Il TAR Veneto ha affermato che, qualora il Comune richieda al gestore delle ferrovie la deroga alla distanza dalle ferrovie, ai fini dell’assenso di un PdC, e il gestore rimanga inerte, non è applicabile l’art. 17-bis l. 241/1990, in relazione al tardivo pronunciamento di RFI, non essendo il relativo parere riconducibile agli atti di assenso indicati dalla norma (assensi, concerti o nulla osta), costituendo per contro una deroga al principio generale del divieto di edificazione, che l’Amministrazione ha la facoltà e non l’obbligo di rilasciare.
Post di Alberto Antico – avvocato
Questo contenuto è accessibile solo agli abbonati. Se sei abbonato, procedi con il login. Se vuoi abbonarti, clicca su "Come registrarsi" sulla colonna azzurra a destra
La Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale di una legge della Regione Umbria che individuava (seppur in via eccezionale) la competenza in capo al Comune a rendere il giudizio di compatibilità sismica sullo strumento urbanistico comunale, anche dopo l’approvazione di quest’ultimo, per contrasto con il principio fondamentale nella materia “governo del territorio” contenuto nell’art. 89 T.U. edilizia, il quale prescrive espressamente che il parere debba essere reso dall’apposito Ufficio tecnico regionale, quantomeno prima dell’approvazione dello strumento urbanistico stesso.
Post di Alberto Antico – avvocato
Questo contenuto è accessibile solo agli abbonati. Se sei abbonato, procedi con il login. Se vuoi abbonarti, clicca su "Come registrarsi" sulla colonna azzurra a destra
La Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale di una legge della Regione Molise che prolunga di un anno il termine entro il quale erano transitoriamente ammessi gli interventi modificativi dell’aspetto esteriore degli edifici, anche nei territori assoggettati a tutela paesaggistica, in attesa che sopraggiunga un accordo tra la Regione e il Ministero della Cultura, per violazione del principio della copianificazione paesaggistica (cfr. artt. 135, 143 e 145 d.lgs. 42/2004), che costituisce espressione della competenza legislativa esclusiva dello Stato in materia di tutela dell’ambiente e dell’ecosistema.
Post di Alberto Antico – avvocato
Questo contenuto è accessibile solo agli abbonati. Se sei abbonato, procedi con il login. Se vuoi abbonarti, clicca su "Come registrarsi" sulla colonna azzurra a destra
La Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale di una legge della Regione Molise che consentiva l’ampliamento (con il Piano Casa molisano) fino al 20% del volume esistente anche per gli edifici non residenziali situati nei centri storici (purché esistenti alla data del 31.12.2014) senza una contestuale ed esplicita clausola di salvaguardia delle norme dettate dal d.lgs. 42/2004 e nell’attuale assenza di una pianificazione paesaggistica condivisa con il Ministero della Cultura.
La Consulta ha ravvisato il rischio di sottoporre i beni dotati, anche potenzialmente, di rilevanza paesaggistica ad un abbassamento della tutela praticabile, anche e soprattutto in prospettiva futura.
Analogamente sono state dichiarate incostituzionali le norme regionali che prorogavano al 31.12.2024 la possibilità di presentare la SCIA o la DIA per tutti gli interventi edilizi in deroga con il Piano Casa molisano, pur se in contesti paesaggisticamente tutelati, in mancanza della copianificazione paesaggistica da svolgersi con uno specifico accordo Regione-Ministero.
Post di Alberto Antico – avvocato
Questo contenuto è accessibile solo agli abbonati. Se sei abbonato, procedi con il login. Se vuoi abbonarti, clicca su "Come registrarsi" sulla colonna azzurra a destra
Il T.A.R. Veneto ricorda che il silenzio-assenso sulle domande di PdC si forma esclusivamente se le stesse sono complete di tutta la documentazione.
Post di Matteo Acquasaliente - avvocato
Questo contenuto è accessibile solo agli abbonati. Se sei abbonato, procedi con il login. Se vuoi abbonarti, clicca su "Come registrarsi" sulla colonna azzurra a destra
Il TAR Veneto ha affermato che, in materia di PdC, perché possa ritenersi formato il silenzio-assenso ex art. 20, co. 8 d.P.R. 380/2001, sono necessari i seguenti requisiti congiunti: a) che sia decorso inutilmente il tempo necessario alla conclusione del procedimento; b) che la domanda sia conforme al regime urbanistico ed edilizio applicabile; c) che essa sia corredata da corretti e completi elaborati grafici.
Post di Alberto Antico – avvocato
Questo contenuto è accessibile solo agli abbonati. Se sei abbonato, procedi con il login. Se vuoi abbonarti, clicca su "Come registrarsi" sulla colonna azzurra a destra
Il TAR del Lazio, Sede di Roma, ha annullato il provvedimento di un Comune di differimento dell’accesso agli atti di un procedimento di repressione di abusi edilizi, richiesto dal proprietario, sulla base del fatto che era stata interessata la Procura della Repubblica con apposita informativa di reato.
