Il TAR Veneto ha affermato che il ricorrente innanzi al G.A. non può invocare, a titolo di eccesso di potere per disparità di trattamento, il provvedimento più favorevole in ipotesi illegittimamente adottato in altra analoga situazione, poiché l’eventuale illegittima prassi della P.A. non può giovare a chi sia stato destinatario di un atto legittimo.
Post di Alberto Antico – avvocato
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Nel caso di specie, il Comune manifestava ai privati l’impossibilità di rilasciare un PdC senza il necessario assenso dell’ENAC, stante la presenza nell’area in oggetto di un vincolo aeroportuale, rendendosi però disponibile a riattivare il procedimento, qualora l’assenso fosse ottenuto.
Il privato riteneva questa un’illegittima interruzione del procedimento.
Il TAR Veneto ha riqualificato l’atto comunale come vero e proprio diniego di PdC, con riserva di apertura di un nuovo procedimento in caso di assenso dell’ENAC.
Post di Alberto Antico – avvocato
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Il T.A.R. Veneto ricorda gli approdi giurisprudenziali in materia di interpretazione del bando di gara con specifico riferimento alle ipotesi di esclusione dell’o.e. e/o di non valutazione dell’offerta tecnica priva di sottoscrizione.
Post di Matteo Acquasaliente - avvocato
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Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana ha offerto utili principi in materia, a partire dagli artt. 2545-terdecies c.c. e 105 disp. att. c.c.
Post di Alberto Antico – avvocato
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La Corte di cassazione penale ha affermato che il reato di falsità ideologica nelle dichiarazioni finalizzate ad ottenere un PdC ai sensi dell’art. 20, co. 13 T.U. edilizia si applica anche alle dichiarazioni finalizzate al PdC in sanatoria ex art. 36 T.U. cit.
Nel caso di specie, il tecnico professionista asseveratore e direttore dei lavori attestava il falso nell’accertamento di conformità finalizzato ad una sanatoria, asseverando sia la legittimità urbanistica dello stato dei luoghi, sia la conformità dei lavori di progetto agli strumenti urbanistici approvati, oltre che alle norme vigenti aventi incidenza sull’attività edilizia, nonostante l’abusività del fabbricato avesse già condotto ad una precedente condanna penale.
Sul punto, il dott. ing. Mauro Federici, che sentitamente ringraziamo, ha redatto un commento che volentieri pubblichiamo.
La sentenza in parola suscita alcuni interrogativi sull’estensibilità del principio affermato anche alle SCIA in sanatoria ex art. 37, co. 4 T.U. edilizia (e se di conseguenza il tecnico che dichiari il falso incorra nel reato ex art. 19, co. 6 l. 241/1990); nonché sul rapporto di concorso di reati, oppure di specialità intercorrente tra la fattispecie ex art. 20, co. 13 T.U. edilizia e quello ex art. 481 c.p.
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Pubblichiamo una nota di Daniele Iselle, che sentitamente ringraziamo, il quale evidenzia la difficoltà di rispondere a questa domanda, partendo da un caso concreto di un Comune del Veneto.
Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana ha dichiarato inammissibile un ricorso in cui il ricorrente non aveva dimostrato la sua legittimazione, dando prova di essere proprietario del terreno a favore del quale chiedeva l’avvio di un procedimento di imposizione di un vincolo preordinato all’esproprio o in alternativa la costituzione di una servitù pubblica a carico di una delle strade di accesso al mare.
Non è sufficiente, infatti, la mera allegazione della parte o del suo procuratore di detta titolarità, qualora questa non trovi riscontro anche negli atti di causa.
Post di Alberto Antico – avvocato
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Il T.A.R. Veneto afferma che il Comune, in caso di polizza fideiussoria a garanzia del pagamento degli oo.uu., può scegliere se escutere subitaneamente la polizza stessa, ovvero applicare le sanzioni amministrative per il ritardo del pagamento che, talaltro, sarebbe un atto vincolato per il Comune in quanto discendente direttamente dalla legge.
Post di Matteo Acquasaliente - avvocato
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Il TAR Veneto risponde di no. E infatti, l’applicazione di una norma illegittima (l’Allegato A4 della l. R.V. n. 61/1985, che aveva ridotto la percentuale di costo di costruzione dovuto) o, comunque, l’esistenza di un errore di calcolo, non comportano alcun affidamento incolpevole del privato, poiché egli poteva accorgersi dell’errore e/o dell’illegittimità della norma regionale usando la normale diligenza. L’attività del Comune di recupero di tali somme, a conguaglio di quanto parzialmente già versato, è doverosa e vincolata, espressione del principio di legalità delle prestazioni patrimoniali imposte.
Post di Alessandra Piola – avvocato
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Il TAR Veneto rileva che il dies a quo per il calcolo della prescrizione dell’obbligazione di pagamento del costo di costruzione è il sessantesimo giorno successivo all’ultimazione dei lavori, ai sensi dell’art. 16, co. 3 T.U. Edilizia.
Al contrario, per gli oneri di urbanizzazione, il termine inizia a decorrere dal momento di rilascio del titolo edilizio (art. 16, co. 2).
Post di Alessandra Piola – avvocato
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