Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana ha affermato che, stante la tassatività delle ipotesi di rimessione della causa al primo giudice ex art. 105 c.p.a., il giudice di appello può trattenere e decidere le domande non esaminate in primo grado o erroneamente dichiarate irricevibili, inammissibili o improcedibili.
Post di Alberto Antico – avvocato
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Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana ha affermato che il ricorso cumulativo è ammissibile a condizione che ricorrano congiuntamente i requisiti della identità di situazioni sostanziali e processuali, che le domande siano identiche nell’oggetto e che gli atti impugnati abbiano lo stesso contenuto e della identità di censure.
Nel caso di specie, non era ammissibile l’unico ricorso proposto contro due diversi procedimenti: a) il primo conclusosi con un annullamento in autotutela delle concessioni edilizie in sanatoria, con successive ordinanze di sgombero; b) il secondo conclusosi con un’ordinanza di sospensione delle opere ed acquisizione dell’area oggetto di lottizzazione abusiva.
Post di Alberto Antico – avvocato
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Nel caso di specie, il privato presentava una CILA per la realizzazione di un accesso carraio e pedonale del mappale a servizio di un fabbricato da costruirsi.
Il Comune inibiva la CILA, intimando la sospensione immediata dei lavori, in ragione della esistenza, sul relativo sedime, di un “vassoio assorbente” destinato allo smaltimento delle acque nere del vicino condominio, non servito dalla fognatura pubblica, che sarebbe stato danneggiato dal passaggio delle auto.
Il privato impugnava l’inibitoria, senza notificare il ricorso al Condominio.
Il TAR Veneto, per questo, ha dichiarato l’azione di annullamento inammissibile.
Post di Alberto Antico – avvocato
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Il TAR Veneto ha offerto un pregevole riassunto dei poteri riconosciuti al Comune nei confronti della SCIA edilizia (entro i 30 giorni, oppure i 12 mesi dalla sua presentazione), a partire dall’art. 19 della l. 241/1990.
Post di Alberto Antico – avvocato
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Nel caso di specie, a fronte della presentazione di una SCIA edilizia da parte del privato, il Comune reagiva con una diffida a non iniziare i lavori, perché il progetto in questione era assoggettato al permesso di costruire.
Il TAR Palermo ha annullato tale atto: l’omessa instaurazione del dialogo procedimentale da parte del Comune ha frustrato i principi di collaborazione e buona fede tra privato e P.A., giacché, pur vertendosi nell’ambito di attività vincolata, la previa instaurazione del dialogo procedimentale avrebbe consentito al privato di richiedere e modificare l’istanza al fine di ottenere un PdC con conseguente obbligo per il Comune di verificare la possibilità del soddisfacimento della pretesa tramite il rilascio del titolo edilizio necessario.
Post di Alberto Antico – avvocato
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Il T.A.R. Veneto ricorda il favor della legislazione statale per l’installazione delle antenne radio.
Post di Matteo Acquasaliente - avvocato
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Il TAR Veneto ha affermato che i pareri della Commissione Edilizia costituiscono espressione di discrezionalità tecnica, non sindacabile in sede giurisdizionale se non sotto i profili dell’incongruità, dell’illogicità e della manifesta irragionevolezza.
Si segnala però che il Consiglio di Stato ha affermato che il sindacato del G.A. sulla discrezionalità tecnica può spingersi fino a verificare l’attendibilità tecnico-scientifica della valutazione della P.A. (cfr. sent. n. 10624/2022).
Post di Alberto Antico – avvocato
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Il TAR Veneto ribadisce che il parere CEI è frutto della discrezionalità tecnica della P.A., sanzionabile solo per macroscopici errori di fatto, manifesta illogicità e irragionevolezza.
Post di Alessandra Piola – avvocato
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Il TAR Veneto ha affermato che non è compito del Comune in sede di rilascio del permesso di costruire verificare ipotetici pericoli di danno a proprietà limitrofe, atteso che il potere che l’Amministrazione esercita in sede di esame della domanda di PdC non è discrezionale, bensì vincolato all’accertamento della conformità del progetto alla disciplina urbanistica ed edilizia.
Il TAR suggerisce all’eventuale vicino preoccupato di esperire un’azione di denunzia di nuova opera ex art. 1171 c.c. innanzi al G.O.
Post di Alberto Antico – avvocato
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Il TAR Veneto evidenzia che, al fine di inquadrare l’intervento come “attività edilizia libera” o “nuova costruzione”, bisogna verificare la funzione del manufatto, se stabile o precaria.
Ciò posto, il mantenimento in loco di una struttura funzionalmente precaria oltre le strette necessità, richiede il titolo edilizio (dovendo essere qualificata come nuova costruzione).
Post di Alessandra Piola – avvocato
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