Il TAR Veneto ha affermato che la possibilità di configurare l’opera realizzata quale autonoma “unità edilizia” non costituisce requisito per la condonabilità dell’intervento.
Il condono, ai sensi dell’art. 31, co. 1 l. 47/1985, può riguardare qualsiasi tipo di opera edilizia (“costruzioni” o “altre opere”).
Nel caso di specie, era condonabile il mutamento di destinazione di un’autorimessa in residenziale.
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Il TAR Veneto ha affermato che l’art. 35, co. 19 l. 47/1985 (in materia di rilascio dell’agibilità su immobili condonati, in deroga alle disposizioni di rango regolamentare) non consente la deroga – non solo delle disposizioni di rango legislativo, ma – anche delle norme tecniche secondarie direttamente attuative delle disposizioni primarie attinenti alla salubrità e vivibilità degli ambienti, quali sono quelle del d.m. 05.07.1975.
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Seppur la giurisprudenza non sia del tutto pacifica, l’orientamento maggioritario risponde di no.
Le disposizioni degli strumenti urbanistici comunali dedicate, in termini generalizzati per tutto il territorio, alle distanze delle costruzioni dagli edifici e dai confini non trovano applicazione per le stazioni radio base (SRB).
Queste ultime sono assimilate alle opere di urbanizzazione primaria e godono di una disciplina speciale di settore.
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Nel caso di specie i privati, pur avendo dei dubbi sull’esatta posizione dei confini di proprietà, edificavano ugualmente un fabbricato, che poi si rivelava in violazione delle distanze minime dai confini.
Il TAR Veneto ha affermato che l’incertezza della linea di confine non poteva legittimare tout court l’avvio dei lavori, ma avrebbe richiesto un previo accertamento dell’esatta perimetrazione della proprietà. Né è configurabile un legittimo affidamento, atteso che l’attività di repressione degli abusi edilizi ha natura vincolata, non richiede una comparazione con gli interessi privati coinvolti e sacrificati, e che rispetto ad una situazione di fatto abusiva non può consolidarsi alcun affidamento degno di tutela.
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Nel caso di specie, il privato otteneva una sentenza civile che obbligava il concessionario di una cava ad arretrarne il fronte ad una distanza “eguale di volta in volta alla profondità della cava”. La sentenza civile applicava così l’art. 891 c.c. il quale, per quanto qui di interesse, impone a chi vuole scavare fossi, se non dispongono in modo diverso i regolamenti locali, di osservare una distanza eguale alla profondità del fosso, la cd. distanza solonica (prevista per la prima volta dalle leggi di Solone).
L’Autorità mineraria ordinava allora al concessionario di procedere alla coltivazione della cava fino ad una distanza, rispetto ai confini, “eguale di volta in volta alla profondità degli scavi”.
Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana ha affermato, in premessa, che la P.A. non è tenuta a conformare i propri atti alle sentenze civili rese inter alios, ma solo all’interesse pubblico, in quanto caso l’interesse minerario, ossia l’interesse a massimizzare l’utilità dell’attività mineraria, nel pieno rispetto della sicurezza statica dei luoghi interessati dall’attività ritenuta legittimamente svolta in base alle autorizzazioni rilasciate.
Per l’effetto, è conforme all’art. 891 c.c. ritenere che la distanza dal confine deve essere pari, di volta in volta, a ciascun gradone della cava e non alla sua profondità massima.
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Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana ha affermato che, perché vi sia la piena conoscenza necessaria per il decorso del termine di impugnazione, è sufficiente la percezione dell’esistenza di un provvedimento amministrativo e degli aspetti che ne rendono evidente la lesività della sfera giuridica del potenziale ricorrente, in modo da rendere riconoscibile l’attualità dell’interesse ad agire contro di esso.
Nel caso di specie, il privato aveva ricevuto dal Comune una perizia di stima in cui si menzionava ed allegava un provvedimento a lui sfavorevole, integrando così il requisito della piena conoscenza.
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L'Ordine degli Architetti di Vicenza e il Comune di Grisignano di Zocco hanno organizzato per mercoledì 13 settembre 2023, ore 10,30 - 12,30 un convegno sul disegno di legge di un testo unico in materia di governo del territorio per la Regione del Veneto (Veneto Territorio Sostenibile).
Interverranno:
- Stefano Lain (Sindaco di Grisignano di Zocco e Presidente Consiglio delle Autonomie Locali)
- Lisa Borinato (Presidente Ordine APPC di Vicenza)
- Marco Zecchinato (Consigliere Regionale del Veneto)
- Silvia Rizzotto (Presidente della Seconda commissione Consigliere Regionale del Veneto)
- Laura Foscolo (Direttore - UO Urbanistica Regione del Veneto).
Il TAR Veneto ha affermato che la mancata tempestiva impugnazione di un atto presupposto immediatamente lesivo rende inammissibile per originaria carenza d’interesse il ricorso proposto avverso gli atti meramente confermativi, consequenziali, esecutivi o ricognitivi.
Nel caso di specie, non avendo il ricorrente impugnato l’ordinanza di rimozione di rifiuti abbandonati, era inammissibile il ricorso rivolto verso la successiva diffida ad ottemperare all’ordinanza (la quale diffida è stata comunque riconosciuta priva di autonoma efficacia lesiva).
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Il TAR Veneto ha affermato che la regola secondo la quale l’atto endoprocedimentale non è autonomamente impugnabile, giacché la lesione della sfera giuridica del suo destinatario è normalmente imputabile all’atto che conclude il procedimento, è di carattere generale; la possibilità di un’impugnazione anticipata è invece di carattere eccezionale e riconosciuta solo in rapporto a fattispecie particolari, ossia ad atti di natura vincolata idonei a conformare in maniera netta la determinazione conclusiva oppure in ragione di atti interlocutori che comportino un arresto procedimentale.
Nel caso di specie, il TAR ha dichiarato inammissibile il ricorso avverso un preavviso di diniego di PdC, dal quale il ricorrente affermava che fosse derivato l’arresto del procedimento di rilascio del PdC e di autorizzazione ambientale ex art. 269 d.lgs. 152/2006, ma che in realtà non aveva natura provvedimentale.
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Nel caso di specie, i privati impugnavano l’ordinanza di demolizione, cui poi però prestavano piena ottemperanza. Chiedevano così la cessazione della materia del contendere.
Il TAR Veneto ha affermato che, tecnicamente, tale fattispecie si ha quando il provvedimento impugnato sia annullato o riformato in senso conforme all’interesse del ricorrente.
La fattispecie concreta rientrava piuttosto nell’improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse.
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