E pertanto le relative statuizioni (anche se si sono concluse con il proscioglimento del privato) non sono opponibili al Comune, se non era parte in causa. Lo ha ricordato il TAR Veneto in una propria sentenza.
Post di Alessandra Piola – avvocato
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Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana ha affermato che il verbale di immissione in possesso produce l’effetto tipico di immettere l’amministrazione nel possesso dei terreni del privato. In mancanza, viene meno il presupposto stesso per considerare verificata l’occupazione del fondo del privato, a meno che quest’ultimo, sul quale incombe l’onere della prova, non dimostri il contrario.
Post di Alberto Antico – avvocato
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Il TAR Sardegna ha affermato che spetta al G.O. conoscere dell’impugnazione dell’intimazione di pagamento, rilasciata dall’Agenzia del Demanio, a causa dell’occupazione sine titulo di un’area asseritamente demaniale confinante con la proprietà del destinatario, che invece ritenga anche l’area occupata di sua proprietà.
Post di Alberto Antico – avvocato
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L’ha affermato il TAR Catania: la realizzazione di un terrazzo comporta un incremento di carico urbanistico, giacché modifica gli elementi tipologici formali e strutturali dell'organismo, rendendolo ontologicamente diverso da quello preesistente e, quindi, rientra nella ristrutturazione edilizia.
Post di Alberto Antico – avvocato
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Nel caso di specie, il privato era autorizzato ad un semplice intervento di risanamento conservativo di un fabbricato rurale, mediante consolidamenti, ripristino e rinnovo degli elementi costitutivi dell’edifico. Egli invece attuava un ampliamento della superficie del fabbricato, che si trova peraltro in zona vincolata.
Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana ha individuato un’ipotesi di variazioni essenziali, come definite dall’art. 32 d.P.R. 380/2001.
Post di Alberto Antico – avvocato
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Il TAR Veneto ha affermato che quando l’opera prevede una diversa distribuzione della superficie interna dei locali, la realizzazione di tramezzi e divisori nuovi nonché di nuovi servizi igienici e ripostigli non configura una vera e propria ristrutturazione edilizia, bensì una manutenzione straordinaria. Infatti, in materia edilizia, la diversa distribuzione degli ambienti interni mediante eliminazione e spostamenti di tramezzature, purché non interessi le parti strutturali dell’edificio, è considerata attività di manutenzione straordinaria soggetta al semplice regime della comunicazione di inizio lavori, la cui mancanza è sanzionata pecuniariamente e non con l’ordine di demolizione.
Post di Alberto Antico – avvocato
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Il TAR Veneto, dopo una pregevole ricostruzione dei corposi avvicendamenti normativi in materia, ha posto i seguenti principi:
a) l’installazione di un ascensore all’interno di un cortile o giardino condominiale è qualificabile in termini di “innovazione” (art. 1120 c.c.);
b) la decisione di assoggettare il cortile/giardino condominiale a siffatta “innovazione” deve essere assunta, necessariamente, dal Condominio, sia pure con le maggioranze ridotte di cui all’art. 2, co. 1 l. 13/1989;
c) in assenza di siffatta delibera condominiale, ai sensi dell’art. 2, co. 2 l. 13/1989, i condòmini interessati al superamento delle cd. barriere architettoniche sono legittimati esclusivamente ad installare, a proprie spese, servoscala nonché strutture mobili e facilmente rimovibili o a modificare l’ampiezza delle porte d’accesso, al fine di rendere più agevole l’accesso agli edifici, agli ascensori e alle rampe dei garages.
Post di Alberto Antico – avvocato
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Il TAR Veneto ha spiegato perché costituisce un mutamento di destinazione d’uso rilevante a fini urbanistici il fatto che un magazzino interrato autorizzato a servizio del fondo rustico sia stato di fatto (e in difformità all’originario titolo edilizio) utilizzato per ospitare l’impianto di imbottigliamento industriale di olio che il privato acquista da soggetti terzi senza alcuna connessione con il proprio fondo.
Post di Alberto Antico – avvocato
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Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana ha affermato che, nel procedimento volto ad irrogare un’ordinanza di demolizione, il Comune non è tenuto a una confutazione analitica e puntuale delle osservazioni del privato, purché dal tenore complessivo del provvedimento sia possibile desumere le ragioni per le quali tali osservazioni siano state ritenute inconferenti.
La natura di atto vincolato dell’ordinanza di demolizione postula l’irrilevanza del tempo trascorso tra la comunicazione di avvio del procedimento e l’emanazione della stessa, ragione sufficiente per escludere, altresì, alcun legittimo affidamento.
Post di Alberto Antico – avvocato
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Nel caso di specie, il privato lamentava il sostanziale aggiramento dell’obbligo sancito dall’art. 7 l. 241/1990, essendogli stata inviata la comunicazione di avvio ben due anni prima dell’adozione dell’ordinanza di demolizione.
Il TAR Veneto ha rigettato la censura.
La natura vincolata del provvedimento rende irrilevante l’eventuale omissione della comunicazione di avvio. Tale vizio non può comunque essere riscontrato in ragione del mero tempo trascorso dal suo invio al privato, trattandosi di circostanza che non incide sugli interessi partecipativi presidiati dalla comunicazione (e che involge, piuttosto, la questione relativa al rispetto dei termini procedimentali, comunque non incidente sulla validità dell’atto).
Post di Alberto Antico – avvocato
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