La residenza col vincolo di destinazione rurale (abitazione per il coltivatore del fondo) può essere ceduta e abitata da chi non coltiva il fondo?
Il TAR Veneto e il Consiglio di Stato hanno detto di no e che questo configurerebbe un abuso edilizio.
L'articolo 3 della l.r. veneta n. 24/1985 (che ha sostituito la legge regionale n. 58 del 1978) sulla tutela delle zone agricole e l'edificabilità stabiliva quanto segue:
"L’edificazione di case di abitazione nelle zone agricole è concessa alle seguenti condizioni:
1) che sia in funzione della conduzione del fondo e delle esigenze abitative dell’imprenditore agricolo, singolo o associato e degli addetti all’azienda, coadiuvanti e/o dipendenti dalla stessa;
2) che costituisca o venga a costituire un unico aggregato abitativo e sia istituito un vincolo di destinazione d' uso dei fabbricati, trascritto nei registri immobiliari fino a variazione dello strumento urbanistico...".
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Dalla lettura degli articoli 43 e seguenti della legge regionale 11 del 2004, che a sua volta ha abrogato e sostituito la legge 24/1985, si evince che il vincolo di destinazione d'uso costituito in base alla legge n. 24/1985 rimane in vigore ancora oggi.
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Si veda anche l'articolo 45, comma 4, il quale stabilisce quanto segue:
"4. Le abitazioni e gli edifici destinati a strutture agricolo-produttive determinano un vincolo di destinazione d'uso fino alla eventuale variazione del piano degli interventi (PI)".
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Il caso concreto esaminato dai tribunali risale ad alcuni anni fa:
1) era stato costruito un edificio residenziale in zona agricola col vincolo di ruralità gravante sull'edificio ai sensi dell'art. 3 della L. n. 24/85;
2) i proprietari lo avevano ceduto a soggetti che non erano coltivatori del fondo;
3) il Comune di Costermano aveva ordinato il ripristino della destinazione vincolata (residenza del coltivatore del fondo);
4. l'ordinanza è rimasta non ottemperata;
5. il Comune ha acquisito la proprietà della casa ex art. 31 DPR 380/2001;
6. il TAR e il Consiglio di Stato hanno dato ragione al Comune.
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In concreto capita spesso che le case costruite col suddetto vincolo non servano più a chi coltiva il fondo, talvolta anche perchè il fondo rustico è stato sembrato o trasformato dal punto di vista urbanistico e non esiste più.
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Come potrebbe essere risolto il problema?
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A mio parere si potrebbe invocare l'articolo 43, comma 2, della l.r. 11 del 2004, il quale stabilisce che il P.I. (piano degli interventi) disciplina, tra l'altro:
"d) le destinazioni d'uso delle costruzioni esistenti non più funzionali alle esigenze dell'azienda agricola, fermo restando quanto previsto dal PAT per gli edifici con valore storico-ambientale di cui al comma 1, lettera a)".
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Questa soluzione potrebbe non essere indolore e comportare il pagamento di un contributo a titolo di perequazione: nel momento in cui il Comune consente lo svincolo, sarà opportuno stipulare un atto notarile per cancellare il vincolo ai fini della trascrizione.
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Post di Dario Meneguzzo - avvocato
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Il TAR Veneto ha affermato che la sanzione alternativa alla demolizione, cd. fiscalizzazione (nel caso di specie, ex art. 34 d.P.R. 380/2001) non costituisce l’esito ordinario né automatico del procedimento sanzionatorio e può essere valutata dalla P.A. solo nella fase esecutiva, in quanto si applica, su richiesta dell’interessato, in via eccezionale e derogatoria, qualora risulti l’oggettiva impossibilità di procedere alla riduzione in pristino delle parti difformi senza incidere sulla stabilità dell’intero edificio.
In pratica il Comune dovrebbe prima emanare l'ordinanza di demolizione e solo in un secondo momento sostituirla con la sanzione pecuniaria da fiscalizzazione.
Post di Alberto Antico – avvocato
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Il TAR Veneto ha affermato che il regime sanzionatorio degli abusi edilizi, i quali hanno natura di illeciti permanenti, è quello vigente al momento dell’applicazione della sanzione e non quello in vigore al momento della consumazione dell’abuso.
Nel caso di specie, ben poteva il Comune applicare l’odierna disposizione dell’art. 34, co. 2 d.P.R. 380/2001 ad un abuso edilizio risalente nel tempo.
Parzialmente diverso è il caso dell’ulteriore sanzione di natura afflittiva, nel caso di inottemperanza all’ordinanza di demolizione di cui all’art. 31, co. 4-bis d.P.R. cit., che si applica solo alle inottemperanze commesse dopo la sua entrata in vigore.
Post di Alberto Antico – avvocato
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Il TAR Veneto evidenzia la non necessità della comunicazione di avvio del procedimento per una variante generale allo strumento urbanistico, ai sensi dell’art. 13 della l. n. 241/1990; e infatti, l’art. 7 della medesima legge si applica solo nei casi di strumento urbanistico che riguardi una puntuale opera pubblica da realizzarsi sul territorio (i quali non costituiscono autentici atti pianificatori come tali rientranti nell’esclusione di cui all’art. 13).
