Il TAR Veneto ha affermato che, per gli interventi soggetti a previa autorizzazione paesaggistica ex art. 146 d.lgs. 42/2004, qualora questa non sia ottenuta, alcun titolo edilizio può ritenersi formato con la mera presentazione della SCIA, la quale quindi potrà essere inibita dal Comune anche tardivamente.
Post di Alberto Antico – avvocato
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Il TAR Palermo ha ricordato che l’art. 34 d.P.R. 380/2001 trova applicazione nelle ipotesi di interventi eseguiti in parziale difformità dal permesso di costruire e non anche nei diversi casi di interventi eseguiti in assenza di permesso di costruire, in totale difformità o con variazioni essenziali, per i quali l’art. 31 d.P.R. cit. prevede senz’altro la sanzione demolitoria.
Post di Alberto Antico – avvocato
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Il TAR Palermo ha ricordato che l’ordinanza di demolizione, in quanto atto vincolato e dovuto, non è illegittima ove non sia stata preceduta dalla comunicazione di avvio del procedimento, né ove sia priva di una motivazione in ordine all’interesse pubblico.
Post di Alberto Antico – avvocato
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Il TAR Veneto sottolinea che l’esistenza di una sentenza del Consiglio di Stato che accerta l’abusività di un manufatto edilizio comporta l’impossibilità di annullare il diniego di sanatoria per ulteriori successivi abusi emesso dal Comune sul medesimo immobile, in quanto tale decisione sarebbe in violazione o elusione del previo giudicato.
Post di Alessandra Piola – avvocato
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Il TAR Veneto, con riferimento a lavori eseguiti a seguito della presentazione di una SCIA alternativa al PdC, ha sottolineato la differenza intercorrente tra un titolo edilizio presentato (o rilasciato) in violazione della normativa edilizia e, invece, le discrepanze tra l’assentito e il realizzato commesse in corso di esecuzione dei lavori.
Nel primo caso, il Comune emanerà provvedimenti conformativi o di autotutela, al ricorrere dei rispettivi requisiti; nel secondo, si limiterà a disporre la repressione dell’abuso mediante conformazione allo stato legittimo.
Post di Alberto Antico – avvocato
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Il TAR Veneto dapprima ricorda i requisiti per il rilascio di una sanatoria per cambio d’uso ex art. 36 T.U. Edilizia, valenti anche nell’ipotesi di attività improprie sostituitesi l’una all’altra: poi evidenzia che il fatto che fossero stati rilasciati titoli edilizi in sanatoria per la ditta precedentemente insediata è irrilevante, in quanto essi hanno esclusiva rilevanza edilizia, e nulla hanno a che vedere con la destinazione d’uso impressa all’area.
Post di Alessandra Piola – avvocato
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Il TAR Veneto ha affermato che in assenza del requisito della doppia conformità, ormai espressamente richiesto dall’art. 36 d.P.R. 380/2001, non residuano margini per l’applicazione della sanatoria impropria o giurisprudenziale, istituto ormai definitivamente abbandonato dalla giurisprudenza, sia amministrativa, sia della Corte Costituzionale.
Si segnala però che la giurisprudenza penale fa riferimento alla sanatoria impropria per qualificare un provvedimento ex art. 36 cit. che essa ritiene in qualche modo viziato, cosicché non è ritenuto idoneo ad estinguere il reato edilizio, ma ne vengono fatti salvi gli effetti sul piano amministrativo.
Post di Alberto Antico – avvocato
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Il TAR Veneto ha affermato che le previsioni di uno strumento urbanistico generale possono conformare l’attività di trasformazione e di utilizzazione del territorio solo per l’avvenire e non sono opponibili ai soggetti che abbiano legittimamente effettuato interventi di trasformazione in costanza di norme previgenti, avviando i lavori in epoca anteriore all’entrata in vigore di previsioni successive incompatibili.
Queste ultime possono influire sull’attività pregressa solo nel senso di precludere gli interventi di nuova costruzione e/o di avvio di nuove attività compatibili con la destinazione urbanistica previgente ma non compatibili con quella sopravvenuta.
Gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, di risanamento conservativo o di ristrutturazione che non comportino la creazione di nuova volumetria sono sempre ammissibili sul patrimonio edilizio già realizzato, che il privato deve poter continuare ad utilizzare in conformità ai titoli già ottenuti.
Post di Alberto Antico – avvocato
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Il TAR Sardegna ha risposto di no: la pubblicazione di un atto all’Albo Pretorio comunale fa decorrere il termine d’impugnazione (sempre che non sia prescritta la notifica individuale) solo nei confronti del diretto destinatario dell’atto stesso e non certamente nei confronti dei terzi, in relazione ai quali la parte che eccepisce la tardività del ricorso ha l’onere di dimostrare la pregressa conoscenza dell’atto impugnato.
Post di Alberto Antico – avvocato
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Il TAR Sardegna ha affermato che spetta al G.O. conoscere dell’impugnazione del provvedimento che conferisce un incarico dirigenziale nella P.A., riservato a chi sia già dirigente in altra P.A., a seguito del mero esame dei curricula dei candidati, pur se da parte di una Commissione, ma senza alcuna griglia di punteggi da attribuire né formazione di una graduatoria finale.
Post di Alberto Antico – avvocato
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