Il TAR Sardegna ha affermato che è nulla la clausola di un contratto afferente ad una concessione di bene pubblico che ammetta la tacita ed automatica rinnovabilità del rapporto concessorio, per violazione del principio generale, divenuto norma imperativa, secondo cui i contratti con la P.A. di appalto e di concessione non possono essere automaticamente rinnovati alla scadenza senza previo esperimento di una gara pubblica.
Post di Alberto Antico – avvocato
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In via generale, si rileva l’obbligatorietà del versamento del contributo di costruzione, legata alla natura onerosa del titolo edilizio: e infatti, l’art. 16 d.P.R. n. 380/2001 riprende quasi letteralmente l’art. 3 della l. n. 10/1977, affermando che “il rilascio del permesso di costruire comporta la corresponsione di un contributo commisurato all’incidenza degli oneri di urbanizzazione nonché al costo di costruzione”.
Ciò posto, il successivo art. 17 prevede alcune ipotesi di esonero o, comunque, di riduzione del contributo di costruzione, tassative e di stretta interpretazione in quanto derogatorie rispetto alla disciplina generale: in particolare, per il co. 3, alla lett. c), sono esonerati dall’obbligo di versamento del contributo “gli impianti, le attrezzature, le opere pubbliche o di interesse generale realizzate dagli enti istituzionalmente competenti nonché… le opere di urbanizzazione, eseguite anche da privati, in attuazione di strumenti urbanistici”. Le fattispecie di esonero contemplate nella lettera sono quindi due: da una parte, le opere di interesse generale realizzate da enti istituzionalmente competenti; dall’altra, le opere di urbanizzazione in attuazione di strumenti urbanistici, realizzate anche dai privati.
In merito alla prima ipotesi (ossia “gli impianti, le attrezzature, le opere pubbliche o di interesse generale realizzate dagli enti istituzionalmente competenti”), si rileva che la giurisprudenza, nel corso del tempo, ha identificato due requisiti:
- uno oggettivo, ossia la destinazione funzionale dell’opera ad un interesse generale o la sua natura di opera pubblica. Una parte della giurisprudenza, restrittivamente, limita l’esenzione solamente a quelle opere che, per le loro oggettive caratteristiche, sono esclusivamente finalizzate ad un utilizzo a tempo indeterminato dell’intera collettività, non essendo sufficiente un rapporto strumentale tra le opere e il servizio: solo laddove l’opera non possa, neppure in astratto, avere una destinazione diversa da quella pubblica si potrà configurare il presupposto per l’esonero;
- uno soggettivo, tale per cui il soggetto che realizza l’opera deve essere un “ente istituzionalmente competente” in senso stretto ovvero un soggetto anche privato purché l’opera sia realizzata per conto di un ente pubblico; questo si realizza nelle ipotesi in cui il privato opera quale organo indiretto della P.A., come nel caso della concessione o della delega. Al contrario, la natura di ONLUS del privato non può far automaticamente presumere l’esonero dal pagamento, poiché le opere realizzate potrebbero rimanere nella disponibilità del privato, e non essere vincolate alla loro funzione: l’assenza di scopo di lucro, infatti, riguarda solo la funzionalità interna della persona giuridica.
In merito invece alla seconda ipotesi (“le opere di urbanizzazione, eseguite anche da privati, in attuazione di strumenti urbanistici”), si evidenzia che la giurisprudenza, per concedere l’esonero dal pagamento del contributo di costruzione, richiede che da una parte, si tratti di opere di urbanizzazione, dall’altra, che esse vengano realizzate in attuazione di strumenti urbanistici. Ciò significa che deve esistere una previsione specifica e puntuale di piano che impone l’opera di urbanizzazione, la cui esecuzione sia consentita anche ai privati.
Post di Alessandra Piola – avvocato
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Nel post del 13.12.2022, si dava conto che il TAR Milano (con alcune sentenze di cui era stato pubblicato solo il dispositivo) ha annullato gli atti dell’ARERA riguardanti il meccanismo di compensazione a due vie degli extra-profitti causati dal rincaro dei prezzi nei confronti dell’energia prodotta da fonti rinnovabili.
Sono ad oggi state pubblicate le motivazioni di quelle sentenze.
Secondo il TAR, la regolazione attuativa dell’ARERA non ha sufficientemente motivato le proprie scelte rispetto alle norme sovraordinate (diritto dell’UE e legislazione italiana) che impongono di assicurare la copertura dei costi di esercizio e di investimento delle imprese, di incidere solo sugli “utili inframarginali”, così da recuperare solo “utili effettivamente realizzati”, nel contesto di una disciplina che deve essere aderente ai canoni di proporzionalità e di divieto di discriminazione tra i diversi operatori, sia nel senso di non trattare diversamente produttori di energia da FER che versano nella stessa situazione, sia nel senso di considerare in sede di attuazione le differenze che sussistono tra i diversi produttori titolari di impianti alimentati da fonti rinnovabili anche dello stesso tipo.
