. 3 e l’art. 2 bis-1 ter DPR 380) a fini diversi.
In particolare:
Non tutti gli interventi di ristrutturazione consentono di mantenere distanze preesistenti non conformi al DM 1444/1968.
Non tutti gli interventi di demo-ricostruzione che consentono di mantenere preesistenti distanze non conformi al DM 1444/1968 sono interventi di ristrutturazione.
Il T.A.R. Veneto, parimenti, chiarisce come deve essere interpretato l’art. 9, c. 8-bis, della l.r. Veneto n. 14/2009 ess.mm.ii. (cd. Piano Casa) secondo cui: “Al fine di consentire il riordino e la rigenerazione del tessuto edilizio urbano già consolidato ed in coerenza con l’obiettivo prioritario di ridurre o annullare il consumo di suolo, anche mediante la creazione di nuovi spazi liberi, in attuazione dell’articolo 2-bis del D.P.R. n. 380/2001 gli ampliamenti e le ricostruzioni di edifici esistenti situati nelle zone territoriali omogenee di tipo B e C, realizzati ai sensi della presente legge, sono consentiti anche in deroga alle disposizioni in materia di altezze previste dal decreto ministeriale n. 1444 del 1968 e successive modificazioni, sino ad un massimo del 40 per cento dell’altezza dell’edificio esistente”.
Il Collegio afferma che la percentuale del 40% deve essere riferita all’edificio oggetto dell’ampliamento e non a quelli contermini.
Si ricorda che il Consiglio di Stato, sezione VI, nell’ordinanza n. 94 del 1° marzo 2019 (G.U. n. 26/2019) aveva sollevato una questione di illegittimità costituzionale con riferimento al proprio c. 8-bis dell’articolo 9, nella parte in cui consente deroghe alle disposizioni in materia di altezze previste dal d.m n.1444 del 1968. Con sentenza n. 30/2020 (G.U. 1ª serie speciale n. 9/2020), però, la Corte costituzionale aveva dichiarato inammissibile, per carenza di motivazione in ordine alla sua rilevanza, la questione suddetta.
Post di Matteo Acquasaliente - avvocato
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In una interessante sentenza il T.A.R. Veneto ha stabilito che la l.r. Veneto n. 14/2009 e ss.mm.ii. (cd. Piano Casa) non permette di derogare alle previsioni di Piano Urbanistico Attuativo previste dallo strumento urbanistico generale, perché la legge regionale non contiene affatto una previsione che consenta di fare ciò. La legge di interpretazione autentica n. 30/2016, infatti, deve essere applicata in modo rigoroso e restrittivo e, quindi, non appare corretto seguire il contenuto della circolare regionale n. 1/2014 che, come noto, conteneva previsioni più “permissive”.
Post di Matteo Acquasaliente - avvocato
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Il TAR Veneto ribadisce il principio per cui la P.A. può prescindere dalla comunicazione al privato del cd. preavviso di rigetto solo se riesce a provare che l’eventuale apporto partecipativo proveniente dal privato non sarebbe idoneo a modificare le proprie determinazioni finali.
Post di Alessandra Piola – avvocato
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Il TAR Veneto ricorda il principio fondamentale per cui anche nelle zone agricole si applicano le fasce di rispetto stradali individuate dal PRG.
Post di Alessandra Piola – avvocato
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