Li ha posti il TAR Veneto. Nel caso di specie il Comune, dopo aver approvato il Piano di Lottizzazione presentato dal privato proprietario di un’area, scopriva che su di essa insisteva un vincolo per la tutela indiretta di un bene culturale, pertanto era costretto ad annullare in autotutela il PdL.
Post di Alberto Antico – dottore in giurisprudenza
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Il TAR Veneto sostiene che, posta la natura permanente dell’illecito edilizio (sanzionato con l’ordine di demolizione), l’introduzione dell’autorizzazione paesaggistica successivamente alla realizzazione dell’abuso non comporta l’esclusione di tale fattispecie concreta dalla necessità di richiedere l’autorizzazione medesima (o, in ogni caso, la relativa compatibilità). Infatti, l’illecito si rinnova giorno per giorno, perdurando anche oltre l’entrata in vigore del d.lgs. n. 42/2004.
L’unica ipotesi che è fatta salva dal principio per cui tempus regit actum, infatti, è quella di chi ha legittimamente realizzato un intervento edilizio in un’area poi divenuta di rilevanza paesaggistica, che prescinde dalla necessità di verificarne la compatibilità.
Post di Alessandra Piola – avvocato
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Nel caso di specie, vi erano due società proprietarie di due lotti appartenenti ad un unico ambito di lottizzazione, ricadente in Z.T.O. “area per attrezzature stradali”, soggetto ad intervento unitario mediante preventiva approvazione di un progetto di massima, previa stipulazione di una apposita convenzione.
Una delle due società chiedeva e otteneva un PdC per la costruzione di un’ampia sala di ristorazione per la propria struttura convegnistica.
Il TAR Veneto ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto dall’altra società, chiarendo che la pianificazione unitaria che aveva previamente connotato l’ambito di lottizzazione non fonda per ciò solo l’interesse ad agire avverso i titoli edilizi ottenuti dal vicino.
Post di Alberto Antico – dottore in giurisprudenza
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Il T.A.R. Bolzano, alla luce di una recente sentenza del Consiglio di Stato, rieditata il proprio pensiero giuridico relativo all’applicazione dei canoni TOSAP/COSAP con riferimento a quelle concessioni che, essendo previgenti alla novella legislativa che ha inciso sulla portata dell’art. 93, comma 2, d.lgs. n. 259/2003 e dell’art. 12, comma 3, d.lgs. 15 febbraio 2016, n. 33, non risultano soggette al divieto dei “canoni aggiuntivi” fornito dalle surriferite disposizioni. Infatti, a detta del Collegio, la novella introdotta dall’art. 8 bis, comma 1, lettera c), del d.l. n. 135/2018 alla norma di interpretazione autentica contenuta nell’art. 12, comma 3 D.Lgs. n. 33/2016, non avrebbe anche essa valenza di interpretazione autentica e, quindi, si applicherebbe solo pro futuro.
Post di Matteo Acquasaliente - avvocato
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Pubblichiamo un commento del geom. Daniele Iselle alla sentenza del TAR Lombardia (BS), n. 871/2020, pubblicata su questo sito in data 14 gennaio 2021, ringraziando sentitamente l'autore
Sulla base delle modifiche introdotte dal d.l. n. 76/2020, convertito, con modificazioni, dalla l. n. 120/2020, la Cassazione esclude la responsabilità penale dell'imputato alla luce dell'assenza della violazione di specifiche regole di condotta espressamente previste dalla legge o da atti aventi forza di legge e dalle quali non residuino margini di discrezionalità
Post di Diego Giraldo – avvocato
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E come tale deve essere considerata: pertanto, ha affermato il TAR Veneto, nel caso si tratti del medesimo progetto devono sussistere tutti i requisiti previsti dall’art. 21-nonies l. n. 241/1990, altrimenti tale seconda autorizzazione della Soprintendenza potrà essere annullata dal Giudice Amministrativo.
Post di Alessandra Piola – avvocato
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Il TAR Veneto ricorda che, nell’ambito del procedimento di demolizione, non sono atti autonomamente impugnabili il verbale di sopralluogo che accerta l’esistenza di opere costruite senza titolo, la comunicazione di avvio del procedimento, né la presa d’atto da parte della P.A. della comunicazione – proveniente dal privato – che tali opere sarebbero meramente precarie e temporanee, con avvertimento che il procedimento sarebbe stato archiviato dopo la rimozione delle suddette.
Post di Alessandra Piola – avvocato
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Il TAR Veneto ha annullato la previsione di una variante generale al PRG di un Comune che introduceva un vincolo d’inedificabilità sul terreno dei ricorrenti, al fine di garantire un cono visuale che consentisse la percezione del territorio agricolo retrostante la cortina edilizia che si sviluppa lungo la strada provinciale, senza però che vi fosse un vincolo diretto, né che fosse dimostrato il particolare pregio della zona.
Il TAR ha anche offerto principi utili sul rapporto tra PAT e PRG (facente funzioni del P.I. ex art. 48, co. 5 l.r. Veneto 11/2004).
Post di Alberto Antico – dottore in giurisprudenza
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