Il TAR Veneto ha affermato che nell’ordinamento processuale vigente non esiste norma giuridica o principio ordinamentale che attribuisca alle parti in causa un’aspettativa qualificata al rinvio della discussione del ricorso, fuori dai casi tassativi di diritto ad ottenere un rinvio per usufruire dei termini a difesa previsti dalla legge.
Post di Alberto Antico – avvocato
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Il TAR Veneto ha affermato che la dichiarazione di pubblica utilità dell’opera costituisce atto della procedura espropriativa: ad essa pertanto trova applicazione il rito abbreviato e la relativa disciplina dei termini processuali.
Nel caso di specie, il ricorrente aveva violato il termine dimezzato di 15 giorni per il deposito del ricorso, risultante dal combinato disposto degli artt. 45 e 119, co. 2 c.p.a.
Post di Alberto Antico – avvocato
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Il TAR Veneto ha affermato che il provvedimento con cui il Giudice riunisce i giudizi è connotato da ampia discrezionalità.
Nel caso di specie, il TAR non ha disposto la riunione del ricorso che impugnava l’adozione di una variante parziale al P.I., con il successivo ricorso che impugnava la sua approvazione, poiché quest’ultima presentava significative modifiche rispetto alla precedente adozione.
Post di Alberto Antico – avvocato
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Il TAR Veneto ha ricordato che la mancata contestazione di una sola delle motivazioni sulle quali si fonda un atto plurimotivato è sufficiente a renderlo legittimo, e per conseguenza sono inammissibili, perché inidonee a provocarne l’annullamento, le censure rivolte esclusivamente contro le motivazioni restanti.
Post di Alberto Antico – avvocato
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Il Consiglio di Stato ha affermato che all’interno delle cinque distinzioni generali previste dall’art. 23-ter T.U. edilizia, l’identificazione delle categorie di destinazione urbanistica avviene ad opera della legislazione regionale e ancor più in dettaglio negli strumenti urbanistici comunali.
Post di Daniele Iselle
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Il Consiglio di Stato ha offerto una pregevole ricostruzione dell’attività di logistica e del suo inquadramento ai fini della destinazione urbanistica.
In origine per logistica si intendevano le attività operative legate alla gestione dei magazzini e dei trasporti; con il tempo, il concetto è evoluto fino ad indicare il centro nevralgico di governo di un’impresa o di una rete di imprese che integrano i loro processi attraverso scambi informativi, per assicurare la corretta acquisizione, movimentazione e gestione dei materiali e finanche dei servizi, propri o di altre aziende.
Nella pluralità di scelte adottate per individuare la sua funzione urbanistica, quella più recente e più corretta sembra essere affidarsi allo scrutinio in concreto dell’attività principale cui quella logistica accede, che ne determina inscindibilmente l’incidenza sul carico urbanistico: la logistica può costituire, a seconda dei casi, una sub-funzione sia dell’attività commerciale che di quella industriale.
Post di Daniele Iselle
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Il Consiglio di Stato ha spiegato la ratio dell’imposizione del contributo di costruzione, distinguendo le ragioni giustificatrici degli oneri di urbanizzazione da quelle del costo di costruzione.
Post di Daniele Iselle
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Il Consiglio di Stato ha affermato che i Piani attuativi costituiscono specifici strumenti di dettaglio, talvolta rimessi all’iniziativa dei privati, con la finalità di “attuare”, appunto, le scelte rivenienti dallo strumento urbanistico generale.
Il diniego di approvazione, comunque possibile, può derivare da ragioni interne al medesimo, quali i temi dell’organizzazione urbanistica, viabilistica o architettonica dell’intervento, ovvero esterne, quali la necessità di valutarne la conformità anche a strumenti sovraordinati, ai quali evidentemente si intende adeguarsi, evitando da subito di avallare scelte in contrasto.
Post di Daniele Iselle
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Il Consiglio di Stato ha affermato che la funzione di una convenzione urbanistica che accede ad un PUA non è quella di integrare la disciplina urbanistica, di per sé completa, bensì di definire nel dettaglio gli impegni delle parti, e principalmente dei privati, in vista del conseguimento dell’equilibrio nello scambio di utilità.
Le convenzioni urbanistiche costituiscono una specie del genere degli accordi sostitutivi o integrativi del provvedimento ex art. 11 l. 241/1990.
L’inosservanza degli obblighi pattizi per lo più finisce per incidere sulla legittimità del titolo finale.
Post di Daniele Iselle
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Il Consiglio di Stato ha affermato che il termine finale per l’adempimento di una convenzione urbanistica coincide con quello di efficacia del piano cui accede, costituendo anche il dies a quo per le azioni civilistiche finalizzate all’adempimento o al risarcimento del danno derivante da inadempimento contrattuale.
Post di Daniele Iselle
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