Le informative dell’ufficio o gli atti ispettivi e perfino le denunce pervenute alla P.A. non possono essere sottratte al diritto di accesso, salvo il differimento, il quale (oltre ai casi in cui è normativamente disciplinato, come in materia di procedure di gara), dipende da una concreta valutazione caso per caso delle ragioni di tutela di terzi o dell’istruttoria che va, quindi, adeguatamente motivata.
Solo gli atti per i quali è stato disposto il sequestro e quelli coperti da segreto possono risultare sottratti al diritto di accesso. Soltanto gli atti di indagine compiuti dal P.M. e dalla polizia giudiziaria sono coperti dall’obbligo di segreto nei procedimenti penali, di talché gli atti posti in essere da una P.A. nell’ambito della sua attività istituzionale sono atti amministrativi, anche se riguardanti lo svolgimento di attività di vigilanza, controllo e di accertamento di illeciti, e rimangono tali pur dopo l’inoltro di una denunzia all’Autorità giudiziaria.
L’effetto impeditivo al rilascio dei documenti richiesti scaturente dal provvedimento giudiziario di sequestroex artt. 253 ss. c.p.p. si verifica solo allorché la P.A., avendone fatto richiesta, non abbia ottenuto dall’Autorità giudiziaria procedente l’estrazione di copie consentita dall’art. 258 c.p.p.
Si ringrazia sentitamente l’avv. prof. Marco Grotto per la segnalazione.
Questo contenuto è accessibile solo agli abbonati. Se sei abbonato, procedi con il login. Se vuoi abbonarti, clicca su "Come registrarsi" sulla colonna azzurra a destra
Il Consiglio di Stato ha affermato che il legislatore, ai sensi del combinato disposto degli artt. 29 e 33 d.P.R. 380/2001, ha configurato in capo al direttore dei lavori una posizione di garanzia per il rispetto della normativa urbanistica ed edilizia, prescrivendo, a suo carico, un onere di vigilanza costante sulla corretta esecuzione dei lavori, collegato al dovere di contestazione delle irregolarità riscontrate e, se del caso, di rinunzia all’incarico, addebitandogli le conseguenze sanzionatorie dell’omesso controllo.
Nella fattispecie concreta, il direttore lavori non aveva dedotto in giudizio e provato alcun elemento atto a escludere la sua responsabilità, limitandosi ad addossarla genericamente al proprietario.
Post del Dott. Ing. Mauro Federici
Questo contenuto è accessibile solo agli abbonati. Se sei abbonato, procedi con il login. Se vuoi abbonarti, clicca su "Come registrarsi" sulla colonna azzurra a destra
Il Consiglio di Stato ha ricordato che i rilievi svolti dagli agenti assumono una significativa valenza istruttoria, in quanto il relativo verbale di accertamento redatto in esito a sopralluoghi o ispezioni ha efficacia probatoria qualificata, cioè sino a querela di falso ex art. 2700 c.c., delle attività ivi riportate.
Post del Dott. Ing. Mauro Federici
Questo contenuto è accessibile solo agli abbonati. Se sei abbonato, procedi con il login. Se vuoi abbonarti, clicca su "Come registrarsi" sulla colonna azzurra a destra
Nel caso di specie, il privato provava a sostenere l’inesistenza e/o la nullità della notifica di un’ordinanza di demolizione, in quanto effettuata con indirizzo PEC non registrata nel ReGindE e nel Registro INI-PEC, nonché in quanto il messaggio PEC utilizzato per l’invio del provvedimento non era provvisto di alcuna relazione di notifica, di attestazione di conformità, né di firma digitale.
Il Consiglio di Stato ha respinto questa tesi.
L’omessa o irregolare notificazione dell’ordine di demolizione non incide sulla legittimità dell’atto, bensì sulla sua efficacia, tenuto conto che la mancata piena conoscenza della determinazione amministrativa, pur impedendo la decorrenza dei termini (sostanziali) di ottemperanza all’ordine demolitorio o (processuali) di impugnazione giurisdizionale, non determina l’illegittimità della determinazione provvedimentale assunta, non incidendo sulla completezza dei suoi elementi costitutivi.
Post del Dott. Ing. Mauro Federici
Questo contenuto è accessibile solo agli abbonati. Se sei abbonato, procedi con il login. Se vuoi abbonarti, clicca su "Come registrarsi" sulla colonna azzurra a destra
Questo sito utilizza cookie per le proprie funzionalità. Chiudendo questo banner, scorrendo questa pagina o cliccando qualunque suo elemento acconsenti all’uso dei cookie.AccettoRead More
Privacy Overview
This website uses cookies to improve your experience while you navigate through the website. Out of these, the cookies that are categorized as necessary are stored on your browser as they are essential for the working of basic functionalities of the website. We also use third-party cookies that help us analyze and understand how you use this website. These cookies will be stored in your browser only with your consent. You also have the option to opt-out of these cookies. But opting out of some of these cookies may affect your browsing experience.
Necessary cookies are absolutely essential for the website to function properly. This category only includes cookies that ensures basic functionalities and security features of the website. These cookies do not store any personal information.
Any cookies that may not be particularly necessary for the website to function and is used specifically to collect user personal data via analytics, ads, other embedded contents are termed as non-necessary cookies. It is mandatory to procure user consent prior to running these cookies on your website.
Commenti recenti