Il Consiglio di Stato ricorda che le tolleranze costruttive, seppur letteralmente riferite alla singola unità immobiliare, devono essere rapportate alla sola porzione della stessa in cui si sostanzia l’abuso, al fine di evitare applicazioni distorsive dell’art. 34 bis del d.P.R. n. 380/2001.
Post di Matteo Acquasaliente - avvocato
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E' possibile utilizzare il procedimento semplificato dell’art. 36-bis per sanare le variazioni essenziali che incidano su immobili ricadenti in zona assoggettata a vincolo paesaggistico?
Esiste un contrasto fra l’art. 32, comma 3, ed il nuovo art. 36-bis T.U.Ed.?
L'avvocato Domenico Chinello, che sentitamente ringraziamo, risponde al dubbio proponendo la sua interpretazione della nuova normativa sul Salva Casa con l'articolo che volentieri pubblichiamo.
Il T.A.R. Marche, aderendo alla recente giurisprudenza amministrativa e penale, stabilisce che se l’immobile derivante dalla demolizione e ricostruzione ha perso ogni tratto dell’edificio pre-esistente, non si è in presenza di una ristrutturazione edilizia, configurandosi come un intervento di nuova costruzione.
Tuttavia, si evidenzia che il Collegio ha applicato la normativa vigente ratione temporis, ovvero quella antecedente alle recenti modifiche normativa apportate all’art. 3, c. 1, lett. d) del T.U. edilizia.
Ciò posto, si evidenzia che la recente giurisprudenza civile sembra comunque condividere tale approdo e, quindi, interpretare in senso rigoroso il concetto della ristrutturazione edilizia con demo-ricostruzione (totalmente) differente dall’edificio precedente.
Post di Matteo Acquasaliente - avvocato
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Il TAR Lecce ha affermato chela nozione di centro abitato di cui all’art. 31 l. 1150/1942, in assenza di un atto urbanistico di sua perimetrazione, deve intendersi quale nozione di mero fatto, individuato quale aggregato di case continue e vicine, anche distante dal centro urbano.
Post di Alberto Antico – avvocato
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Il TAR Lecce ha affermato che,ove si discuta se un’opera risalga o no ad epoca anteriore all’introduzione del regime amministrativo autorizzatorio dello ius aedificandi, ai fini di accertarne la regolarità o abusività, è onere del privato provare la data di realizzazione dell’opera edilizia, atteso che solo il privato può fornire inconfutabili atti, documenti o altri elementi di prova che siano in grado di radicare la ragionevole certezza dell’epoca di realizzazione del manufatto.
Si deve poi operare una distinzione, a seconda che (A) il privato abbia fornito elementi di prova che consentono con certezza di escludere l’abusività delle opere contestate, ovvero (B) abbia fornito elementi rilevanti ai fini del decidere, idonei a rendere verosimili le proprie allegazioni, ma tali da non consentire la sicura datazione del manufatto privo di titolo edilizio. Supponendo una condotta inerte del Comune che abbia omesso di valutare in sede amministrativa gli elementi forniti dal privato, astenendosi dall’illustrare le ragioni della loro inconferenza, e comunque abbia omesso di fornire elementi di prova contrari idonei a smentire le avverse allegazioni, nel primo caso (sub A), sarebbe possibile formulare direttamente in sede giurisdizionale un giudizio di spettanza; nel secondo (sub B) sarebbe possibile soltanto riscontrare un difetto di istruttoria inficiante l’azione amministrativa.
Post di Alberto Antico – avvocato
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Il TAR Lecce ha affermato che, qualora il Comune emani un diniego di sanatoria ex art. 36 T.U. edilizia, impugnato innanzi al G.A., ma non oggetto di una misura cautelare sospensiva, l’Ente locale è obbligato, stante la presupposta abusività delle opere, ad adottare i consequenziali provvedimenti demolitori e di chiusura dell’attività commerciale ivi ubicata.
Post di Alberto Antico – avvocato
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Il TAR Lecce ha affermato che, ai sensi dell’art. 36, co. 3 d.P.R. 380/2001, l’istanza di PdC in sanatoria, decorso il termine di 60 giorni dalla sua presentazione, deve ritenersi respinta tacitamente con la conseguenza, per l’interessato, di dover impugnare il diniego formatosi per silentium.
Tuttavia, nulla esclude che il Comune integri il silenzio-rigetto con un provvedimento successivo esplicativo delle ragioni di quel diniego, con la conseguenza che il G.A. dovrà valutare l’interesse al ricorso e la conseguente sua tempestività con riferimento a questo secondo provvedimento, integrativo del primo tacito.
Post di Alberto Antico – avvocato
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Pubblichiamo la locandina di un convegno organizzato dall'Università di Verona, che si svolgerà presso l'aula Cipolla del Dipartimento di Scienze Giuridiche dell'Università di Verona il 22 Novembre 2024, ore 15.
Il convegno si inserisce nell'ambito di un ciclo di incontri, di rilevanza nazionale, in ordine al metodo scientifico declinato con particolare riferimento alla scienza del diritto amministrativo.
I relatori sono il presidente di sezione del Consiglio di Stato (e coordinatore dell'ufficio studi sulla giustizia amministrativa) e quattro professori emeriti delle Università di Torino, Padova, Verona e Foggia.
L'evento è accreditato dall'Ordine degli Avvocati di Verona con tre crediti formativi.
Il T.A.R. Veneto ha dichiarato la legittimità di un annullamento (rectius: un’inibitoria) in autotutela di una DIA (ora SCIA) perché la sopraelevazione violava la distanza di 3,00 metri prevista dall’art. 907 c.c.
Post di Matteo Acquasaliente - avvocato
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Il TAR Veneto ha affermato che, fermo restando che il Comune esercita un potere vincolato quando accerta la conformità del progetto alla disciplina urbanistica ed edilizia in sede di esame della domanda di PdC, non occorre che nel provvedimento finale sia svolta la puntale e analitica confutazione delle singole argomentazioni svolte dalla parte privata, essendo sufficiente ai fini della sua giustificazione una motivazione complessivamente e logicamente resa a sostegno dell’atto stesso.
Post di Alberto Antico – avvocato
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