L’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato ha affermato che la liquidazione del compenso al verificatore o al CTU, una volta depositata la relazione, deve essere effettuata dal presidente del Collegio con decreto, ai sensi rispettivamente dell’art. 66, co. 4 c.p.a. o dell’art. 67, co. 5 c.p.a., essendo rimessa alla sentenza che definisce il giudizio amministrativo solo la regolazione del relativo onere a carico delle parti, e ogni contestazione relativa a tale liquidazione, anche se erroneamente contenuta nella sentenza, deve essere proposta nella forma propria dell’opposizione di cui all’art. 170 d.P.R. 115/2002.
La giurisdizione in ordine a tale opposizione spetta al G.O.
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Il TAR Veneto ha affermato che la società che ha costruito degli alloggi PEEP e li ha già venduti da oltre 10 anni non ha interesse ad impugnare le determinazioni con cui gli uffici comunali quantificavano il prezzo medio di prima cessione degli alloggi edificati in attuazione del PEEP, secondo le disposizioni delle relative convenzioni.
Si tratta, a ben vedere, di atti dal valore meramente ricognitivo, che si limitano ad esplicitare un dato ricavabile in esito all’applicazione delle convenzioni sottese al PEEP. Pur recando un’interpretazione “unilaterale” di tali norme, non condivisa dalla società, gli atti non incidono direttamente sulla sua sfera giuridica, né quindi permettono di individuare un interesse diretto, concreto ed attuale della società a chiederne l’annullamento.
La società temeva che il Comune potesse usare queste delibere per contestarle un inadempimento degli obblighi convenzionali, ma il TAR ha chiarito – oltre al fatto che appare dubbia la stessa possibilità di contestare qualsivoglia inadempimento correlato alla cessione degli alloggi, essendo trascorsi oltre 10 anni dai fatti – che le valutazioni operate dal Comune potrebbero sempre essere messe in discussione dalla società, senza che dagli atti ricognitivi impugnati derivi alcun vincolo giuridico.
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Il TAR Veneto ha affermato che il principio generale della immodificabilità dell’offerta è una regola posta a tutela della imparzialità e della trasparenza dell’agire della stazione appaltante, nonché ad ineludibile tutela del principio della concorrenza e della parità di trattamento tra gli operatori economici che prendono parte alla procedura concorsuale.
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Il TAR Veneto ha affermato che le caratteristiche essenziali e indefettibili – ossia i requisiti minimi – delle prestazioni o del bene previste dalla lex specialis della gara costituiscono una condizione di partecipazione alla procedura selettiva, perché non è ammissibile che il contratto venga aggiudicato a un concorrente che non garantisca il minimo prestabilito che vale a individuare l’essenza stessa della res richiesta, e non depone in senso contrario la circostanza che la lex specialis non disponga espressamente la sanzione espulsiva per l’offerta che presenti caratteristiche difformi da quelle pretese, risolvendosi tale difformità in un aliud pro alio che comporta, di per sé, l’esclusione dalla gara, anche in mancanza di un’apposita comminatoria in tal senso.
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Le Sezioni Unite della Corte di cassazione (pronunciandosi su una questione oggetto di rinvio pregiudiziale ex art. 363-bis c.p.c.) hanno affermato che se il titolo esecutivo giudiziale, nella sua portata precettiva individuata sulla base del dispositivo e della motivazione, dispone il pagamento di “interessi legali”, senza alcuna specificazione e in mancanza di uno specifico accertamento del giudice della cognizione sulla spettanza di interessi, per il periodo successivo alla proposizione della domanda giudiziale, secondo il saggio previsto dalla legislazione speciale relativa ai ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali (ex art. 1284, co. 4 c.c.), la misura degli interessi maturati dopo la domanda corrisponde al saggio previsto dall’art. 1284, co. 1, c.c., stante il divieto per il giudice dell’esecuzione di integrare il titolo.
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L’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato, pur non ravvisandovi un contrasto giurisprudenziale, ha ribadito i seguenti principi di diritto.
I certificati rilasciati dalle Autorità competenti, in ordine alla regolarità fiscale o contributiva del concorrente, hanno natura di dichiarazioni di scienza e si collocano fra gli atti di certificazione o di attestazione facenti prova fino a querela di falso, per cui si impongono alla Stazione appaltante, esonerandola da ulteriori accertamenti: tale orientamento riguarda, unicamente, il profilo della prova circa la sussistenza del requisito e degli accertamenti richiesti al fine di verificare la veridicità delle dichiarazioni all’uopo rese dal concorrente in sede di gara, come si desume dall’art. 86, co. 2 d.lgs. 50/2016.
