Il T.A.R. si sofferma sui requisiti che devono sussistere e che devo essere prodotti in giudizio per dimostrare la legittimazione processuale delle associazioni ambientaliste.
Post di Matteo Acquasaliente - avvocato
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È stata emanata in data 25.06.2021 la l. R.V. n. 17/2021, la quale introduce alcune novità normative, specie in tema di rete distributiva di carburanti e in materia forestale.
Pubblichiamo una nota sul tema di Daniele Iselle, che sentitamente ringraziamo
Il TAR Veneto ha ribadito le acquisizioni giurisprudenziali in materia: in particolare, il provvedimento che ingiunge la demolizione e il ripristino dello stato dei luoghi presuppone l’esistenza di opere di nuova costruzione eseguite in assenza di Permesso di Costruire, o in totale difformità o con variazioni essenziali rispetto al PdC ottenuto; l’abusività o difformità dev’essere ponderata confrontando lo stato attuale dei luoghi con lo stato autorizzato, con una valutazione complessiva e non atomistica della portata delle opere.
Post di Alberto Antico – dottore in giurisprudenza
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Nel caso di specie, un Comune accertava che il titolare di un Permesso di Costruire, ai sensi del quale egli poteva erigere una recinzione aderente a quella del vicino e della medesima altezza, aveva in realtà costruito la sua recinzione più alta e in modo non aderente.
Il Comune perciò irrogava un’ordinanza di demolizione nella quale, oltre ad ingiungere la rimozione dell’abuso, prescriveva l’abbassamento della recinzione al di sotto della sommità di quella del confinante e la presentazione di un nuovo progetto (forse perché si era accorto che con il PdC aveva assentito una recinzione di altezza superiore a quella ammessa dal regolamento edilizio comunale).
Il TAR Veneto ha affermato che, pur essendo di per sé l’ordinanza di demolizione legittimata dalla presenza delle difformità del realizzato dal titolo edilizio, in costanza di validità del PdC, e salvo il suo previo annullamento in autotutela, non possono imporsi prescrizioni più rigorose, né la presentazione di un nuovo progetto.
Post di Alberto Antico – dottore in giurisprudenza
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Richiamando quanto già pubblicato il 25.03 u.s. (a cura dell’Arch. Fiorenza Dal Zotto, Dirigente del Comune di Spinea), sottopongo alla Vs. attenzione alcune brevi note circa il PROGETTO DI LEGGE REGIONALE N. 20 “Semplificazioni in materia urbanistica ed edilizia per il rilancio del settore delle costruzioni e la promozione della rigenerazione urbana e del contenimento del consumo di suolo – Veneto cantiere veloce”, approvato dal Consiglio Regionale del Veneto nella seduta n. 25 del 23.06.2021 (prima convocazione).
Allego, a supporto, il testo del PDL 20 licenziato dalla Seconda Commissione Permanente il 10.06.2021 nella seduta n. 26
L’art. 146, co. 8 d.lgs. 42/2004 prevede che, ai fini del rilascio dell’autorizzazione paesaggistica, debba essere richiesto il parere obbligatorio e vincolante del Soprintendente, da rendersi entro 45 giorni dalla ricezione degli atti. Il successivo comma 9 sancisce che decorsi inutilmente 60 giorni dalla ricezione degli atti da parte del Soprintendente, la P.A. competente provvede comunque sulla domanda di autorizzazione.
In ordine alle conseguenze di un eventuale parere tardivo, si è sviluppato un dibattito giurisprudenziale.
Una prima tesi sostiene che il parere sia espressione di una co-gestione della fase istruttoria tra le Amministrazioni, cosicché il parere tardivo perde il proprio valore vincolante e deve essere autonomamente e motivatamente valutato dalla P.A. preposta al rilascio del titolo.
Ad altra tesi ha aderito il TAR Salerno.
Il parere in esame costituisce espressione di co-gestione attiva del vincolo paesaggistico. Si applica perciò l’art. 17-bis l. 241/1990 (cd. silenzio-assenso tra Amministrazioni pubbliche), il quale opera in tutti i casi di decisione “pluristrutturata”, cioè in cui la decisione finale da parte della P.A. procedente richiede per legge l’assenso vincolante di altra Amministrazione. Ai sensi di detta norma, il silenzio dell’Amministrazione interpellata è equiparato ope legis a un atto di assenso e consente alla P.A. procedente l’adozione del provvedimento conclusivo. Il parere reso tardivamente resterebbe inefficace, come espressamente previsto dall’art. 2, co. 8-bis l. 241/1990 (introdotto dalla l. 120/2020).
Post di Daniele Iselle – funzionario comunale
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Il T.A.R. ricorda le condizioni dell’azione che devono sussistere per impugnare una previsione urbanistica.
Post di Matteo Acquasaliente - avvocato
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Il T.A.R. ricorda i presupposti che devono sussistere per ottenere un ristoro economico a fronte dell’annullamento di una previsione urbanistica illegittima.
Post di Matteo Acquasaliente - avvocato
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il dott. Ing. Mauro Federici di Ancona, che sentitamente ringraziamo, ci invia una nota, che volentieri pubblichiamo su una sentenza della Cassazione penale secondo la quale la autorizzazione sismica è necessaria anche per i gazebo e le pergotende
Il TAR Veneto – adeguandosi alle conclusioni più volte ribadite dall’Adunanza Plenaria – ha affermato che, per regola generale, i bandi di gara e le lettere di invito devono essere impugnati unitamente agli atti che di essi fanno applicazione.
Eccezionalmente si rinvengono alcuni casi in cui sussiste l’onere di immediata impugnazione del bando di gara, in presenza delle cd. clausole escludenti, cioè quelle che specificamente impediscano all’operatore economico, in forza dei requisiti soggettivi previsti per l’ammissione, la sua partecipazione alla gara, oppure che rendano impossibile il calcolo di convenienza tecnica ed economica e che quindi finiscano per impedire la formulazione di una offerta ponderata e consapevole.
Post di Alberto Antico – dottore in giurisprudenza
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