Il TAR Veneto ritiene che un generico riferimento da parte del Comune alla delibera contenente i criteri per la determinazione del valore delle aree edificabili vincola il Comune solo all’applicazione della delibera medesima, e non ad accettare a priori il valore immaginato dal privato.
Post di Alessandra Piola – avvocato
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Sul Bur n. 104 del 04 agosto 2023 è stata pubblicata la legge regionale n. 18 del 04 agosto 2023, recante "Ratifica dell'intesa tra le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano per l'istituzionalizzazione della conferenza delle Regioni e delle Province autonome".
Sul Bur n. 104 del 04 agosto 2023 è stata pubblicata la deliberazione della giunta regionale n. 956 del 31 luglio 2023 PR Veneto FESR 2021-2027. Priorità 1. OS 1.3. Azione 1.3.7 "Sostegno alla competitività del sistema commerciale e valorizzazione dei distretti del commercio". Approvazione "Bando a supporto di progetti finalizzati alla rigenerazione urbana e alla ripresa economica nell'ambito dei distretti del commercio. Anno 2023".
Ho chiesto a Google Bard (sito di intelligenza artificiale) quanto segue: “Il mio confinante ha costruito in zona B di completamento edilizio una casa a distanza di 4 metri e cinquanta dal mio confine, quando il piano regolatore impone una distanza minima di 10 metri tra fabbricati. Il confinante sostiene che avendo già una vecchia casa a metri 4,50 dal confine ha acquisito il diritto di edificare l’ampliamento a 4 metri e 50 anziché 5. Chi ha ragione?”.
Se volete leggere l'interessante risposta, aprite l'allegato.
Il TAR Parma, dopo aver ricordato che la conformità urbanistico-edilizia di un immobile prevede anche la verifica della sua idoneità sismica, ha affermato che il Comune, nell’ambito dei suoi poteri di vigilanza ex art. 27 T.U. Edilizia e di fronte ad una denuncia circostanziata del confinante (peraltro supportata da perizia tecnica), deve dare esaustiva risposta al privato, eventualmente operando concreti accertamenti sullo stato dei luoghi. Al contrario, non potrebbe semplicemente rimandare ad una decisione del G.O. emessa tra le parti, la quale non potrebbe comunque “fare stato” in sede amministrativa.
Si ringrazia vivamente l’ing. Mauro Federici per la segnalazione.
Post di Alessandra Piola – avvocato
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Il TAR Parma ricorda che una decisione del G.O. emessa tra le parti private (tra loro confinanti) non potrebbe fare stato nei confronti dell’Amministrazione che non è stata parte in causa nel processo. Il Comune è dunque tenuto ad attivarsi in sede istruttoria per verificare un esposto presentatogli da uno dei soggetti, anche solo per contestarne i contenuti.
Si ringrazia vivamente l’ing. Mauro Federici per la segnalazione.
Post di Alessandra Piola – avvocato
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Il TAR Parma evidenzia che il parere dell’Unione Montana, a cui sono stati delegati in via convenzionale alcuni compiti di valutazione tecnica (nel caso di specie, in materia sismica), è atto meramente interno, e come tale da una parte la sua mancata impugnazione non rende inammissibile il ricorso, e dall’altra non fa venire meno le competenze istituzionali del Comune in materia di vigilanza urbanistico-edilizia ex artt. 27 e 103 d.P.R. n. 380/2001.
Si ringrazia vivamente l’ing. Mauro Federici per la segnalazione.
Post di Alessandra Piola – avvocato
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Il TAR Veneto ha affermato che il parere espresso da RFI, in cui denegava la deroga alla fascia di rispetto ferroviaria per un intervento soggetto a PdC, anche se vincolante e quindi ostativo rispetto al rilascio del titolo edilizio, costituisce un atto endo-procedimentale che il privato aveva solo la facoltà e non l’onere di impugnare autonomamente, sicché i termini decadenziali per l’impugnazione decorrono dall’adozione del diniego di PdC espresso dal Comune e non dalla conoscenza del parere negativo di RFI.
Post di Alberto Antico – avvocato
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Il TAR Veneto, dopo aver ricordato che per valutare il possibile interesse culturale di un bene mobile bisogna valutarne la caratteristica dell’“unicità” dell’opera, evidenzia che anche pezzi nati per il mercato dei souvenirs in vetro di Murano possono assurgere alla qualifica di “opera d’arte”.
Chiarito che l’opera vetraria di Murano, per sua natura, non potrebbe essere considerata strettamente seriale (in quanto realizzata a mano), il Giudice rileva che la produzione di più esemplari di un medesimo modello in ogni caso di per sé non esclude che taluno dei pezzi realizzati, per particolare fattura, tecnica esecutiva, materiali o particolari realizzativi, possa rivelarsi, per rarità ed originalità, meritevole di tutela per l’integrità del patrimonio culturale nazionale. Tale valutazione, evidentemente, deve essere effettuata caso per caso e pezzo per pezzo.
Post di Alessandra Piola – avvocato
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Il TAR Veneto sottolinea che la “rarità” di un bene mobile, passibile di dichiarazione di interesse culturale, è legata ad una valutazione di tipo qualitativo, da dimostrarsi da parte della Soprintendenza, riferita alla significatività e al valore del pezzo come parte del patrimonio culturale nazionale.
Post di Alessandra Piola – avvocato
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