Il link per accedere al seminario del Comune di Spinea e di Italiaius sulla ristrutturazione edilizia
Per accedere è sufficiente cliccare sul seguente link:
https://us06web.zoom.us/j/88045957206?pwd=MkhtcVh4OHZadGFwcDlYalFCOU5WQT09
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Il TAR Palermo ha risposto che, in linea generale, la giurisprudenza ha dato rilevanza alle risultanze catastali e ai titoli giuridici, non invece all’utilizzo che ne faccia in concreto il soggetto che utilizzi l’immobile.
Tuttavia, le cose cambiano nella particolare materia del condono.
Giudicando il caso di un diniego di condono ex d.l. 269/2003, il TAR ha affermato che l’onere della prova dell’effettiva destinazione d’uso residenziale ricade, al pari degli altri elementi che giustificano il condono edilizio, sul privato; non costituiscono idonei elementi di prova le sole dichiarazioni sostitutive di notorietà. Le opere devono aver raggiunto, prima del 31 marzo 2003, una riconoscibile ed inequivoca identità funzionale, che ne connoti con assoluta chiarezza la destinazione d’uso, manifestando le caratteristiche oggettivamente ed univocamente idonee alla nuova destinazione.
Post di Alberto Antico – avvocato
Il TAR Catania ha affermato la legittimità dell’ordinanza di demolizione avente ad oggetto interventi che, in assenza di permesso di costruire, abbiano operato un indiscusso mutamento di destinazione d’uso con opere edilizie di una struttura preesistente, configurando pertanto un’opera nuova, che costituisce un abuso rilevante e giustifica in quanto tale l’irrogazione della sanzione demolitoria o di rimessione in pristino.
Nel caso di specie, la destinazione di un immobile era mutata da deposito attrezzi a quella per finalità abitative: inoltre, in ampliamento dell’immobile, sul lato ovest, erano realizzati due vani per complessivi 27 mq ca., rifiniti internamente e resi perfettamente abitabili.
Post di Alberto Antico – avvocato
Il TAR Veneto, analizzando l’art. 42-bis l.r. Veneto 11/2004, ha affermato che, nonostante il richiamo al necessario rispetto dello strumento urbanistico si trovi nel solo comma 3, relativo ai mutamenti di destinazione d’uso tra differenti categorie funzionali, tale limitazione deve applicarsi anche ai cambi d’uso all’interno della medesima categoria funzionale, per riespansione della disciplina statale di cui all’art. 23-ter d.P.R. 380/2001.
Post di Alberto Antico – avvocato
Il TAR Sardegna ha affermato che la decadenza del permesso di costruire costituisce effetto automatico del trascorrere del tempo, perciò la pronunzia di decadenza ha carattere ricognitivo, è determinata dall’accertamento del mancato inizio e completamento dei lavori entro i termini stabiliti e non necessita di un provvedimento amministrativo espresso.
Il termine di durata del permesso edilizio può solo eccezionalmente essere prorogato ma è comunque sempre necessaria, a tal fine, la presentazione di una formale istanza di proroga, cui deve comunque seguire un provvedimento da parte della stessa P.A. che accerti le ragioni (il factum principis o l’insorgenza di una causa di forza maggiore) che possono giustificare una proroga.
Post di Alberto Antico – avvocato
Il TAR Sardegna, a partire dall’art. 15, co. 2 d.P.R. 380/2001, ha spiegato quando possa dirsi raggiunto il completamento delle opere, che impedisce la decadenza del titolo edilizio se raggiunto nei termini di legge: in linea generale, perché la situazione di completamento possa ritenersi verificata, non è sufficiente che il manufatto risulti materialmente realizzato nelle sue strutture portanti, ma occorre che risulti funzionalmente idoneo allo scopo per il quale era stato progettato.
Post di Alberto Antico – avvocato
L’ha affermato il TAR Sardegna: infatti, non possono essere considerate mera manutenzione o restauro di un immobile già esistente quelle opere che completerebbero un immobile non già ultimato.
Post di Alberto Antico – avvocato
Nel post del 24.03.2022 si dava atto che il Consiglio di Stato ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 2-bis T.U. edilizia (nonché di una legge regionale della Lombardia), laddove interpretato nel senso di autorizzare le Regioni ad emanare una legislazione derogatoria rispetto al d.m. 1444/1968 in materia di dotazione delle aree a standard fino a poter arrivare ad annullarne la previsione.
Tale questione è stata discussa innanzi alla Corte costituzionale nella pubblica udienza del 21.03.2023.
La registrazione audio-video dell’udienza è reperibile al seguente link: https://vimeo.com/cortecostituzionale?embedded=true&source=owner_name&owner=122759786.
Sul sito ufficiale della Giustizia amministrativa è stato pubblicato un intervento del prof. Portaluri dal titolo eloquente: “In difesa degli standard urbanistici come livelli essenziali inderogabili dalle Regioni”: https://www.giustizia-amministrativa.it/web/guest/-/portaluri-in-difesa-degli-standard-urbanistici-come-livelli-essenziali-inderogabili-dalle-regioni.
Post di Daniele Iselle
Il Consiglio di Stato ha affermato che l’accertamento dello stato legittimo dell’immobile sul quale debbano essere autorizzati ulteriori lavori valga per il rilascio di tutti i titoli di cui al d.P.R. 380/2001 – compresi quelli relativi alla normativa tecnica di cui alla Parte II del d.P.R. cit. (fra cui quelli concernenti la disciplina antisismica, sul conglomerato cementizio, sulle barriere architettoniche) – tra i quali non rientra l’autorizzazione paesaggistica.
Per l’effetto, in sede di rilascio dell’autorizzazione paesaggistica si deve tener conto dei soli profili paesaggistici ed ambientali non potendo (più) verificarsi in quella sede anche il cd. stato legittimo dell’immobile.
Nel caso di specie il Comune, pur dovendo decidere su di un’istanza di autorizzazione paesaggistica semplificata ex art. 3 d.P.R. 31/2017, non faceva alcun cenno a profili ambientali o paesaggistici ostativi al rilascio dell’autorizzazione richiesta, né alla specifica normativa di cui al citato d.P.R. 31/2017 o al d.lgs. 42/2004, limitandosi ad evidenziare criticità prettamente “edilizie” dello stato dei luoghi e cioè che il locale interrato costituisse “opera difforme dalla…S.c.i.a.” e che non fossero state “prodotte le richieste certificazioni … in relazione al terreno rimosso per ricavare lo stesso locale interrato”.
Post del Dott. Ing. Mauro Federici
Nel caso di specie, il ricorrente lamentava una disparità di trattamento tra gli interventi da lui progettati, sempre attentamente vagliati nella loro regolarità dal Comune, e le opere poste in essere dalla proprietaria dell’immobile adiacente al suo, che sarebbero state del tutto “ignorate”, nonostante le sue ripetute segnalazioni di possibile abusività.
Il Consiglio di Stato ha affermato che il vizio di disparità di trattamento, per essere fatto efficacemente valere, presuppone l’assoluta identità di situazioni. In nessun caso la legittimità dell’operato della P.A., può essere inficiata dall’eventuale illegittimità compiuta in altra situazione, in favore di altri soggetti, soprattutto nei provvedimenti connotati da ampia discrezionalità tecnica.
Post del Dott. Ing. Mauro Federici
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