Il TAR Veneto, nel solco dei principii stabiliti dall’Ad. Plen. n. 8/2022, ricorda che la dichiarazione di permanenza dell’interesse alla decisione nel merito per meri fini risarcitori, ex art. 34, co. 3 c.p.a., deve essere resa nelle forme e nei termini di cui all’art. 73 c.p.a. (ovverosia con le memorie rituali), non potendo essere sufficiente una mera dichiarazione in udienza.
Post di Alessandra Piola – avvocato
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È un vero e proprio refrain giurisprudenziale, confermato da ultimo dal TAR Veneto, il principio per cui in presenza di un atto fondato su una pluralità di ragioni autonome, ciascuna delle quali sufficiente a sostenere il provvedimento, la legittimità di una sola delle suddette giustificazioni è idonea a sorreggere l’atto in sede giurisdizionale.
Post di Daniele Iselle
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La Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale di una legge della Regione Lombardia, nella parte in cui attribuiva ai Comuni le funzioni amministrative in materia di bonifica dei siti inquinati, che il legislatore statale ha, con l’art. 242 del Codice dell’ambiente, attribuito esclusivamente alle Regioni.
Post di Alberto Antico – avvocato
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Il TAR Veneto sottolinea che il danno risarcibile nel caso di un provvedimento non rilasciato dalla P.A., non può prescindere dalla valutazione prognostica della (il)legittimità del provvedimento medesimo, e dunque dell’esistenza di una lesione dell’interesse legittimo del privato.
Ricorda inoltre la necessità di dimostrare la colpa dell’Amministrazione, non riscontrabile nel caso in cui l’Ente abbia constatato l’incompletezza dell’istanza, nonché la presenza di difformità sull’immobile.
Post di Alessandra Piola – avvocato
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Il TAR Veneto evidenzia che il risarcimento del danno da ritardo, in ipotesi di interessi pretensivi, è subordinato all’accertamento della spettanza del bene della vita, sia esso concreto (rilascio del provvedimento favorevole), o sia virtuale (mediante giudizio prognostico).
Post di Alessandra Piola – avvocato
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Il TAR Veneto ha affermato che l’ingiustizia del danno e, quindi, la sua risarcibilità per il ritardo dell’azione amministrativa sono configurabili pertanto solo ove il provvedimento favorevole sia stato adottato, sia pure in ritardo, o avrebbe dovuto essere adottato in base ad un giudizio prognostico, effettuabile sia in caso di provvedimento negativo sia in caso di inerzia reiterata.
Persino il cd. risarcimento da mero ritardo ex art. 2-bis l. 241/1990 presuppone un vaglio sulla spettanza del bene della vita.
Post di Alberto Antico – avvocato
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Il T.A.R. Veneto si sofferma sui presupposti dell’azione per ottenere il risarcimento del danno da ritardo della P.A.
Post di Matteo Acquasaliente - avvocato
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Il TAR Veneto ha ricordato che il risarcimento del danno non è una conseguenza automatica e costante dell’annullamento giurisdizionale di un provvedimento amministrativo, ma richiede la verifica di tutti i requisiti dell’illecito (condotta, colpa, nesso di causalità, evento dannoso) e, nel caso di richiesta di risarcimento del danno conseguente alla lesione di un interesse legittimo pretensivo, è subordinato alla dimostrazione, secondo un giudizio prognostico, con accertamento in termini di certezza o, quanto meno, di probabilità vicina alla certezza, che il provvedimento sarebbe stato rilasciato in assenza dell’agire illegittimo della P.A.
Nel caso di specie, il privato aveva ottenuto l’annullamento da parte del TAR dei dinieghi della Soprintendenza per la realizzazione di un impianto fotovoltaico, ma non aveva dimostrato la colpa della P.A., né che tutti gli altri Enti coinvolti avrebbero dato il loro assenso.
Post di Alberto Antico – avvocato
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Il TAR Veneto ricorda che le penali eventualmente previste nelle convenzioni urbanistiche sono comunque soggette alla disciplina di cui alla l. n. 689/1981 (poiché essa riguarda, ex art. 12, tutte le violazioni per cui è previsto il pagamento di una somma di denaro come sanzione amministrativa), e dunque al relativo termine di prescrizione di cinque anni.
Post di Alessandra Piola – avvocato
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Il TAR Veneto ha affermato che gli obblighi degli originari firmatari di una convenzione urbanistica, ivi compresi quelli di realizzazione delle opere di urbanizzazione ivi previste, costituiscono obbligazioni propter rem, ossia “ambulatorie”, che seguono la titolarità del bene e si trasmettono automaticamente con esso.
Post di Alberto Antico – avvocato
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