Il TAR Veneto ricorda che il comproprietario di un’area su cui è stato realizzato un abuso, non può ritenersi sottratto all’ordine di demolizione solo perché tali abusi sono stati realizzati a sua insaputa.
Ai fini dell’erogazione delle sanzioni reali e pecuniarie sostitutive, infatti, è irrilevante lo stato soggettivo del proprietario.
Post di Alessandra Piola – avvocato
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Il TAR Veneto evidenzia che sia la sanzione demolitoria sia quella pecuniaria sostitutiva (nonché le spese di demolizione) gravano sul proprietario dell’abuso, anche se incolpevole: trattasi infatti di sanzioni reali, di ripristino della legalità violata.
Post di Alessandra Piola – avvocato
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Il TAR Veneto ha affermato che l’impugnativa del provvedimento di acquisizione gratuita, non preceduta dalla tempestiva impugnazione dell’ordinanza di demolizione relativa ad opere abusive, comporta che non possano essere denunciati eventuali vizi di tale atto presupposto in sede di gravame avverso l’atto applicativo che lo richiami, sicché in tali casi di mancata impugnazione dell’ordine di demolizione deve pertanto essere dichiarato inammissibile il ricorso proposto avverso il provvedimento di accertamento dell’inottemperanza all’ordine di demolizione e di acquisizione al patrimonio comunale della costruzione abusiva e dell’area di sedime, a meno che non si facciano valere vizi propri della misura acquisitiva.
Post di Alberto Antico – avvocato
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Il T.A.R. stabilisce che l’acquisizione al patrimonio disponibile del Comune di un’area maggiore rispetto a quella oggetto dell’abuso, richiede una motivazione puntuale dell’interesse pubblico sotteso a tale determinazione.
Post di Matteo Acquasaliente - avvocato
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Nel caso di specie il privato, raggiunto da un’ordinanza di demolizione degli abusi commessi su un immobile locato a terzi, affermava di non aver potuto ottemperarvi, in quanto sull’immobile stesso insisteva un pignoramento.
Il TAR Veneto ha ritenuto di assimilare questa fattispecie a quella dell’immobile abusivo gravato da sequestro penale e, per l’effetto, ha affermato che il pignoramento non scusa il proprietario dall’inottemperanza all’ordinanza di demolizione.
Post di Alberto Antico – avvocato
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Lo ha enunciato il TAR Veneto: a) istanza dei proprietari, corredata del progetto e dello schema di convenzione; b) approvazione del progetto e dello schema di convenzione da parte del Consiglio comunale con apposita delibera; c) nulla osta dell’organo regionale competente; d) stipula della convenzione; e) autorizzazione finale da parte del Comune.
Post di Alberto Antico – avvocato
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Il TAR Veneto, con riferimento ai rapporti tra l’approvazione del piano di lottizzazione (PdL) e la stipula della relativa convenzione, ha affermato che il Comune può rivedere le proprie determinazioni pianificatorie sulla medesima area (e quindi, conseguentemente, decidere di non stipulare più la convenzione di lottizzazione); ciò discende dalla natura meramente programmatoria del PdL che è, di per sé, inidoneo a far sorgere in capo ai privati aspettative giuridicamente qualificate.
Da ciò discende che la sottoscrizione della convenzione urbanistica costituisce presupposto necessario per il rilascio del permesso di costruire.
Solo dopo la stipula della convenzione di lottizzazione, infatti, si perfeziona lo strumento urbanistico attuativo e l’area interessata riceve una disciplina urbanistica che consente di procedere all’edificazione, in concorso con la dotazione dell’area delle necessarie opere di urbanizzazione. Pertanto, la stipula della convenzione e la successiva trascrizione a cura del privato sono condizioni di efficacia della delibera di approvazione della lottizzazione.
Post di Alberto Antico – avvocato
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Il TAR Veneto ha affermato che, qualora il ricorrente impugni un PUA non ancora perfezionatosi in ragione della mancata sottoscrizione dello schema di convenzione di lottizzazione, egli non può aver subito alcuna lesione attuale dallo schema di convenzione adottato dal Comune resistente, posto che esso rappresenta una forma di esercizio consensuale del potere destinato a produrre effetti a seguito del completamento del complessivo iter del PUA e che non può prescindere dalla sua sottoscrizione e successiva trascrizione.
Post di Alberto Antico – avvocato
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Il TAR Veneto ha dichiarato improcedibile un ricorso avverso un diniego di PUA, per non aver il ricorrente impugnato la deliberazione di Consiglio Comunale con cui era approvato il secondo P.I. comunale che fa ricadere l’area in questione in zona agricolo-paesaggistica, con sovrapposta fascia di rispetto cimiteriale.
Post di Alberto Antico – avvocato
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Il T.A.R. ricorda che le scelte urbanistiche del Comune sono dotate di amplissima discrezionalità amministrativa e possono incidere anche in peius sulle aspettative del privato, salvo che quest’ultimo sia portatore di un interesse qualificato.
Post di Matteo Acquasaliente - avvocato
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