Il TAR Veneto ha affermato che tale danno può ritenersi provato in base ad una presunzione relativa, in considerazione della natura naturalmente fruttifera del bene, all’esito della dimostrazione in concreto della perdita del possesso, che costituisce l’oggetto immediato del comportamento lesivo della P.A. Quest’ultima, per liberarsi dalla presunzione, ha l’onere di provare che il proprietario si sia intenzionalmente disinteressato dell’immobile, o, più propriamente, che una concreta e comprovata situazione del rapporto tra proprietario e bene (il cd. lato interno del diritto soggettivo di proprietà) possa far escludere la sussistenza di tale voce di danno.
Post di Alberto Antico – avvocato
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Il TAR Veneto ha dato atto del revirement giurisprudenziale sul punto.
Secondo l’orientamento precedente, la suddetta voce di danno dovrebbe di regola essere liquidata in una somma pari all’interesse del 5% annuo sul valore venale del bene, in linea con il parametro fatto proprio dal legislatore all’art. 42-bis, co. 3 d.P.R. 327/2001.
Di recente, il Consiglio di Stato ha ritenuto preferibile una valutazione equitativa fondata sulla valorizzazione di circostanze del caso concreto, secondo certuni parametri.
Post di Alberto Antico – avvocato
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Il TAR Veneto ha affermato che nel caso in cui, pur in assenza di un valido decreto d’esproprio, l’Ente espropriante proceda alla determinazione dell’indennità di espropriazione, ovvero all’offerta o al deposito di essa, i suddetti atti, costituendo in ogni caso il riconoscimento del diritto dell’ex proprietario ad un ristoro patrimoniale, si configurano come atti interruttivi della prescrizione del diritto al risarcimento dei danni derivanti dall’attività posta in essere dalla P.A.
Analogo discorso vale anche per il giudizio di opposizione alla stima, atteso che con detta azione si chiede il ristoro patrimoniale conseguente alla perdita, per la acquisizione alla P.A., dello stesso diritto di proprietà sul medesimo bene.
Post di Alberto Antico – avvocato
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Il T.A.R. Milano ribadisce che il certificato di agibilità non attesta anche la conformità urbanistico-edilizia dell’immobile (o, meglio, se lo attesta, ma non è vero, sul punto non vale niente e non sana).
Post di Matteo Acquasaliente - avvocato
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Il T.A.R. ricorda che la dichiarazione di inagibilità di un immobile, ex art. 222 TULS, spetta al Dirigente e non al Sindaco.
Post di Matteo Acquasaliente - avvocato
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Il T.A.R. Brescia ricorda la portata generale dell’art. 27 del d.P.R. n. 380/2001 in materia di vigilanza dell’attività urbanistico-edilizia e di repressione degli abusi.
Post di Matteo Acquasaliente - avvocato
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Nel caso di specie, il privato provava a sostenere che se il Comune avesse sanzionato il suo abuso edilizio, dopo averlo accertato, avrebbe dato corda agli intenti emulativi del vicino.
Il TAR Palermo ha ricordato che la verifica della legittimità degli immobili e la repressione degli abusi edilizi costituisce attività doverosa e vincolata a fronte di circostanziati indizi acquisiti dall’autorità preposta alla vigilanza urbanistica-edilizia.
Post di Alberto Antico – avvocato
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Il TAR Palermo ha affermato che, in assenza di perimetrazione, la nozione di centro abitato di cui all’art. 31 l. 1150/1942 va intesa come nozione di mero fatto, individuato quale aggregato di case continue e vicine, anche distante dal centro urbano, comunque suscettibile di espansione.
Post di Alberto Antico – avvocato
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Nel caso di specie, il privato presentava un’istanza di sanatoria ex art. 13 l. 47/1985, ma il Comune rispondeva che non ve n’era bisogno, perché l’immobile era del tutto regolare (in quanto costruito fuori dal centro abitato nel 1961).
A distanza di anni, il Comune spiccava un’ordinanza di demolizione per quello stesso immobile (sostenendo stavolta che l’edificazione avveniva sine titulo in centro abitato).
Il TAR Palermo ha affermato che l’atto con cui il Comune, rigettando un’istanza finalizzata alla regolarizzazione edilizia di un fabbricato, accerti formalmente la legittimità dello stesso, è idoneo ad ingenerare un legittimo affidamento nel privato che non abbia rilasciato false dichiarazioni. Di conseguenza, l’ordinanza di demolizione successivamente adottata è illegittima, qualora il Comune non adduca nuovi, sopravvenuti e decisivi elementi di prova in grado di sconfessare e rivedere le proprie precedenti determinazioni.
Post di Alberto Antico – avvocato
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La Corte costituzionale ha dichiarato incostituzionale l’art. 19 l.r. Veneto 27/2021, di modifica dell’art. 2, co. 2 l.r. Veneto 41/1988.
Quest’ultima norma, prima della sua modifica, prevedeva che il limite all’estrazione di sabbie e ghiaie negli alvei e nelle zone golenali dei corsi d’acqua e nelle spiagge e fondali di competenza regionale, in assenza di piani estrattivi, fosse di 20.000 mc.
Dopo la modifica, il medesimo limite era di 20.000 mc “per singolo intervento”.
La norma dichiarata incostituzionale disponeva inoltre che «[p]ossono essere presentati dal medesimo soggetto progetti di estrazione e asporto di sabbia e ghiaia, finalizzati alla sicurezza e alla buona regimazione delle acque, per quantitativi complessivi fino ad un massimo pari ad 80.000 metri cubi, da realizzare attraverso singoli interventi di entità non superiore a 20.000 metri cubi».
La Consulta ha dichiarato che la novella legislativa apportava un’irragionevole riduzione del livello di tutela ambientale e paesaggistica che sarebbe discesa dall’ampliamento dei quantitativi di materiali litoidi che avrebbero potuto essere prelevati, in assenza di piani estrattivi, da aree soggette a vincoli ex lege quali quelli relativi all’art. 142, co. 1, lett. a-b-c d.lgs. 42/2004, per di più in una Regione, come il Veneto, ancora priva di pianificazione paesaggistica.
Post di Daniele Iselle
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