Dalla lettura di una sentenza del TAR Campania e di una del Consiglio di Stato si evince che le distanze di cui al D.M. n. 1444 del 1968 non si applicano nel caso in cui tra i due edifici siano interposti una costruzione oppure un muro, a condizione che il nuovo edificio che viene costruito in aderenza non si elevi oltre l'altezza di questa costruzione o di questo muro, perchè in questo caso non si crea l'intercapedine dannosa che il D.M. vuole impedire.
La sentenza del TAR Campania richiama una decisione del Consiglio di Stato del 2004, che conferma quanto sopra.
Post di Dario Meneguzzo - avvocato
Questo contenuto è accessibile solo agli abbonati. Se sei abbonato, procedi con il login. Se vuoi abbonarti, clicca su "Come registrarsi" sulla colonna azzurra a destra
Nel caso di specie, una società era titolare di un negozio di abbigliamento sportivo che si sviluppava su due diverse unità immobiliari collegate tra loro. Nel 2001 la società presentava una D.I.A. per la chiusura dei preesistenti collegamenti fra le due unità funzionali, con corresponsione degli oneri concessori precedentemente indicati. Successivamente però chiedeva la restituzione degli oneri, a fronte della sostenuta assenza di alcun frazionamento.
Il Consiglio di Stato ha ritenuto la domanda infondata, in base al generale principio di correlazione tra debenza degli oneri di urbanizzazione e aumento del carico urbanistico: tale aumento sussiste anche in caso di divisione e frazionamento di immobile che da uno si trasforma in due unità, qualora risulti mutata la realtà strutturale e la fruibilità urbanistica. Gli oneri saranno riferiti all’oggettiva rivalutazione dell’immobile e funzionali a sopportare l’aggiuntivo carico socio-economico.
Ampliando la prospettiva, si rileva che la verifica sull’incremento del carico urbanistico non rileva solo ai fini del calcolo del contributo concessorio.
Infatti, la l.r. Veneto 14/2019, cd. Veneto 2050 (ma cfr. anche la recente circolare regionale n. 1 del 19 aprile 2021) richiama la necessità di verificare, sempre e comunque, che le opere di urbanizzazione primaria siano sufficienti a sostenere l’eventuale incremento del carico urbanistico derivante dall’intervento edilizio previsto, presupposto questo per il rilascio di qualsiasi titolo edilizio ai sensi dell’art. 12 d.P.R. 380/2001.
Si ringrazia sentitamente l’arch. Fiorenza Dal Zotto per la segnalazione.
Questo contenuto è accessibile solo agli abbonati. Se sei abbonato, procedi con il login. Se vuoi abbonarti, clicca su "Come registrarsi" sulla colonna azzurra a destra
Con una nota del 19 luglio 2021, l'Ufficio Legislativo del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha proposto al Governo di impugnare davanti alla Corte Costituzionale (solo) l'articolo 7 della legge regionale veneta n. 19 del 2021, che definisce lo "stato legittimo dell'immobile", per contrasto con i principi della legislazione statale.
E' interessante evidenziare che nessuna censura è stata sollevata nei confronti degli altri articoli della legge e, in particolare, sull'articolo 6, che consente la eliminazione degli abusi edilizi nel contesto di un altro intervento edilizio, come la ristrutturazione, disposizione di grande utilità pratica.
Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana ha deferito all’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato alcune questioni di diritto relativamente al criterio della vicinitas ai fini della legittimazione ad impugnare i singoli titoli edilizi.
In particolare, il Consiglio di Giustizia si chiede se la vicinitas sia idonea a fondare anche l’interesse a ricorrere avverso il titolo edilizio del confinante, ovvero la sola legittimazione ad agire, con conseguente onere in capo al ricorrente di dimostrare uno specifico pregiudizio subito (e in questo caso, quali pregiudizi siano valorizzabili).
La sentenza del C.G.A.R.S. ha il merito intrinseco di offrire una pregevole ricostruzione degli orientamenti sorti in materia e, in prospettiva, consentirà all’Adunanza Plenaria di fare chiarezza in materia.
Post di Alberto Antico – dottore in giurisprudenza
Questo contenuto è accessibile solo agli abbonati. Se sei abbonato, procedi con il login. Se vuoi abbonarti, clicca su "Come registrarsi" sulla colonna azzurra a destra
Il TAR Veneto ritiene che, al fine di proporre un’azione di annullamento dinnanzi al giudice amministrativo, è necessario disporre di tre condizioni: la titolarità di una posizione giuridica, l’interesse ad agire e la legittimazione attiva o passiva di chi agisce o resiste in giudizio.
Post di Brenda Djuric – Dott. ssa in giurisprudenza
Questo contenuto è accessibile solo agli abbonati. Se sei abbonato, procedi con il login. Se vuoi abbonarti, clicca su "Come registrarsi" sulla colonna azzurra a destra
Il TAR Veneto si occupa di un intervento edilizio realizzato in base alla l.r. n. 61/1985, con riferimento alla applicazione degli articoli 92 e 93 della legge (variazioni essenziali e parziali difformità), e specifica che gli interventi abusi devono essere demoliti anche se sono conformi agli strumenti urbanistici, se essi non vengano sanati.
