Il Tribunale superiore delle acque pubbliche (TSAP) ha affermato che in tema di azione contro il silenzio-inadempimento ex artt. 31 e 117 c.p.a., il rimedio giurisdizionale è esperibile soltanto nei casi in cui sussista in capo alla P.A. un obbligo giuridico di provvedere mediante l’adozione di un atto amministrativo tipizzato, volto a incidere nella sfera giuridica del richiedente. Tale ipotesi non sussiste quando l’istanza del privato concerna l’esecuzione di mere attività materiali – come interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria di un alveo fluviale o di pulizia di un corso d’acqua – che non postulano l’adozione di un provvedimento amministrativo espresso. In tali casi, l’inerzia della P.A. non integra violazione dell’obbligo di provvedere di cui all’art. 2 l. 241/1990, ma può eventualmente costituire mera omissione di fatto priva di rilievo ai fini del rito sul silenzio.
Post di Alberto Antico – avvocato
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Il TAR Veneto ha sottolineato che la modifica della domanda a fini risarcitori è possibile solo se la domanda inizialmente proposta di annullamento sia ammissibile; nel caso inverso, la declaratoria di inammissibilità assorbe in sé ogni profilo della domanda di annullamento, anche quale valutazione incidentale a successivi fini risarcitori.
Post di Alessandra Piola – avvocato
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Il TAR Veneto ribadisce che l’azione per ottenere l’annullamento di un provvedimento amministrativo rientra tra quegli atti per cui è obbligatoria la previa autorizzazione del Giudice tutelare, essendo vietato al tutore di intentare tale tipologia di giudizio.
La suddetta legittimazione ad causam, quindi, costituisce condizione necessaria per la regolare costituzione della parte e la sua carenza può essere rilevata anche d’ufficio dal giudice; inoltre, l’onere della prova dell’esistenza di tale autorizzazione del Giudice spetta al (presunto) rappresentante legale che intenta la causa.
Post di Alessandra Piola – avvocato
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DECRETO del Ministero dell'Ambiente 24 novembre 2025
Adozione dei criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e affidamento di lavori per interventi edilizi. (GU Serie Generale n.281 del 03-12-2025
Il decreto abroga e sostituisce il precedente D.M. n. 256/2022 (e il relativo correttivo del 2024), rendendo i nuovi CAM obbligatori per le stazioni appaltanti. L’aggiornamento è motivato dal progresso tecnologico e dall’evoluzione normativa, in particolare il nuovo Codice dei Contratti Pubblici (D.Lgs. n. 36/2023) e il nuovo regolamento sui prodotti da costruzione (Reg. UE 2024/3110).
Obiettivo: Garantire che gli appalti pubblici nel settore edilizio contribuiscano al raggiungimento degli obiettivi ambientali del Piano d’Azione Nazionale per il GPP (PAN GPP), attraverso l’inserimento obbligatorio di specifiche tecniche e clausole contrattuali a tutela dell’ambiente.
Ambito di Applicazione (Art. 1): I nuovi CAM si applicano a:
Procedure e contratti per progettazione e direzione lavori.
Procedure e contratti per servizi di manutenzione e lavori (inclusi costruzione, ristrutturazione, ecc.).
Procedure congiunte di progettazione esecutiva e lavori con progetto validato in vigenza del nuovo decreto.
Entrata in Vigore (Art. 4): Il decreto entra in vigore dopo sessanta giorni dalla sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale (G.U. n. 281 del 3 dicembre 2025).
Disposizioni Transitorie (Art. 2): Prevedono l’ultrattività dei CAM precedenti (D.M. n. 256/2022) per un periodo limitato (tre mesi dalla validazione del progetto) solo per le procedure che hanno un progetto di fattibilità tecnico-economica o progetto esecutivo validato prima dell’entrata in vigore del nuovo decreto.
Il TAR Veneto ricorda le differenze tra perequazione e contributo di costruzione: se quest’ultimo è un’obbligazione prevista ex lege, la prima è frutto di una scelta negoziale delle parti, ove la causa dell’attribuzione patrimoniale è l’accoglimento della proposta di urbanizzazione dell’area privata da parte del Comune, e non l’effettiva realizzazione dell’intervento edilizio.
Pertanto, se tale intervento non viene realizzato, mentre è dovuta la restituzione del contributo di costruzione versato al rilascio del titolo, non è dovuta la restituzione di quanto pagato a titolo di perequazione.
Post di Alessandra Piola – avvocato
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Il TAR Veneto ha ricordato che il pagamento del contributo di perequazione costituisce adempimento di un’obbligazione (il cui corrispettivo è la trasformazione urbanistica di un’area) e non un atto di donazione latu sensu inteso; l’eventuale assunzione di oneri maggiori del dovuto dipende da una libera scelta del privato, non contrastante con norme imperative, la cui valutazione è rimessa all’autoresponsabilità del soggetto.
