Il TAR Veneto ha ricordato – con lapidaria motivazione – che l’individuazione dell’area da acquisire al patrimonio comunale in caso di inottemperanza all’ordinanza di demolizione non costituisce requisito di legittimità di quest’ultima, ma mero presupposto accertativo ai fini dell’acquisizione, che costituisce una distinta misura sanzionatoria, sicché la mancata indicazione nel provvedimento di demolizione può comunque essere colmata con il successivo procedimento di acquisizione.
Post di Alberto Antico – avvocato
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Il TAR Catania ha offerto utili principi in merito a tale licenza (rectius, alla sua revoca), a partire dagli artt. 134 ss. TULPS e dal d.m. 269/2010.
Post di Alberto Antico – avvocato
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Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana ha affermato che il G.A. è chiamato a valutare la gravità del quadro indiziario, posto a base della valutazione prefettizia in ordine al pericolo di infiltrazione mafiosa ed alla sua persistente attualità.
Il suo sindacato sull’esercizio del potere prefettizio, con un pieno accesso ai fatti rivelatori del pericolo, consente non solo di sindacare l’esistenza o no di questi fatti, che devono essere gravi, precisi e concordanti, ma di apprezzare la ragionevolezza e la proporzionalità della prognosi inferenziale che la P.A. trae da quei fatti secondo un criterio che, necessariamente, è probabilistico per la natura preventiva, e non sanzionatoria, della misura in esame.
Post di Alberto Antico – avvocato
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Il TAR Sardegna ha affermato che non spetta al G.A., in virtù della giurisdizione della Corte dei conti, giudicare della legittimità dell’atto con cui l’Amministrazione militare disponeva nei confronti di un soldato il pagamento in restituzione di una certa somma, per aver causato il pagamento indebito, da parte dell’Amministrazione stessa, di fatture, a fronte di prestazioni affidate a una officina convenzionata e riguardanti lavorazioni su automezzi dell’Esercito effettuate in maniera difforme dagli ordine di lavorazione emessi dall’Amministrazione militare.
Post di Alberto Antico – avvocato
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Il TAR Veneto ricorda che l’art. 10-bis in materia di motivi ostativi non impone una confutazione puntuale delle argomentazioni del privato da parte della P.A., ma solo l’esplicitazione delle ragioni che portano a disattendere le controdeduzioni.
Post di Alessandra Piola – avvocato
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Il TAR Veneto rileva che ad osservazioni generiche da parte del privato, in sede di comunicazione dei motivi ostativi, possono legittimamente corrispondere controdeduzioni altrettanto generiche da parte della P.A.
Post di Alessandra Piola – avvocato
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Il TAR Veneto sottolinea che l’annullamento in autotutela oltre il termine previsto ex lege è ammesso non in ogni ipotesi di incompletezza, omissione, errore di calcolo, imprecisione nella redazione degli elaborati progettuali o nell’interpretazione delle norme che presiedono alla determinazione dei parametri rilevanti ai fini della verifica della conformità di un progetto alla normativa urbanistico-edilizia, ma solo se sussiste una “falsa rappresentazione” dei fatti idonea ad indurre in errore la P.A.
La rappresentazione dei fatti, falsa o parziale, che diverge dalla realtà non è perciò riconoscibile dall’Amministrazione con un’istruttoria ordinaria e rivela un intento fraudolento o malizioso del richiedente, come tale non meritevole di tutela.
Post di Alessandra Piola – avvocato
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Il TAR Veneto sottolinea che l’aver indicato, quale oggetto della comunicazione SUAP, “Comunicazione motivi ostativi”, supplisce all’assenza di oggetto nell’atto concretamente comunicato.
Inoltre, la mancata assegnazione del termine di 10 giorni per le osservazioni non costituisce motivo di illegittimità, poiché la fonte di tale facoltà del privato si trova direttamente nella l. n. 241/1990, a prescindere da quanto eventualmente (non) scritto dall’Amministrazione in atti.
Post di Alessandra Piola – avvocato
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Laconicamente, il TAR Veneto ricorda che, nell’ipotesi di atti vincolati (per i quali il contenuto non sarebbe potuto essere altrimenti), l’eventuale mancata comunicazione dei motivi ostativi non potrebbe essere considerata vizio invalidante.
Post di Alessandra Piola – avvocato
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A mio giudizio la risposta è negativa, ovviamente in assenza di vincoli urbanistici, paesaggistici o architettonici che richiedano il mantenimento della sagoma attuale.
Nonostante molte sentenze, anche recenti, sembrino voler confinare (consapevolmente o meno) la “ristrutturazione edilizia” esclusivamente a quegli interventi edilizi che conservano la struttura cd. originaria del fabbricato, la dizione letterale degli artt. 3, c. 1, lett. d) e 10, c. 1, lett. c) del d.P.R. n. 380/2001 non supportano tale applicazione restrittiva della norma che, a parere dello scrivente, è frutto di un’applicazione della stessa che sconta i retaggi di decenni di norme e di orientamenti giurisprudenziali in cui, stante la formulazione del concetto di ristrutturazione illo tempore vigente, era ben netta, e soprattutto chiara, la linea di demarcazione tra “nuova costruzione” e “ristrutturazione edilizia”.
Ora, però, tale iato si è progressivamente ridotto (rectius: sfumato) e, quindi, vi è da chiedersi se sia davvero corretto, o forse addirittura legittimo, cercare di circoscrivere gli interventi di “ristrutturazione edilizia” esclusivamente a quei progetti che, vuoi con ristrutturazione edilizia cd. leggera vuoi con quella cd. pesante, riescono a non alterare il complesso nativo dell’edifico, a tacer del fatto che, nel corso del tempo, la scienza delle costruzioni ed il gusto estetico hanno profondamente ed inevitabilmente inciso sull’architettura delle costruzioni.
Se così è, è davvero equanime continuare ad imporre il rispetto dei tratti salienti dell’edificato pre-esistente per non sfociare nella “nuova costruzione”?
Ragionando in siffatto modo, non si pone (forse) un freno alla naturale evoluzione ed innovazione dell’abitare e, non da ultimo, non si stagnano ingenti risorse economiche che permetterebbero, anche sfruttando le detrazioni fiscali, di rinnovare e rigenerare il vetusto tessuto urbano esistente che, come mantra, sentiamo ormai invocare come vox populi?
Post di Matteo Acquasaliente - avvocato
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