Il T.A.R. Veneto, con riferimento alla giurisdizione, ricorda quando possono essere portate alla sua attenzione le questioni attinenti alla presenza o meno di un uso pubblico su una strada privata.
Post di Matteo Acquasaliente - avvocato
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Il TAR Veneto si occupa anche del vizio di incompetenza di un provvedimento di autotutela possessoria in materia di strade emesso dal sindaco, invece che dal dirigente.
Tuttavia il TAR non annulla il provvedimento impugnato, in considerazione del carattere puramente formale di tale vizio.
Post di Matteo Acquasaliente - avvocato
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Il TAR Veneto ha annullato la norma del bando di gara (riconosciuta come escludente ed immediatamente impugnabile) che, nel richiedere ai concorrenti la certificazione di un Sistema di Gestione aziendale Ambientale ex art. 87 d.lgs. 50/2016, esigeva la certificazione-registrazione EMAS e non ammetteva lo standard ISO 14001, nonostante la loro sostanziale equipollenza.
La questione era già stata affrontata nel 2017 dal TAR del Lazio, Sede di Roma.
Post di Alberto Antico – dottore in giurisprudenza
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Il T.A.R. ricorda quando si cristallizza la “piena conoscenza” del provvedimento da cui diparte il termine per il ricorso impugnatorio.
Post di Matteo Acquasaliente - avvocato
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Il TAR Veneto ricorda la necessità di diligenza da parte del ricorrente in un giudizio amministrativo: se questi ha conoscenza di un atto non in suo possesso, dovrà proporre immediatamente relativo accesso agli atti alla P.A., non potendo invece attendere il deposito in giudizio del provvedimento per successivamente proporre motivi aggiunti. Se così facesse, il relativo ricorso sarebbe dichiarato irricevibile poiché tardivo.
Un tardivo esercizio del diritto di accesso agli atti, infatti, lede il principio di stabilità dei rapporti giuridici e l’affidamento dei soggetti titolari dell’autorizzazione.
Post di Alessandra Piola – avvocato
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Il TAR Veneto ricorda che le disposizioni di natura edificatoria contenute in atti generali (e.g., una delibera di Consiglio Comunale che disciplina l’altezza massima per alcune zone), essendo suscettibili di applicazione ripetuta, possono essere impugnate con l’atto che ne ha dato esecuzione. L’atto amministrativo generale non può quindi essere considerato immediatamente lesivo, e pertanto il termine per la sua impugnazione non può essere fatto partire dal momento di pubblicazione sull’albo pretorio.
Post di Alessandra Piola – avvocato
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Il TAR Veneto ricorda che costituisce interesse a ricorrere atto a fondare un giudizio per l’annullamento di un permesso di costruire rilasciato a terzi, quell’interesse sussistente in capo al soggetto titolare di un’attività economica che si svolge nell’immobile confinante (anche non proprietario dell’immobile medesimo), se l’intervento edilizio progettato potrebbe in ipotesi determinare un pregiudizio all’attività medesima.
Post di Alessandra Piola – avvocato
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Il TAR Veneto sottolinea che, in caso di passaggio di proprietà di un immobile confinante con un altro (quest’ultimo oggetto di permesso di costruire), non è possibile ritenere completamente esaurita la legittimazione a ricorrere dei nuovi proprietari confinanti.
Il soggetto titolare del permesso ha infatti l’onere di produrre la prova contraria relativa al momento in cui controparte è venuta a conoscenza del titolo, se eccepisce la tardività del ricorso.
Post di Alessandra Piola – avvocato
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Il TAR Veneto evidenzia che la disposizione di cui all’art. 8 del d.m. n. 1444/1968, che prevede la possibilità di costruire fino ad un’altezza massima determinata prendendo a riferimento gli “edifici preesistenti e circostanti”, prende come “unità di misura” gli edifici immediatamente limitrofi. La sua ratio, infatti, è quella di armonizzare ed omogeneizzare tra loro le altezze degli edifici contigui.
Pertanto, è illegittimo il provvedimento amministrativo che identifichi come “edifici circostanti” ai sensi del d.m. n. 1444/1968 quelli contenuti in un raggio di 200 m.
Post di Alessandra Piola – avvocato
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Il TAR Veneto ribadisce che la deroga alle altezze massime prevista dalle disposizioni del cd. “Piano Casa” fa riferimento all’altezza dell’edificio esistente, e non (eventualmente) a quelle previste per la zona dal d.m. n. 1444/1968. La ratio della norma, infatti, è quella di contemperare le premialità della legge con il contenimento dell’abitato entro limiti predeterminati.
Post di Alessandra Piola – avvocato
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