Post di Alessandra Piola – avvocato
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Il TAR Veneto ha fatto presente che la comunicazione del provvedimento al procuratore speciale di alcuni privati nel suo domicilio (digitale) eletto – presso un altro soggetto privato coinvolto – è pienamente valida.
Post di Alessandra Piola – avvocato
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Con il decreto del Ministero dell’economia e delle finanze 24 novembre 2025 (pubblicato in G.U., Serie generale n. 275 del 26.11.2025), sono state approvate le regole tecnico-operative relative all’udienza da remoto nel processo tributario.
Il TAR Catania ha affermato che l’art. 445, co. 1-bis c.p.p., come modificato dalla cd. riforma Cartabia, nel sancire l’impossibilità giuridica di utilizzare ai fini di prova la (sola) sentenza di patteggiamento ai fini disciplinari, non impedisce alla P.A. di avviare procedimenti disciplinari nei confronti dei pubblici dipendenti in esito alla detta sentenza, né le preclude l’autonomo apprezzamento dei fatti che hanno dato origine al procedimento penale, con facoltà per la stessa P.A. di valutare ogni altro elemento utile emerso nel corso delle indagini e del processo ai fini dell’accertamento dell’eventuale responsabilità disciplinare del dipendente pubblico per il comportamento tenuto.
In seguito all’entrata in vigore della cd. riforma Cartabia, non è più consentita l’equiparazione delle sentenze di patteggiamento a quelle di condanna, nei soli casi di condanne prive di pene accessorie, ai fini dell’applicazione di conseguenze pregiudizievoli previste da norme extra-penali, tenuto conto che la ratio della riforma è quella di incentivare l’appetibilità - per l’imputato - del ricorso al rito alternativo del patteggiamento, in un’ottica deflattiva del processo penale, riducendo le conseguenze dell’accertamento della sua penale responsabilità. Tuttavia, le sanzioni disciplinari nel pubblico impiego non rappresentano un effetto automatico e immediato rispetto ad una pronuncia di condanna in sede penale, trovando piuttosto il loro sostrato nell’autonoma valutazione del fatto storico da parte della competente Autorità che, una volta rilevata la violazione dello statuto disciplinare del dipendente pubblico, provvederà ad irrogare una sanzione proporzionata alla gravità della condotta posta in essere, previa interlocuzione con l’incolpato. La conclusione del giudizio penale, lungi dal compendiare anche il risultato del procedimento disciplinare, si pone invero quale presupposto per consentire alla P.A. di effettuare le proprie valutazioni all’esito della vicenda penale, ove la condotta dell’imputato viene nuovamente analizzata dall’Autorità disciplinare, mediante un apprezzamento del fatto e delle circostanze rilevanti ai fini disciplinari.
Post di Alberto Antico – avvocato
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Il Consiglio di Stato ha affermato che nelle procedure comparative e di massa, quali quelle per la concessione di contributi pubblici, caratterizzate dalla presenza di un numero ragguardevole di partecipanti e dalle esigenze di celerità, il soccorso istruttorio previsto dall’art. 6, co. 1, lett. b l. 241/1990, anche nel rispetto della par condicio, deve intendersi escluso o fortemente limitato, configurandosi in capo al singolo partecipante - in forza della clausola generale della buona fede, della solidarietà e dell’autoresponsabilità - obblighi di correttezza che impongono che quest’ultimo sia chiamato ad assolvere oneri minimi di cooperazione, quali il dovere di fornire informazioni non reticenti e complete, di compilare moduli, di presentare documenti.
Il soccorso istruttorio, anche ove espletato dalla P.A., va contemperato con gli obblighi di correttezza e diligenza gravanti sul partecipante alla procedura; pertanto, non può ritenersi sussistente, in capo alla P.A., un obbligo di soccorso istruttorio “rafforzato”, tale da imporre non solo la comunicazione della carenza documentale, ma anche la verifica dell’effettiva ricezione e comprensione da parte del destinatario.
Nella fattispecie, la richiesta di integrazioni documentali era stata inviata all’indirizzo email indicato dall’interessata, che non l’aveva letto, essendo finita nello spam. La scelta della semplice email, che il TAR Veneto aveva ritenuto modalità intrinsecamente inidonea a garantire la conoscibilità della comunicazione, era imputabile alla parte e non alla Regione, che aveva tenuto una condotta conforme ai principi di collaborazione e di buona fede, utilizzando proprio il mezzo di comunicazione prescelto dalla partecipante alla procedura.
Post di Alberto Antico – avvocato
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Il TAR Veneto ha affermato che la proposizione – da parte del privato – di un’alternativa ad un primo intervento bocciato dall’Amministrazione e oggetto di ricorso, non fa automaticamente venir meno l’impugnazione di tale diniego, specie se viene dichiarato di non voler comunque rinunciare all’intervento originario.
Post di Alessandra Piola – avvocato
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Il TAR Veneto ha ritenuto ammissibile il ricorso presentato dal vicino, che lamentava la lesione del proprio diritto di veduta sul paesaggio circostante (totale o comunque in massima parte) e la riduzione di luce e aria.
Post di Alessandra Piola – avvocato
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