Il Consiglio di Stato ha affermato che, secondo le leggi di riforma statale (l. 96/2006 e d.lgs. 228/2001), l’agriturismo diviene uno dei possibili modi di pratica agricola, destinato a fruire dei medesimi benefici riservati alla stessa, purché si mantenga con essa in rapporto di correlazione.
Post di Daniele Iselle
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Nel caso di specie, un imprenditore agricolo presentava alla Regione Lombardia una domanda per il rilascio di un certificato di connessione con l’attività agricola per poter avviare nel suo immobile l’attività agrituristica, ai sensi della legge regionale.
A seguito di un sopralluogo, la Regione comunicava all’Agenzia delle entrate l’avvio di opere di ristrutturazione che, ad avviso del primo Ente, potevano compromettere il requisito di ruralità del bene. L’Agenzia delle Entrate, a seguire, annullava in autotutela l’accatastamento precedente, con il risultato che le categorie catastali cambiavano da C/2 a F/3 e veniva quindi meno la qualifica di ruralità del bene ai fini fiscali.
La Regione allora denegava la richiesta dell’imprenditore, che però si difendeva invocando l’intervenuta formazione del silenzio-assenso.
Il Consiglio di Stato ha accolto l’obiezione del privato, aderendo a quel filone giurisprudenziale secondo cui anche ove l’attività oggetto del provvedimento di cui si chiede l’adozione non sia conforme alle norme, si rende comunque configurabile la formazione del silenzio-assenso.
Non si tratta quindi di valutare se la domanda in astratto sia assentibile, in quanto in possesso di tutti i requisiti, ma piuttosto se la domanda possiede quel minimum di elementi essenziali per il suo esame e non rappresenti erroneamente i fatti. Solo la radicale esorbitanza della domanda dal modello legale impedisce la formazione del silenzio-assenso.
In capo alla P.A., residuerà il potere di annullamento d’ufficio.
È pur vero che, nella fattispecie oggetto della sentenza, l’imprenditore aveva ottenuto l’annullamento del provvedimento sfavorevole dell’Agenzia dell’Entrate da parte del Giudice tributario.
Post di Daniele Iselle
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Il TAR Veneto ha ricordato che le domande di condono presentate dopo l’entrata in vigore della l. R.V. n. 21/2004 devono sottostare ai requisiti imposti da tale legge, che per le aree assoggettate a vincolo paesaggistico escludeva il condono per gli interventi valutabili in termini di volume.
Post di Alessandra Piola – avvocato
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Il TAR Veneto rileva che la natura dell’inedificabilità (assoluta o relativa) del vincolo paesaggistico non incide sulle tipologie di opere condonabili: in ogni caso è possibile la sanatoria solo per i cd. abusi minori, che non comportano aumenti di volume o superficie, e che in ogni caso siano conformi alla disciplina urbanistica.
Post di Alessandra Piola – avvocato
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Il TAR Veneto ribadisce che, per la valutazione della disciplina applicabile all’istanza di condono edilizio (se quella solo statale di cui alla l. n. 326/2003 o anche quella regionale ex l. R.V. n. 21/2004), bisogna guardare al momento di presentazione della medesima.
Non rileva quindi che la compilazione della domanda sia stata iniziata precedentemente al 12.07.2004 (come previsto dalla norma regionale, prendendo a parametro la data di pubblicazione di C. Cost., sent. n. 196/2004), anche se ciò risultava evidente dalla somma versata quale oblazione.
Post di Alessandra Piola – avvocato
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"Padova... in quella piccola chiesa dell'Arena, entro quel guscio di mattoni rosati, si contiene il più grande miracolo di pittura che ci sia al mondo. Giotto m'ha rivelato, al tempo stesso di Dante e di Leopardi, incontrati nelle aule squallide del liceo, che paradiso possa diventare la vita d'un ragazzo povero se vi piova su un raggio di poesia".
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(Diego Valeri, Città materna, 1944, ripubblicato da Ronzani Editore)
La giurisprudenza prevalente inquadra la fattispecie entro l’art. 890 c.c. e, per l’effetto, richiede che siano rispettate le distanze previste dai regolamenti locali o, in mancanza, la distanza che nel caso concreto risulti necessaria a preservare da pregiudizi il fondo del vicino (in materia di canne fumarie, invece, la distanza necessaria è indicata in due metri, per analogia con l’art. 889 c.c.).
Ricordiamo che l'art. 889 secondo comma c.c., invece, prescrive la distanza di un metro per l'installazione dei tubi dell'acqua, del gas e simili (si riferisce alle condutture che abbiano un flusso costante di sostanze liquide o gassose).
Post di Alberto Antico – avvocato
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Il TAR Veneto ha citato l’orientamento espresso dal Comitato Tecnico Regionale VIA il quale, alla luce della definizione di consumo di suolo di cui all’art. 2 l.r. Veneto 14/2017 e dell’interpretazione di ISPRA, che considera reversibile il consumo di suolo per i parchi fotovoltaici, ha valutato che gli impianti fotovoltaici a terra localizzati in aree previste nello strumento urbanistico comunale come ZTO D non comportano consumo di suolo.
Post di Alberto Antico – avvocato
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Il T.A.R. Veneto afferma che per applicare le deroghe sulle distanze previste dalla l.r. Veneto n. 21/1996 occorre effettivamente dimostrare l’esecuzione delle opere di efficientamento energetico.
Il Collegio, inoltre, ammette che il Comune può introdurre metodi di distanza tra le costruzioni più restrittivi di quelli statali: nel caso di specie, infatti, l’ente aveva imposto il calcolo cd. radiale anziché quello lineare tra costruzioni prive di vedute.
Post di Matteo Acquasaliente - avvocato
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Il TAR Veneto rileva che, nell’ipotesi di terrazzamenti coinvolti da processi di forestazione (i quali quindi potrebbero essere riqualificati e recuperati ai fini produttivi mediante loro pulizia e disboscamento), è necessario che vengano previamente identificati e accertati dalla Regione, per evitare disboscamenti “selvaggi” in forza solo della volontà del proprietario del presunto bosco.
Post di Alessandra Piola – avvocato
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