Il TAR Palermo ha affermato che in materia edilizia, ai fini della legittimazione e dell’interesse a ricorrere o a intervenire in giudizio, è sufficiente la mera vicinitas, senza necessità di comprovare l’esistenza di un pregiudizio specifico ed ulteriore.
Post di Alberto Antico – dottore in giurisprudenza
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Il TAR Piemonte ribadisce che l’Amministrazione non ha l’obbligo di pronunciarsi sulle istanze di annullamento in autotutela, o comunque, in via generale, di esercitare i propri poteri in merito.
Pertanto, la P.A. può benissimo esprimersi solo su alcune delle istanze sollevate dai privati nell’istanza: il privato infatti non può costringerla a pronunciarsi anche sulle altre adendo il Giudice.
Post di Alessandra Piola – avvocato
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Il T.A.R. Milano afferma che le obbligazioni facenti capo ad una lottizzazione sono cd. propter rem, ovvero seguono la res. Di conseguenza, anche gli aventi causa dai lottizzanti originari rispondono delle obbligazioni de quibus, sia qualora abbiano costruito effettivamente gli edifici sia che si tratti di meri acquirenti di opere già edificate. In ambedue le ipotesi, comunque, essi non divengono parti in senso stretto del rapporto originario che legava il Comune ed i lottizzanti originari.
Per completezza si evidenzia che, in realtà, altra parte della giurisprudenza condivide tale conclusione solo se negli atti di compravendita viene espressamente indicata tale obbligazione in capo al nuovo acquirente; in caso contrario, infatti, l’unico soggetto obbligato nei confronti dell’ente rimane il lottizzante originario.
Post di Matteo Acquasaliente - avvocato
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CUOA Business School si rivolge a candidati al prossimo concorso Referendario TAR 2021 con una proposta formativa mirata alla preparazione alla prova pratica: 50 ore in aula (formula weekend, periodo giugno/ottobre) condotte con un taglio fortemente operativo per consentire di esercitarsi nel modo più efficace grazie a un lavoro collettivo di sviluppo e scrittura di sentenze in aula, completato da un lavoro autonomo a casa (le tracce, relative a ciascun rito trattato, saranno corrette e restituite individualmente).
L'art. 89 del DPR 380/2001 (Parere sugli strumenti urbanistici) sulle zone sismiche prevede:
“…1. Tutti i comuni nei quali sono applicabili le norme di cui alla presente sezione e quelli di cui all'articolo 61, devono richiedere il parere del competente ufficio tecnico regionale sugli strumenti urbanistici generali e particolareggiati prima della delibera di adozione nonché sulle lottizzazioni convenzionate prima della delibera di approvazione, e loro varianti ai fini della verifica della compatibilita' delle rispettive previsioni con le condizioni geomorfologiche del territorio. 2. Il competente ufficio tecnico regionale deve pronunciarsi entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta dell'amministrazione comunale. 3. In caso di mancato riscontro entro il termine di cui al comma 2 il parere deve intendersi reso in senso negativo….”.
In pratica questo articolo stabilisce che nelle zone sismiche è necessario il preventivo parere della Regione (Genio Civile) per approvare il P.A.T., il P.I., i piani attuativi e le loro varianti.
Il funzionario comunale Daniele Iselle, che sentitamente ringraziamo, ci invia un articolo, che volentieri pubblichiamo, sulla applicazione di questa disposizione sulla riclassificazione delle zone simiche del Veneto, efficace dal 15 maggio 2021, con particolare riguarado ai comuni passati in zona 2 (la zona 2 riguarda 247 comuni del Veneto).
In geologia 1000 anni sono pochissimi, un "sgiantiso" (una scintilla) si direbbe dalle mie parti .
La Regione Veneto ha emanato un provvedimento di riclassificazione sismica del territorio veneto che aumenta parecchio la classe di rischio di molti comuni, anche nella provincia di Vicenza.
Questo comporterà a cascata tutta una serie di conseguenze sul modo di costruire gli edifici, con inevitabili maggiori costi e anche con la impossibilità di sanare molti abusi edilizi.
In effetti il Veneto è zona molto sismica.
Per esempio il 3 gennaio del 1117 è avvenuto un fortissimo terremoto con epicentro tra Zevio e Belfiore in provincia di Verona, del IX grado della scala Mercalli e del 6,8 della scala Richter.
Il terremoto causò almeno 30 mila morti e provocò gravissimi crolli in tutta la pianura padana, tra cui anche di una parte dell'Arena di Verona. Tanto per dare una idea, una scossa di magnitudo 7 della Scala Ricther genera una potenza equivalente alla esplosione di 20 milioni di tonnellate di tritolo.
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A tal proposito si pubblica il link al sito della Protezione civile che contiene la storicità degli eventi sismici nella Regione Veneto.
Il T.A.R. ricorda la distinzione tra vincoli di carattere espropriativi e quelli conformativi del territorio comunale.
Post di Matteo Acquasaliente - avvocato
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Il T.A.R. ricorda che le controversie aventi ad oggetto i canoni concessori sono attratti dalla giurisdizione ordinaria.
Post di Matteo Acquasaliente - avvocato
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Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana ha offerto utili principi in materia: richiamando le parole della Corte costituzionale, è stato evidenziato che il potere di adottare un’informazione interdittiva nei confronti delle imprese private oggetto di tentativi di infiltrazione mafiosa, pur comportando un grave sacrificio della libertà di impresa, è giustificato dall’estrema pericolosità del fenomeno mafioso e dal rischio di una lesione della concorrenza e della stessa dignità e libertà umana.
Post di Alberto Antico – dottore in giurisprudenza
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