Comunicazione dei motivi ostativi
Il TAR Veneto sottolinea che l’aver indicato, quale oggetto della comunicazione SUAP, “Comunicazione motivi ostativi”, supplisce all’assenza di oggetto nell’atto concretamente comunicato.
Inoltre, la mancata assegnazione del termine di 10 giorni per le osservazioni non costituisce motivo di illegittimità, poiché la fonte di tale facoltà del privato si trova direttamente nella l. n. 241/1990, a prescindere da quanto eventualmente (non) scritto dall’Amministrazione in atti.
Post di Alessandra Piola – avvocato

Leave a Reply
Want to join the discussion?Feel free to contribute!