Con il decreto del Ministero dell’economia e delle finanze 24 novembre 2025 (pubblicato in G.U., Serie generale n. 275 del 26.11.2025), sono state approvate le regole tecnico-operative relative all’udienza da remoto nel processo tributario.
Il TAR Catania ha affermato che l’art. 445, co. 1-bis c.p.p., come modificato dalla cd. riforma Cartabia, nel sancire l’impossibilità giuridica di utilizzare ai fini di prova la (sola) sentenza di patteggiamento ai fini disciplinari, non impedisce alla P.A. di avviare procedimenti disciplinari nei confronti dei pubblici dipendenti in esito alla detta sentenza, né le preclude l’autonomo apprezzamento dei fatti che hanno dato origine al procedimento penale, con facoltà per la stessa P.A. di valutare ogni altro elemento utile emerso nel corso delle indagini e del processo ai fini dell’accertamento dell’eventuale responsabilità disciplinare del dipendente pubblico per il comportamento tenuto.
In seguito all’entrata in vigore della cd. riforma Cartabia, non è più consentita l’equiparazione delle sentenze di patteggiamento a quelle di condanna, nei soli casi di condanne prive di pene accessorie, ai fini dell’applicazione di conseguenze pregiudizievoli previste da norme extra-penali, tenuto conto che la ratio della riforma è quella di incentivare l’appetibilità - per l’imputato - del ricorso al rito alternativo del patteggiamento, in un’ottica deflattiva del processo penale, riducendo le conseguenze dell’accertamento della sua penale responsabilità. Tuttavia, le sanzioni disciplinari nel pubblico impiego non rappresentano un effetto automatico e immediato rispetto ad una pronuncia di condanna in sede penale, trovando piuttosto il loro sostrato nell’autonoma valutazione del fatto storico da parte della competente Autorità che, una volta rilevata la violazione dello statuto disciplinare del dipendente pubblico, provvederà ad irrogare una sanzione proporzionata alla gravità della condotta posta in essere, previa interlocuzione con l’incolpato. La conclusione del giudizio penale, lungi dal compendiare anche il risultato del procedimento disciplinare, si pone invero quale presupposto per consentire alla P.A. di effettuare le proprie valutazioni all’esito della vicenda penale, ove la condotta dell’imputato viene nuovamente analizzata dall’Autorità disciplinare, mediante un apprezzamento del fatto e delle circostanze rilevanti ai fini disciplinari.
Post di Alberto Antico – avvocato
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Il Consiglio di Stato ha affermato che nelle procedure comparative e di massa, quali quelle per la concessione di contributi pubblici, caratterizzate dalla presenza di un numero ragguardevole di partecipanti e dalle esigenze di celerità, il soccorso istruttorio previsto dall’art. 6, co. 1, lett. b l. 241/1990, anche nel rispetto della par condicio, deve intendersi escluso o fortemente limitato, configurandosi in capo al singolo partecipante - in forza della clausola generale della buona fede, della solidarietà e dell’autoresponsabilità - obblighi di correttezza che impongono che quest’ultimo sia chiamato ad assolvere oneri minimi di cooperazione, quali il dovere di fornire informazioni non reticenti e complete, di compilare moduli, di presentare documenti.
Il soccorso istruttorio, anche ove espletato dalla P.A., va contemperato con gli obblighi di correttezza e diligenza gravanti sul partecipante alla procedura; pertanto, non può ritenersi sussistente, in capo alla P.A., un obbligo di soccorso istruttorio “rafforzato”, tale da imporre non solo la comunicazione della carenza documentale, ma anche la verifica dell’effettiva ricezione e comprensione da parte del destinatario.
Nella fattispecie, la richiesta di integrazioni documentali era stata inviata all’indirizzo email indicato dall’interessata, che non l’aveva letto, essendo finita nello spam. La scelta della semplice email, che il TAR Veneto aveva ritenuto modalità intrinsecamente inidonea a garantire la conoscibilità della comunicazione, era imputabile alla parte e non alla Regione, che aveva tenuto una condotta conforme ai principi di collaborazione e di buona fede, utilizzando proprio il mezzo di comunicazione prescelto dalla partecipante alla procedura.
Post di Alberto Antico – avvocato
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Il TAR Veneto ha affermato che la proposizione – da parte del privato – di un’alternativa ad un primo intervento bocciato dall’Amministrazione e oggetto di ricorso, non fa automaticamente venir meno l’impugnazione di tale diniego, specie se viene dichiarato di non voler comunque rinunciare all’intervento originario.
Post di Alessandra Piola – avvocato
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Il TAR Veneto ha ritenuto ammissibile il ricorso presentato dal vicino, che lamentava la lesione del proprio diritto di veduta sul paesaggio circostante (totale o comunque in massima parte) e la riduzione di luce e aria.
Post di Alessandra Piola – avvocato
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Con la l. 13 novembre 2025, n. 177 (pubblicata in G.U., Serie generale n. 275 del 26.11.2025), che entrerà in vigore l’11.12.2025, è stata approvata la legge quadro in materia di interporti.
Il Consiglio di Stato, Sezione consultiva per gli atti normativi, ha reso il parere sullo schema di decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti recante l’individuazione dei criteri per calcolare l’indennizzo dovuto da parte del concessionario subentrante al concessionario uscente a seguito della procedura di affidamento delle concessioni demaniali per finalità turistico-ricreative e sportive nonché per la rideterminazione degli importi unitari dei canoni.
Il Consiglio di Stato ha affermato che, sebbene il consorzio di cooperative sia un soggetto giuridico autonomo distinto dai consorziati e munito di personalità giuridica, unico contraente e portatore di un interesse proprio, anche se finalisticamente collegato allo scopo mutualistico delle consorziate che operano quali interna corporis e agiscono in virtù di un rapporto di immedesimazione organica, le consorziate possono partecipare distintamente e autonomamente alle procedure ad evidenza pubblica. Da ciò consegue inequivocabilmente che le consorziate possono spendere i requisiti delle attività svolte quali esecutrici designate. Ciò è confermato dalla progressiva equiparazione operata dalla giurisprudenza amministrativa, sotto tale profilo, dei consorzi di cooperative ai consorzi stabili.
Post di Alberto Antico – avvocato
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Il TAR Veneto ha qualificato come direttamente impugnabili gli atti di programmazione triennale delle opere pubbliche, nonché le varianti urbanistiche che prevedono l’opera medesima.
Post di Alessandra Piola – avvocato
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