I requisiti di ammissione previsti dalla lex specialis debbono essere posseduti dal concorrente a partire dal momento della presentazione dell’offerta e sino alla stipula del contratto e poi ancora fino all’adempimento dell’obbligazione contrattuale.
Il concorrente che partecipa a una procedura a evidenza pubblica deve possedere, continuativamente, i necessari requisiti di ammissione e ha l’onere di dichiarare, sin dalla presentazione dell’offerta, l’eventuale carenza di uno qualunque dei requisiti e di informare, tempestivamente, la Stazione appaltante di qualsivoglia sopravvenienza tale da privarlo degli stessi; pur se l’art. 85 d.lgs. cit. non prevede espressamente il dovere di comunicare alla Stazione appaltante le eventuali cause di esclusione dalla gara verificatesi in un momento successivo alla presentazione dell’offerta, il relativo onere dichiarativo deve ricollegarsi, alla necessità, sancita dall’art. 1, co. 2-bis l. 241/1990, che i rapporti tra il cittadino e la P.A. siano improntati ai princìpi della collaborazione e della buona fede. Tale disposizione, infatti, ha posto un principio generale sull’attività amministrativa e si estende indubbiamente anche allo specifico settore dei contratti pubblici.
Poiché i requisiti di partecipazione devono sussistere per tutta la durata della gara e sino alla stipula del contratto (e poi ancora fino all’adempimento delle obbligazioni contrattuali), discende, de plano, il dovere della Stazione appaltante di compiere i relativi accertamenti con riguardo all’intero periodo.
Indipendentemente dalle verifiche compiute dalla Stazione appaltante, il concorrente che impugna l’aggiudicazione può sempre dimostrare, con qualunque mezzo idoneo allo scopo, sia che l’aggiudicatario fosse privo, ab origine, della regolarità fiscale, sia che egli abbia perso quest’ultima in corso di gara.
Per quanto riguarda la certificazione rilasciata dall’Agenzia delle entrate, ovvero dagli Enti previdenziali e assistenziali (DURC), compete al G.A. accertare, incidenter tantum (ossia senza efficacia di giudicato nel rapporto tributario o previdenziale/assistenziale), nell’ambito del giudizio relativo all’affidamento del contratto pubblico, l’idoneità e la completezza della certificazione presa in considerazione, quale atto interno della fase procedimentale di verifica dei requisiti di ammissione dichiarati dal concorrente.
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Il TAR Sardegna ha offerto una pregevole sintesi dei criteri da utilizzare nel giudizio di anomalia dell’offerta.
Nel caso di specie, si è applicato il principio per cui non deve essere assunto a criterio di calcolo il monte-ore teorico di un lavoratore che presti servizio per tutto l’anno, bensì il costo reale o il costo ore lavorative effettive.
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Il TAR Sardegna ha affermato che il controllo spettante alla Stazione appaltante nell’ambito della verifica di anomalia dell’offerta non ha per oggetto la ricerca di specifiche e singole inesattezze dell’offerta economica, mirando il procedimento ad accertare se in concreto l’offerta, nel suo complesso, sia attendibile ed affidabile in relazione alla corretta esecuzione dell’appalto, sicché va operato in maniera globale e sintetica, costituendo espressione di un tipico potere tecnico-discrezionale, riservato alla P.A. ed insindacabile in sede giurisdizionale, salvo che nelle ipotesi di manifesta e macroscopica erroneità o irragionevolezza che rendano palese l’inattendibilità complessiva dell’offerta.
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Il TAR Sardegna ha ricordato che, in materia di revoca dei contributi pubblici, la cognizione spetta al G.A. per le sole controversie riguardanti la fase procedimentale precedente al provvedimento discrezionale attributivo del beneficio, ovvero nei casi di revoca del contributo per profili di legittimità esistenti a monte, mentre la cognizione è del G.O. quando si discute della fase esecutiva del rapporto di sovvenzione, ponendosi un problema di ripetizione del contributo sul presupposto di un ascritto inadempimento del beneficiario alle condizioni statuite in sede di erogazione, ovvero dell’acclarato sviamento dei fondi acquisiti rispetto al programma finanziato.
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Il TAR Catania ha offerto una pregevole ricostruzione della disciplina del cd. terzo condono (seppur con taluni accenni alla specifica disciplina siciliana), in particolare rispetto alla condonabilità delle opere in area vincolata.
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