Pubblichiamo una nota dell'avv. Dario Meneguzzo sul permesso in deroga agli strumenti urbanistici relativamente alle destinazioni d'uso, ai sensi dell'art. 14 del D.P.R. 380/2001, e al suo rapporto con i commi da 9 a 14 dell'art. 5 del decreto legge 70 del 2011.
Il TAR Veneto ha offerto una pregevole ricostruzione dell’istituto del Piano di recupero, a partire dall’art. 27 l. 457/1978, rubricato Individuazione delle zone di recupero del patrimonio edilizio esistente. Anche in questo ambito si esplica l’amplissima discrezionalità del Comune in materia di pianificazione urbanistica.
Post di Alberto Antico – dottore in giurisprudenza
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Il TAR Veneto ricorda che non è possibile configurare alcun risarcimento del danno da provvedimento illegittimo nel caso l’annullamento dell’atto comporti solo l’obbligo per la P.A. di determinarsi in merito a tale questione, qualora per l’Amministrazione sussista ancora un margine di discrezionalità nell’adozione del provvedimento. E difatti, in tale ipotesi, non è possibile per il Giudice effettuare una prognosi sulla spettanza del bene della vita che si suppone leso, trattandosi di poteri amministrativi non ancora esercitati e quindi non sindacabili.
Post di Alessandra Piola – avvocato
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Il Consiglio di Stato ha spiegato il valore che assume l’atto unilaterale d’obbligo che il privato presenti nel contesto del procedimento comunale di esercizio della funzione urbanistico-edilizia (ad esempio, impegnandosi a cedere gratuitamente la proprietà di un proprio fondo).
La più recente giurisprudenza riconduce tale fattispecie nell’alveo dell’art. 11 l. 241/1990, accentuandone la funzione di individuazione convenzionale del contenuto del titolo edilizio che l’Amministrazione andrà ad emettere a conclusione del procedimento. Ciò consente di aggiungere al paradigma pubblico generale i canoni del diritto civile «ove non diversamente previsto» e «in quanto compatibili» (comma 2 art. cit.).
L’atto unilaterale d’obbligo non riveste un’autonoma efficacia negoziale, ma è idoneo ad incidere sul provvedimento rilasciato a valle del procedimento, tanto da divenirne un elemento accidentale, secondo la distinzione propria del diritto privato tra essentialia e accidentalia negotii.
Post di Daniele Iselle – funzionario comunale
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Il TAR Veneto ribadisce che la disciplina di deroga alle altezze massime prevista dalla normativa sul Piano Casa non è sempre applicabile agli immobili ricadenti nei centri storici, nonché ricorda la preminenza quasi totale del d.m. n. 1444/1968 nella suddetta materia delle altezze.
Pertanto, non è possibile la sopraelevazione di un immobile per un’altezza superiore a quella dell’edificio di carattere storico-artistico più alto che rientri nel centro storico limitrofo (art. 9, co. 1 d.m. 1444/1968): con “carattere storico-artistico”, peraltro, il TAR parrebbe aver voluto considerare solamente gli immobili soggetti a vincolo monumentale; e la giurisprudenza ha precisato che non si deve far riferimento all’intero centro storico, ma solo a quello circostante, in quanto la ratio della norma è quella di mantenere l’uniformità delle altezze dell’isolato. Inoltre, si prescinde dalla disciplina particolare più favorevole alla sopraelevazione eventualmente dettata dal P.I. comunale, in quanto quest’ultima non può derogare alla disciplina nazionale prevista dal decreto.
Post di Alessandra Piola – avvocato
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Li ha posti il TAR Veneto. Nel caso di specie il Comune, dopo aver approvato il Piano di Lottizzazione presentato dal privato proprietario di un’area, scopriva che su di essa insisteva un vincolo per la tutela indiretta di un bene culturale, pertanto era costretto ad annullare in autotutela il PdL.
Post di Alberto Antico – dottore in giurisprudenza
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Il TAR Veneto sostiene che, posta la natura permanente dell’illecito edilizio (sanzionato con l’ordine di demolizione), l’introduzione dell’autorizzazione paesaggistica successivamente alla realizzazione dell’abuso non comporta l’esclusione di tale fattispecie concreta dalla necessità di richiedere l’autorizzazione medesima (o, in ogni caso, la relativa compatibilità). Infatti, l’illecito si rinnova giorno per giorno, perdurando anche oltre l’entrata in vigore del d.lgs. n. 42/2004.
L’unica ipotesi che è fatta salva dal principio per cui tempus regit actum, infatti, è quella di chi ha legittimamente realizzato un intervento edilizio in un’area poi divenuta di rilevanza paesaggistica, che prescinde dalla necessità di verificarne la compatibilità.
Post di Alessandra Piola – avvocato
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Nel caso di specie, vi erano due società proprietarie di due lotti appartenenti ad un unico ambito di lottizzazione, ricadente in Z.T.O. “area per attrezzature stradali”, soggetto ad intervento unitario mediante preventiva approvazione di un progetto di massima, previa stipulazione di una apposita convenzione.
Una delle due società chiedeva e otteneva un PdC per la costruzione di un’ampia sala di ristorazione per la propria struttura convegnistica.
Il TAR Veneto ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto dall’altra società, chiarendo che la pianificazione unitaria che aveva previamente connotato l’ambito di lottizzazione non fonda per ciò solo l’interesse ad agire avverso i titoli edilizi ottenuti dal vicino.
Post di Alberto Antico – dottore in giurisprudenza
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