Il TAR Sardegna ha annullato un diniego di autorizzazione paesaggistica postuma ex art. 167 d.lgs. 42/2004, per non aver la Soprintendenza valutato la “soluzione migliorativa” proposta dal privato a seguito della comunicazione del preavviso di rigetto.
Post di Alberto Antico – avvocato
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Il TAR Catania ha affermato che, indipendentemente dalla qualificazione dell’indennità ex art. 167, co. 4 d.lgs. 42/2004 alla stregua di sanzione amministrativa o indennità pecuniaria, la stessa è comunque soggetta al termine di prescrizione di 5 anni ex art. 28 l. 689/1981.
Post di Alberto Antico – avvocato
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Il TAR Veneto ha affermato che il parere vincolante della Commissione per la salvaguardia di Venezia ha la funzione di sostituire ogni altro parere, visto, autorizzazione, nulla osta, intesa o assenso, comunque denominati, obbligatori ai sensi delle disposizioni normative statali e regionali, compreso il parere delle commissioni edilizie dei Comuni di volta in volta interessati.
Tuttavia, mentre il parere negativo adottato da tale Commissione, nell’ambito delle competenze attribuitele, preclude in via assoluta l’assenso dell’intervento, nel caso di parere favorevole, è possibile che l’Ente procedente adotti ugualmente un provvedimento negativo per ragioni strettamente edilizie, non considerate dalla Commissione.
Post di Alberto Antico – avvocato
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Il TAR Veneto ha offerto un’applicazione dell’art. 159 d.lgs. 42/2004, nel testo vigente anteriormente alla cessazione della disciplina transitoria disposta con il d.lgs. 63/2008.
Il potere di annullamento del nulla-osta paesaggistico da parte della Soprintendenza non comporta un riesame complessivo delle valutazioni discrezionali compiute dalla Regione o dal Comune, tale da consentire la sovrapposizione o sostituzione di una propria valutazione di merito a quella compiuta in sede di rilascio dell’autorizzazione, estrinsecandosi invece in una verifica di legittimità, che tuttavia, si estende a tutte le figure sintomatiche del vizio di eccesso di potere, in particolare quanto al difetto di motivazione.
Post di Alberto Antico – avvocato
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Il TAR Veneto ha affermato che gli interventi previsti dall’art. 44, co. 5 l.r. Veneto 11/2004 prescindono dai requisiti soggettivi e dal Piano aziendale di cui ai precedenti commi 2 e 3.
La norma include tra gli interventi “sempre consentiti” anche l’ampliamento fino ad 800 mc delle case di abitazione esistenti in zona agricola.
Post di Alberto Antico – avvocato
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Nel caso di specie, il Comune accertava che il privato aveva compiuto una capitozzatura di alcuni alberi (ovvero il taglio di tutti i rami che si dipartono da un tronco comune, lasciando residuare solo quest’ultimo) in violazione del regolamento edilizio e, per l’effetto, ordinava l’abbattimento degli alberi stessi.
Il TAR Veneto non ha potuto che annullare il provvedimento, poiché “il fatto che non sia più possibile il ripristino dei rami tagliati non legittima l’abbattimento dell’intero albero”.
Post di Alberto Antico – avvocato
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Il TAR Veneto evidenzia che le recinzioni non vengono espressamente indicate né tra le attività di edilizia libera (art. 6 T.U. Edilizia) né tra quelle soggette a permesso di costruire (art. 10), dovendo quindi sottostare al regime residuale (all’epoca dell’ipotesi de qua, dunque, alla preventiva presentazione di una SCIA).
Peraltro, il Giudice ricorda che la costruzione di una recinzione potrebbe eventualmente essere considerata attività edilizia libera, ma solo nell’ipotesi in cui si tratti di opere meramente funzionali allo ius excludendi alios, da cui non derivi un’apprezzabile alterazione ambientale ed estetica dello stato dei luoghi.
Post di Alessandra Piola – avvocato
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Il T.A.R. ricorda quando occorre un PdC per realizzare una recinzione che modifica in modo sostanziale e permanente lo stato dei luoghi.
Post di Matteo Acquasaliente - avvocato
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Il TAR Catania ha affermato che una tettoia, ancorché avente natura pertinenziale, è comunque soggetta a permesso di costruire allorché incida sull’assetto edilizio preesistente; l’incisione è particolarmente significativa ove la tettoia insista su un territorio tutto vincolato.
In generale, le opere preordinate a soddisfare esigenze non precarie sotto il profilo funzionale, incidenti sul tessuto urbanistico ed edilizio, a prescindere dal materiale impiegato, sono subordinate al rilascio del titolo edilizio.
Post di Alberto Antico – avvocato
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Il TAR Catania ha affermato che, affinché un manufatto possa qualificarsi come pertinenza in senso urbanistico (che non coincide con la medesima nozione in ambito civilistico), non deve possedere alcuna autonomia funzionale e deve trattarsi di un intervento accessorio di modesta entità, né deve comportare una variazione del carico urbanistico dell’edificio principale.
Post di Alberto Antico – avvocato
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