Attendiamo la decisione in grado di appello da parte del Consiglio di Stato.
Post di Alberto Antico – avvocato
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Il TAR Milano ha affermato che i regolamenti dell’Unione Europea spiegano l’effetto di rendere ipso iure inapplicabile, per il fatto stesso della loro entrata in vigore, qualsiasi disposizione con essi contrastante della legislazione nazionale, preesistente o susseguente alla loro entrata in vigore.
Post di Alberto Antico – avvocato
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Il TAR Milano ha offerto utili considerazioni in merito.
Ove la norma dell’UE costituisca una fonte immediata di diritti ed obblighi per i loro destinatari, singoli o Stati membri, è demandato al giudice, in quanto organo dello Stato membro, il compito di assicurare un controllo diffuso sulla conformità del diritto interno al diritto euro-unitario.
Il giudice chiamato ad applicare una norma di legge interna deve garantirne un’interpretazione comunitariamente conforme e, soltanto ove ciò non sia praticabile, deve procedere alla non applicazione della legge contrastante con le norme UE direttamente applicabili.
Post di Alberto Antico – avvocato
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Il TAR Milano ha ricordato che con legge-provvedimento si intendono le norme con le quali viene attratto nella sfera del potere legislativo un oggetto che di regola è compreso tra le attribuzioni dell’autorità amministrativa. Si tratta di norme di legge che recano una previsione di contenuto particolare e concreto, diretta ad incidere su un numero limitato di destinatari.
Post di Alberto Antico – avvocato
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Il Consiglio di Stato ha offerto una pregevole ricostruzione di questo istituto.
Dall’originario concetto di abitabilità, la nozione di agibilità ha subito nel tempo un’evoluzione sia di tipo oggettivo, mediante ampliamento della tipologia di immobili cui fa riferimento, sia di tipo funzionale, a seguito della progressiva estensione dei requisiti richiesti per il suo conseguimento (si pensi, da ultimo, all’inserimento del rispetto degli obblighi di infrastrutturazione digitale, ad opera dell’art. 4 d.lgs. 207/2021).
Il Consiglio ha anche dato conto dell’apparato sanzionatorio che assiste i requisiti sostanziali per l’agibilità e il dato formale della mancanza del relativo certificato.
Post di Daniele Iselle
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Nel caso di specie, nel contesto di un Piano di lottizzazione il Comune autorizzava l’edificazione di un magazzino ad uso logistica, in area a destinazione commerciale, ma finalizzato a servire un’impresa a vocazione produttivo-industriale.
Il Comune quantificava il contributo di costruzione considerando il magazzino come destinato ad attività commerciale.
Di fronte alle contestazioni dell’impresa, il Comune reagiva revocando l’agibilità del magazzino.
Il Consiglio di Stato ha affermato che, in caso di inadempimento del versamento del contributo di costruzione, il Comune ha il potere di applicare sanzioni pecuniarie crescenti in rapporto all’entità del ritardo (art. 42 T.U. edilizia) e, in caso di persistenza dell’inadempimento, di procedere alla riscossione del contributo e delle sanzioni secondo le norme in materia di riscossione coattiva delle entrate; ma non può mettere in discussione la validità del titolo edilizio, né l’agibilità dell’immobile.
Post di Daniele Iselle
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Il TAR Sardegna ha affermato che la procedura di recupero coattivo mediante ruolo, ai sensi degli artt. 24, co. 32 e 36 d.lgs. 449/1997, può essere utilizzata solo in caso di revoca del contributo per inadempimento.
Nel caso di specie, al contrario, l’Amministrazione aveva rideterminato al ribasso il contributo pubblico concedibile, non per inadempimento del privato.
Post di Alberto Antico – avvocato
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Il TAR Veneto ha affermato che il divieto di edificare nelle aree limitrofe agli aeroporti e collocate “nelle direzioni di atterraggio e decollo” degli aeromobili trova il suo fondamento primario e diretto nell’art. 707, co. 5 del Codice della navigazione (come novellato nel 2005).
All’interno di tali fasce di rispetto, individuate in ragione della più elevata possibilità di accadimento di incidenti, ogni intervento edificatorio deve considerarsi precluso in forza della norma primaria, salve le attività consentite dal piano di rischio e, in mancanza, gli interventi assentiti dall’ENAC.
Post di Alberto Antico – avvocato
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