Post di Alessandra Piola – avvocato
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Il TAR del Lazio, Sede di Roma ha affermato che la diversa distribuzione degli ambienti interni mediante eliminazione e spostamenti di tramezzature, purché non interessi le parti strutturali dell’edificio, è considerata attività di manutenzione straordinaria subordinata, come tale, a mera CILA, la cui omissione è sanzionabile in via esclusivamente pecuniaria ai sensi dell’art. 6-bis, co. 5 d.P.R. 380/2001, mentre, ove incidente sulle parti strutturali del fabbricato, è considerata attività di ristrutturazione edilizia, subordinata come tale a SCIA, la cui mancanza è parimenti sanzionabile in via pecuniaria.
Post di Alberto Antico – avvocato
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La Corte costituzionale ha affermato che il codice dei beni culturali (d.lgs. 42/2004) appronta un sistema armonico e coerente tra la disciplina dell’individuazione dei beni culturali e le regole dell’esportazione degli oggetti di rilievo storico-artistico. Infatti, solo dalla qualifica di una cosa come bene culturale deriva il divieto della sua uscita dal territorio della Repubblica (art. 65 del codice), mentre il previsto controllo sulla circolazione internazionale degli oggetti di “rilievo culturale” è espressamente finalizzato a preservare l’integrità del patrimonio storico-artistico nazionale in tutte le sue componenti (art. 64-bis del codice). E ciò vale, senza distinzioni, sia per il regime ordinario di esportazione (previa autorizzazione della P.A.) sia per il regime semplificato di esportazione (su dichiarazione dell’interessato, salvo controllo della P.A.).
L’art. 65, co. 4-bis, II periodo d.lgs. 42/2004 dev’essere interpretato nel senso che “nel caso (tra gli altri) in cui” l’oggetto rientri nella tipologia di cose di cui al precedente art. 10, co. 3, lett. d-bis, valgono delle apposite regole sul procedimento di apposizione del vincolo (la competenza dell’ufficio di esportazione ad avviare il procedimento, nonostante per l’apposizione del vincolo sia competente il Ministero della cultura, e il dimezzamento del termine per provvedere). Tali regole speciali si giustificano per la peculiarità della fattispecie dei cosiddetti “beni di completamento” (lett. d-bis cit.), che garantisce la salvaguardia del patrimonio storico-artistico nell’estrema ipotesi in cui l’oggetto non presenti un “interesse culturale intrinseco” di particolare importanza, ma solo – e con grado eccezionale − nel suo nesso con il patrimonio nel suo complesso.
Resta escluso, quindi, che la disposizione ponga una norma che limita il potere di dichiarare l’interesse culturale: piuttosto, essa pone delle norme sull’esercizio di tale potere in un caso specifico, risultando così compatibile con la Costituzione.
Uno stesso oggetto può essere vincolato tanto se “intercettato” dalla P.A. nello svolgimento delle variegate attività di tutela del patrimonio culturale sul territorio, tanto nell’attività di controllo dell’esportazione. Ciò impedisce la perdita per il patrimonio storico-artistico delle sue componenti e dunque di qualunque cosa che, per i suoi caratteri sostanziali, può essere dichiarata bene culturale, ai sensi dell’art. 10, co. 3 del codice. Non sussiste un diverso trattamento tra le diverse tipologie di cose che possono essere vincolate.
Post di Alberto Antico – avvocato
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Il TAR Catania ha affermato che in sede di predisposizione della lex specialis, la P.A. è legittimata ad introdurre disposizioni atte a limitare la platea dei concorrenti onde consentire la partecipazione alla gara stessa di soggetti particolarmente qualificati, specie per ciò che attiene al possesso di requisiti di capacità tecnica e finanziaria, tutte le volte in cui tale scelta non sia eccessivamente quanto irragionevolmente limitativa della concorrenza, in quanto correttamente esercitata attraverso la previsione di requisiti pertinenti e congrui rispetto allo scopo perseguito. Tali particolari requisiti vanno parametrati all’oggetto complessivo del contratto di appalto e devono essere riferiti alle sue specifiche peculiarità, al fine di valutarne la corrispondenza effettiva e concreta alla gara medesima, specie con riferimento a quei requisiti che esprimono la capacità tecnica dei concorrenti.
Nel settore degli appalti pubblici le valutazioni tecniche della Stazione appaltante sui requisiti di partecipazione, in quanto espressione di discrezionalità tecnica, sono sottratte al sindacato di legittimità del G.A., salvo che non siano manifestamente illogiche, irrazionali, irragionevoli, arbitrarie ovvero fondate su di un altrettanto palese e manifesto travisamento dei fatti.
Post di Alberto Antico – avvocato
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Il Dott. Riccardo Renzi ha redatto una nota sull'accesso civico generalizzato e la trasparenza delle opere pubbliche, in commento alla sentenza TAR Lombardia - Milano n. 3619/2025.
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