Post di Brenda Djuric – Dott. ssa in giurisprudenza
Questo contenuto è accessibile solo agli abbonati. Se sei abbonato, procedi con il login. Se vuoi abbonarti, clicca su "Come registrarsi" sulla colonna azzurra a destra
Le Corte di Cassazione Sezioni Unite Civili afferma un importante principio di diritto in tema di qualificazione giuridica dell’atto di cessione di cubatura. Richiamando il complicato iter giurisprudenziale e dottrinale in materia, statuisce che la cessione di cubatura è atto immediatamente traslativo di un diritto edificatorio di natura non reale a contenuto patrimoniale, che non richiede la forma scritta ad substantiam ex art. 1350 c.c., trascrivibile ex art. 2643, n. 2 bis del codice civile e soggetto ad un’aliquota fiscale del 3%.
Post di Brenda Djuric – Dott. ssa in Giurisprudenza
Questo contenuto è accessibile solo agli abbonati. Se sei abbonato, procedi con il login. Se vuoi abbonarti, clicca su "Come registrarsi" sulla colonna azzurra a destra
Il TAR Veneto ritiene che è necessario ottenere un permesso di costruire qualora emergano con evidenza sia l’entità del deposito di materiali sia la stabilità dell’utilizzazione dell’area come deposito.
Il Collegio evidenzia che si tratta di una vera e propria “opera”, rilevante sotto il profilo urbanistico – edilizio per la consistenza, la tipologia dei materiali, l’estensione dell’occupazione, la finalità del deposito, l’occupazione stabile e duratura di un’area di non modeste dimensioni.
Post di Brenda Djuric – Dott. ssa in giurisprudenza
Questo contenuto è accessibile solo agli abbonati. Se sei abbonato, procedi con il login. Se vuoi abbonarti, clicca su "Come registrarsi" sulla colonna azzurra a destra
Nel caso di specie il Ministero della Giustizia, a mezzo dei propri Provveditorati (inter)regionali, bandiva distinte gare per la fornitura del servizio di vitto e di cd. sopravvitto ai detenuti reclusi nei carceri delle varie Regioni italiane.
Un’impresa partecipava al bando per l’Emilia-Romagna, con l’intenzione poi di concorrere anche al bando per il Triveneto. Instauratosi il contenzioso innanzi al TAR Bologna, il Provveditorato bolognese depositava in giudizio l’offerta tecnica dell’impresa.
Quest’ultima adiva il TAR Veneto, sostenendo che la discovery avvenuta a Bologna avesse sortito l’effetto di divulgare segreti tecnici e commerciali ai competitors, compromettendo le proprie chances di partecipare con successo alla gara bandita per il Triveneto.
Il TAR Veneto ha invece ricordato che le procedure di gara bandite dai Provveditorati del Ministero della Giustizia, anche se predisposte sulla base di un bando-tipo a livello nazionale, sono tra loro distinte e autonome e non soggette a condizionamenti reciproci. Gli operatori del settore possono liberamente decidere di partecipare ad una gara e non all’altra, di concorrere nelle singole gare in forma individuale o associata e di presentare offerte diversificate in ciascuna Regione o in ciascun ambito territoriale ultraregionale.
Post di Alberto Antico – dottore in giurisprudenza
Questo contenuto è accessibile solo agli abbonati. Se sei abbonato, procedi con il login. Se vuoi abbonarti, clicca su "Come registrarsi" sulla colonna azzurra a destra
Il TAR Veneto ricorda che né la comunicazione dei motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza ex art. 10-bis l. n. 241/1990, né il parere della Commissione Edilizia sono autonomamente impugnabili, in quanto privi di valore provvedimentale.
Post di Alessandra Piola – avvocato
Questo contenuto è accessibile solo agli abbonati. Se sei abbonato, procedi con il login. Se vuoi abbonarti, clicca su "Come registrarsi" sulla colonna azzurra a destra
Questo sito utilizza cookie per le proprie funzionalità. Chiudendo questo banner, scorrendo questa pagina o cliccando qualunque suo elemento acconsenti all’uso dei cookie.AccettoRead More
Privacy Overview
This website uses cookies to improve your experience while you navigate through the website. Out of these, the cookies that are categorized as necessary are stored on your browser as they are essential for the working of basic functionalities of the website. We also use third-party cookies that help us analyze and understand how you use this website. These cookies will be stored in your browser only with your consent. You also have the option to opt-out of these cookies. But opting out of some of these cookies may affect your browsing experience.
Necessary cookies are absolutely essential for the website to function properly. This category only includes cookies that ensures basic functionalities and security features of the website. These cookies do not store any personal information.
Any cookies that may not be particularly necessary for the website to function and is used specifically to collect user personal data via analytics, ads, other embedded contents are termed as non-necessary cookies. It is mandatory to procure user consent prior to running these cookies on your website.
Commenti recenti