Con la l. 2 dicembre 2025, n. 182 (pubblicata in G.U., Serie generale n. 281 del 03.12.2025), che entrerà in vigore il 18.12.2025, è stata approvata la legge recante disposizioni per la semplificazione e la digitalizzazione dei procedimenti in materia di attività economiche e di servizi a favore dei cittadini e delle imprese.
È una legge lunga, di 74 articoli, che interviene sulle materie più disparate e che meriterà un’attenzione particolare da parte degli interpreti.
Eclatante – per gli operatori del diritto amministrativo – è l’art. 1 l. cit., che dimezza il termine per l’esercizio del potere di annullamento d’ufficio, o autotutela, ai sensi dell’art. 21-nonies l. 241/1990, da 12 a 6 mesi.
Il Consiglio di Stato applica alla lettera l'art. 338, comma 5, t.u. leggi sanitarie, nel testo novellato nel 2002, sottolineando che esso prevede che il Consiglio comunale possa consentire la trasformazione delle aree comprese nella fascia di rispetto cimiteriale non solo per dare esecuzione ad un’opera pubblica ma anche per l’attuazione di un intervento urbanistico privato, purché non vi ostino ragioni igienico-sanitarie.
La valutazione della compatibilità igienico-sanitaria spetta alla competenza dell’Azienda sanitaria locale, dice il CDS.
Qualche dubbio sul fatto che la sentenza sia stata adeguatamente meditata sgorga dal fatto che essa non tiene conto di quanto stabilisce il comma 4-bis dell’art. 41 l.r. Veneto 11/2004, come riscritto ad opera dell’art. 63, co. 4 l.r. Veneto 30/2016, il quale prevede che: “l’attuazione di opere pubbliche o di interventi urbanistici aventi rilevanza pubblica di cui al medesimo comma 5, è consentita dal consiglio comunale, acquisito il parere della competente azienda sanitaria locale, previa valutazione dell’interesse pubblico prevalente e della compatibilità degli interventi con le esigenze di tutela relative agli aspetti igienico-sanitari, ambientali, urbanistici e di tranquillità dei luoghi”. Questo comma sembrerebbe, infatti, non consentire gli interventi edilizi privati. A questo punto si aprirebbero due possibilità: una è quella di dire che il comma 4 bis della legge regionale si riferisce solo agli interventi pubblici e non esclude quelli privati consentiti dal comma 5 dell'articolo 338 della legge statale, l'altra è quella di dire che la legge regionale è in contrasto con quella statale.
Non è poi tanto chiaro dalla motivazione della sentenza cosa il CDS abbia pensato in relazione a un altra questione, vale a dire quali effetti abbia prodotto la legge del 2002 sui vincoli che erano stati in precedenza ridotti sulla base della normativa previgente: secondo una possibile lettura, visto l'esito del processo, il CDS avrebbe inteso dire che la legge del 2002 non ha riespanso i vincoli ridotti; secondo una diversa lettura della sentenza, invece, il CDS ha ritenuto la questione non rilevante ai fini di questo processo, perchè il caso da decidere è stato risolto sulla base della surriferita affermazione in base alla quale dopo il 2002 il Consiglio Comunale avrebbe la possibilità di ridurre il vincolo cimiteriale anche per consentire interventi edilizi privati.
Insomma è una sentenza poco illuminante, con più ombre che luci.
Post di Dario Meneguzzo - avvocato
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Con gli artt. 41 e 44 l. 2 dicembre 2025, n. 182, sono state novellate le norme del codice civile in materia di azione di riduzione ed effetti della stessa nei confronti dei donatari.
La riforma ha il dichiarato intento di aumentare la certezza dei trasferimenti immobiliari a titolo gratuito, nei confronti dell’apertura della successione del cedente e delle pretese dei legittimari.
Si allega un prospetto dove si evidenziano le modifiche intervenute.
Con l’art. 37 l. 2 dicembre 2025, n. 182, il Parlamento ha novellato il d.P.R. 396/2000, in materia di formazione degli atti di morte da parte dell’ufficiale di stato civile.
Tra le altre novità, alcuni passaggi della procedura diventeranno informatizzati.
Si allega un prospetto dove si evidenziano le modifiche intervenute.
Con l’art. 38 l. 2 dicembre 2025, n. 182, si è modificato l’art. 49 cod.civ., al fine di dimezzare da 2 anni a 1 anno il tempo necessario dall’ultima notizia dello scomparso per richiedere la dichiarazione di assenza.
Parimenti, si è modificato l’art. 58 cod.civ., al fine di dimezzare da 10 a 5 anni il tempo che deve trascorrere dall’ultima notizia dell’assente per richiedere la dichiarazione di morte presunta.
L’Autorità nazionale anticorruzione (ANAC), nell’adunanza del Consiglio dell’11 novembre 2025, ha approvato le seguenti delibere.
1) Delibera n. 448 dell’11.11.2025, recante la revisione del regolamento sull’esercizio dell’attività di vigilanza in materia di contratti pubblici (di cui alla precedente delibera n. 270 del 20.06.2023). Cfr. link: https://www.anticorruzione.it/-/del.448.2025.
2) Delibera n. 449 dell’11.11.2025, recante la revisione del regolamento sull’esercizio dell’attività di vigilanza in materia di prevenzione della corruzione (delibera n. 330 del 29.03.2017). Cfr. link: https://www.anticorruzione.it/-/del.449.2025.
3) Delibera n. 450 dell’11.11.2025, recante la revisione del regolamento sull’esercizio dell’attività di vigilanza sul rispetto degli obblighi di pubblicazione (delibera n. 329 del 29.03.2017). Cfr. link: https://www.anticorruzione.it/-/del.450.2025.
4) Delibera n. 451 dell’11.11.2025, recante la revisione del regolamento sull’esercizio dell’attività di vigilanza in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi nonché sul rispetto delle regole di comportamento dei pubblici funzionari (delibera n. 328 del 29.03.2017). Cfr. link: https://www.anticorruzione.it/-/del.451.2025.
Il TAR Veneto ricorda che la sospensione della patente di guida ad opera della Motorizzazione è vincolato al contenuto del parere della Commissione Medica, non potendosi discostare dalle conclusioni del medesimo.
Post di Alessandra Piola – avvocato
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Il TAR Veneto evidenzia che la riunione tra giudizi è possibile solo se gli oggetti sono coincidenti, e non quindi se gli stessi trovano fonte in procedimenti diversi.
Post di Alessandra Piola – avvocato
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Il TAR Veneto ribadisce la necessità di depositare le memorie ex art. 73 c.p.a. nel termine di mezzogiorno dell’ultimo giorno utile; se successive, risultano inutilizzabili nel giudizio.
Post di Alessandra Piola – avvocato
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