Nel caso di specie, si trattava di un’area del centro storico, in cui erano vietati i manufatti ma ammessi i volumi tecnici, e per la quale era comunque previsto, come obiettivo, la riqualificazione degli spazi e delle caratteristiche degli edifici e l’eliminazione delle superfetazioni. Pertanto, l’introduzione ex novo di una serra bioclimatica, seppur qualificabile come “volume tecnico”, contrastava con la disciplina comunale.
Post di Alessandra Piola – avvocato
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Si segnala un interessante lavoro a cura della Consigliere di Stato, avv. Laura Marzano, dell’Ufficio del Massimario, che raccoglie le ultime pronunce dei Giudici Amministrativi in materia di abusi edilizi, loro tipologie, conseguenze e rimedi. In particolare, l’opera si sofferma sul cd. stato legittimo dell’immobile ex art. 9-bis, co. 1-bis T.U. Edilizia, e sulle implicazioni per la disciplina regionale.
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Una recente sentenza della C. Cost. ha dichiarato l’illegittimità costituzionale del cd. Piano Casa della Sardegna, che prevedeva il calcolo volumetrico per l’ampliamento anche con riferimento agli immobili non sanati, ma solo condonati.
Nello specifico, è stato dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione dell’art. 3 dello statuto speciale, l’art. 11, comma 1, lett. a), della legge reg. Sardegna n. 1 del 2021 che, intervenendo sull’art. 36, comma 2, della legge reg. Sardegna n. 8 del 2015, ammetteva che anche i volumi oggetto di condono edilizio siano computati nella determinazione del volume urbanistico al quale commisurare l'incremento volumetrico.
I Giudici hanno rimarcato la diversità di ratio tra la cd. sanatoria ordinaria, ex art. 36 del d.P.R. n. 380/2001, e quella cd. straordinaria derivante dai tre condoni edilizi (l. 47/1985; l. 724/1994; l. 326/2003).
Personalmente la soluzione non mi pare convincente.
La lege statale, infatti, compresa l’intesa Stato-Regioni enfatizzata dalla Consulta, non vieta affatto di considerare legittimi (rectius: legittimati) anche gli immobili condonati che, pertanto, dovrebbero essere finanche modificabili con un intervento di ristrutturazione edilizia, anche se parte della giurisprudenza (amministrativa e penale) sembra ammettere solo interventi di manutenzione ordinaria e/o straordinaria, vietando ogni alterazione sostanziale all’immobile condonato esorbitante la mera conservazione del fabbricato.
Ciò detto, dato che Veneto 2050, al pari dei precedenti cd. Piani Casa della Regione Veneto, esclude dall’applicazione dei bonus esclusivamente gli edifici “anche parzialmente abusivi” (cfr. art. 3, c. 4, let. d) l.r. Veneto n. 14/2019) e, per forza di cose, un immobile condonato non è più abusivo, la soluzione prospettata dalla Consulta, per quanto autorevole, mi pare quanto meno opinabile.
Voi, cosa ne pensate?
Si ringrazia l’avv. Donata Paolini, avvocato del Comune di San Giovanni Lupatoto, per la preziosa segnalazione.
Post di Matteo Acquasaliente - avvocato
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Il TAR Veneto sottolinea che la presentazione dell’istanza ai sensi della disciplina transitoria sul Piano Casa entro il 31.03.2019, comportava l’obbligo, per il privato, di dimostrare il possesso dei requisiti per ottenere il relativo titolo a quella stessa data; e pertanto, il Giudice ha annullato il permesso di costruire la cui istanza era stata presentata – nei termini – da un soggetto all’epoca non legittimato, che aveva ottenuto il relativo titolo solo anni dopo (prima però del rilascio del PdC), e che all’epoca non aveva dimostrato di avere la disponibilità dell’area oggetto di intervento.
Post di Alessandra Piola – avvocato
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Il dott. Amos Brazzoli, responsabile Area Servizi Legali di Istituto Commercio Servizi Società Benefit srl e l'avv. Giacomo Frigo, consulente legale Area Servizi Legali di Istituto Commercio Servizi Società Benefit srl, che sentitamente ringraziamo, ci inviamo l'articolo "Quale ribasso negli appalti pubblici di ingegneria e architettura? Nuove prospettive tra equo compenso e concorrenza", che volentieri pubblichiamo.
Il TAR Veneto ribadisce che i risultati della CTU espletata nel giudizio civile tra ricorrente e controinteressato, se in tale giudizio non ha preso parte il Comune, non sono a quest’ultimo opponibili.
Ciò non toglie che la P.A. potrà tenerne conto autonomamente in sede di successiva istruttoria amministrativa.
Post di Alessandra Piola – avvocato
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Il TAR Veneto, pur rigettando in toto il ricorso, ha scelto di compensare integralmente le spese legali in quanto il ricorrente si era attivato, anche fuori dal processo, per indurre il responsabile concreto dell’abuso a rimuoverlo.
Post di Alessandra Piola – avvocato
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Il TAR Veneto ha affermato che il nuovo atto emanato dalla P.A., dopo l’annullamento in sede giurisdizionale del provvedimento illegittimo, può essere considerato adottato in violazione o elusione del giudicato solo quando da quest’ultimo derivi un obbligo assolutamente puntuale e vincolato, così che il suo contenuto sia integralmente desumibile nei suoi tratti essenziali dalla sentenza. La verifica della sussistenza del vizio di violazione o elusione del giudicato implica il riscontro della difformità specifica dall’atto stesso rispetto all’obbligo processuale di attenersi esattamente all’accertamento contenuto nella sentenza da eseguire.
Post di Alberto Antico – avvocato
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Nel caso di specie, un operatore economico agiva per l’ottemperanza di una sentenza che aveva annullato una prima aggiudicazione, lamentando il carattere violativo o elusivo della seconda aggiudicazione, successivamente adottata dal Ministero; proponeva, tuttavia, anche una domanda di annullamento di quest’ultimo atto, deducendo specifiche censure intese a dimostrane l’illegittimità.
Il TAR Veneto, allineandosi all’Adunanza Plenaria, ha affermato l’ammissibilità del suddetto cumulo di domande.
L’azione di annullamento di un atto amministrativo, emanato in ottemperanza di un precedente annullamento giurisdizionale, può essere promossa in uno con l’azione di ottemperanza innanzi al giudice competente per quest’ultima, sia in quanto questi è il giudice naturale dell’esecuzione della sentenza, sia in quanto egli è il giudice competente per l’esame della forma di più grave patologia dell’atto, quale è la nullità. Naturalmente questi, in presenza di una tale opzione processuale, è chiamato in primo luogo a qualificare le domande prospettate, distinguendo quelle attinenti propriamente all’ottemperanza da quelle che invece hanno a che fare con il prosieguo dell’azione amministrativa che non impinge nel giudicato, traendone le necessarie conseguenze quanto al rito ed ai poteri decisori. Nel caso in cui il giudice dell’ottemperanza ritenga che il nuovo provvedimento emanato dalla P.A. costituisca violazione ovvero elusione del giudicato, dichiarandone così la nullità, a tale dichiarazione non potrà che seguire la improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse della domanda di annullamento. Viceversa, in caso di rigetto della domanda di nullità, il giudice disporrà la conversione dell’azione per la riassunzione del giudizio innanzi al giudice competente per la cognizione.
Post di Alberto Antico – avvocato
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