Il TAR Veneto ricorda che tutti gli elementi a fondamento della richiesta di risarcimento del danno devono essere indicati in sede di ricorso, e che dunque non è possibile dedurne altri in sede di memoria conclusionale.
Post di Alessandra Piola – avvocato
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Il Consiglio di Stato ricorda che, in presenza di un’istanza del privato di annullamento in autotutela di una SCIA seguita da un provvedimento di diniego della P.A., il termine di 18 mesi previsto dall’art. 21-nonies l. n. 241/1990 viene accantonato preferendogli quello normale per l’impugnazione di 60 giorni dalla notifica e/o comunicazione dell’atto dell’Amministrazione, anche se questi ultimi scadono successivamente al suddetto termine di 18 mesi.
Il Giudice afferma anche che il potere di autotutela in capo alla P.A. spira completamente allo scadere dei 18 mesi e non è più esercitabile (nel caso di specie, come si diceva, il Comune aveva emesso un diniego di autotutela nel termine ex art. 21-nonies), il che però sembrerebbe ignorare tutte le ipotesi di inerzia della P.A. di fronte all’istanza del terzo leso, che potrebbero portare allo spirare del termine e al consolidarsi della SCIA edilizia.
Post di Alessandra Piola – avvocato
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Il TAR Veneto afferma che la norma prevede solamente la notifica dell’atto di accertamento dell’inottemperanza (non della comunicazione della data di sopralluogo né del relativo verbale), ai fini dell’immissione nel possesso dell’area.
Nel caso poi di ottemperanza parziale all’ordine di demolizione, al netto del fatto che la stessa viene equiparata da parte della giurisprudenza a quella totale, è in capo al privato l’onere di provare che la stessa è stata compiuta prima della scadenza del termine per adempiere spontaneamente, al fine di evitare l’acquisizione di tutte le aree.
Post di Alessandra Piola – avvocato
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Il Consiglio di Stato evidenzia che il soggetto che interviene in primo grado ad adiuvandum, trovandosi in una posizione accessoria e dipendente rispetto a quella del ricorrente, può appellare la sentenza che rigetta il ricorso solamente per questioni che lo riguardano direttamente, quale la dichiarazione di inammissibilità del suo intervento o la condanna alle spese.
Non può, invece, impugnare autonomamente la sentenza per ragioni connesse al merito della decisione.
Post di Alessandra Piola – avvocato
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Il TAR Veneto ricorda che la scelta di cd. fiscalizzare l’abuso edilizio può essere effettuata solo in una fase esecutiva, successivamente all’ordinanza di demolizione; è dunque necessario che vi sia un’istanza del privato destinatario dell’ordine, che dichiari l’impossibilità di ripristinare lo stato originario senza compromettere quanto edificato in conformità.
Non è dunque possibile, per il Comune, applicare l’art. 34, co. 2 T.U. Edilizia senza che vi sia una richiesta del privato.
Post di Alessandra Piola – avvocato
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Il Consiglio di Stato ricorda alcuni principii in materia di applicazione dell’art. 8 del d.m. n. 1444/1968, in particolare in relazione alla disciplina sul Piano Casa della Regione Veneto.
In particolare, il Giudice sottolinea che in zona A, per il calcolo dell’altezza massima consentita non si devono tenere in considerazione solamente gli edifici contigui e frontistanti a quello oggetto di intervento, ma anche quelli “circostanti” aventi carattere storico-artistico. Con tale termine, però, non vanno intesi tutti gli edifici del centro storico, ma solamente quelli effettivamente attorno l’immobile oggetto di intervento, i quali fungono da limite massimo per le altezze. Lo scopo della norma, infatti, è quello di evitare che le nuove costruzioni e le trasformazioni impediscano la visuale sugli edifici vicini.
Post di Daniele Iselle – funzionario comunale
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Il Consiglio di Stato sottolinea che il concetto di vicinitas non può essere inteso in via generica, ma è necessario un accertamento del pregiudizio che il privato potrebbe subire dal titolo edilizio.
Post di Alessandra Piola – avvocato
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Ricordiamo che, ai sensi dell’art. 63 del decreto legge n. 77 del 31.05.2021 (pubblicato in G.U. n. 129 del 31.05.2021), ma non ancora convertito in legge, il termine per annullare in autotutela un provvedimento amministrativo è di dodici mesi, e non più di diciotto mesi come previsto dall’art. 21 nonies della l. n. 241/1990.
La disposizione surriferita recita:
“ART. 63 (Annullamento d'ufficio)
1. All'articolo 21-nonies, comma 1, della legge 7 agosto 1990, n. 241, la parola "diciotto" è sostituita dalla seguente: "dodici".
La Cassazione stabilisce che se si acquista un immobile vetusto, la normale diligenza impone all’acquirente impone di verificare, con attenzione e con diligenza, se l’immobile de quo presenta problemi di infiltrazione d’acqua e/o altri vizi cd. materiali legati alla vetustà del fabbricato facilmente riconoscibili.
Post di Matteo Acquasaliente - avvocato
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Il TAR Veneto risponde di no. Sottolinea infatti il Giudice che è ben possibile che venga condonato un immobile (casa di abitazione) e non la sua legnaia, qualora la stessa sia strutturalmente distinta e costituisca un immobile a sé stante.
Post di Alessandra Piola – avvocato
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