Il TAR Catania ha offerto una pregevole ricostruzione dell’istituto in parola: in particolare, il giudice amministrativo non ha la possibilità di integrare in alcun modo la decisione del giudice civile di cui si chiede l’ottemperanza, essendo rigidamente vincolato al comando contenuto in sentenza e non potendo dar vita a quell’attività di precisazione e integrazione del giudicato che contraddistingue l’attività di esecuzione delle sentenze del giudice amministrativo, nell’ambito del cd. giudicato a formazione progressiva.
Post di Alberto Antico – dottore in giurisprudenza
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Nel caso di specie, un privato presentava un progetto di Piano di Recupero in zona sottoposta a vincolo paesaggistico ex art. 142, co. 1, lett. c d.lgs. 42/2004 ed a vincolo idraulico ex art. 96, co. 1, lett. f r.d. 523/1904, per la presenza di un fiume.
Il progetto era sottoposto per ben due volte all’esame della competente Soprintendenza, che però rimaneva sempre silente: prima in sede di verifica di assoggettabilità a VAS, poi nel corso del procedimento di rilascio del Permesso di Costruire per la realizzazione delle opere di urbanizzazione. Dopo questo secondo silenzio il Comune rilasciava l’autorizzazione paesaggistica.
Solo a seguito dell’istanza di PdC per la realizzazione dei due fabbricati di nuova costruzione e per la ristrutturazione dell’edificio esistente – come previsto dal Piano – la Soprintendenza esprimeva parere negativo, ritenendo incompatibili con i valori paesaggistici i lavori progettati.
Il TAR Veneto ha chiarito in che termini i precedenti silenzi della Soprintendenza vincolavano le successive valutazioni sui singoli interventi.
Post di Alberto Antico – dottore in giurisprudenza
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Il T.A.R. si sofferma sulla differente tipologia dell’accesso agli atti cd. ambientale, ex d.lgs. n. 195/2005, da quello cd. ordinario, ex l. n. 241/1990. Nella medesima sentenza il Collegio chiarisce quando si è in presenza di un acceso agli atti inammissibile, perché operante un controllo generalizzato sull’attività della P.A.
Post di Matteo Acquasaliente - avvocato
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Il T.A.R. spiega il motivo per cui, pena l’inammissibilità del ricorso originario, vi è l’onere di impugnare anche gli strumenti urbanistici sopravvenuti.
Post di Matteo Acquasaliente - avvocato
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Il TAR Veneto ha affermato che la preesistenza di accordi di pianificazione che attribuiscano al privato un’aspettativa edificatoria non rileva solo a fronte di interessi legittimi oppositivi (del privato che voglia reagire ad una successiva pianificazione comunale modificativa), ma anche a fronte di interessi legittimi pretensivi: infatti, in caso di presentazione da parte del privato di una proposta di pianificazione che voglia dare seguito all’accordo pianificatorio, sussiste l’obbligo in capo al Comune di manifestare le ragioni che eventualmente ostino alla realizzazione del progetto.
Se il Comune non riscontra l’istanza del privato – ferma restando la sua amplissima discrezionalità in materia pianificatoria – è possibile esperire l’azione avverso il silenzio-inadempimento ex artt. 31 e 117 c.p.a.
Post di Alberto Antico – dottore in giurisprudenza
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Il TAR Veneto ha affermato che l’adozione di atti endoprocedimentali (quali la comunicazione di avvio del procedimento o la convocazione di conferenze di servizi) non è idonea a impedire la formazione del silenzio-inadempimento: solo l’emanazione del provvedimento definitivo soddisfa l’interesse, azionato nel giudizio ex artt. 31 e 117 c.p.a., al conseguimento di una risposta esplicita alla domanda introduttiva.
Post di Alberto Antico – dottore in giurisprudenza
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Il Centro Studi di Belluno ha organizzato un seminario online giovedì 29 luglio 2021, ore 14.30 – 18.30, con i seguenti relatori: - avv. Stefano Bigolaro - avv. Domenico Chinello - avv. Alessandro Veronese - coordinatore scientifico e moderatore arch. Fiorenza Dal Zotto.
Il TAR Veneto ha ricordato che, ai sensi dell’art. 23, co. 1 e 6 T.U. edilizia, il Comune può esercitare i poteri inibitori entro il termine ordinario di 30 giorni dalla presentazione della SCIA edilizia. Decorso tale termine, residuano i poteri previsti dall’art. 19, co. 4 l. 241/1990, da esercitarsi entro i limiti e sulla base dei presupposti previsti dall’art. 21-nonies l. 241/1990.
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Il T.A.R. Veneto ricorda che l’atto finale della procedura di VIA o dello screening VIA è direttamente impugnabile.
Post di Matteo Acquasaliente - avvocato
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Il T.A.R. Veneto chiarisce perché è legittimo il mantenimento di una terrazza a distanza inferiore ai 10 metri tra pareti finestrate.
Post di Matteo Acquasaliente - avvocato
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