Il TAR Palermo, nel contesto di un ricorso in materia di appalti pubblici, dopo aver ripercorso l’istituto del principio dispositivo temperato dal metodo acquisitivo nel processo amministrativo, ha affermato che il mancato deposito del ricorrente della documentazione di gara in suo possesso e afferente al mancato assolvimento degli obblighi dichiarativi asseritamente imputabile alla controinteressata comporta una pronuncia di infondatezza dei motivi in scrutinio per mancato assolvimento dell’onere probatorio su di essa gravante.
Post di Alberto Antico – avvocato
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Il TAR Palermo ha affermato che, per il combinato disposto dell’art. 21-bis l. 287/1990 e degli artt. 45, co. 1 e 119, co. 2 c.p.a., il termine perentorio da rispettare per la notifica del ricorso promosso dall’AGCM, avverso un atto di una P.A. asseritamente lesivo delle norme a tutela della concorrenza e del mercato, è di 30 giorni, mentre quello per il deposito del ricorso è di 15 giorni decorrenti dal perfezionamento dell’ultima notificazione.
Post di Alberto Antico – avvocato
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Il T.A.R. ricorda come avviene il riparto di giurisdizione tra il Giudice Amministrativo (G.A.) ed il Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche (T.S.A.P.).
Post di Matteo Acquasaliente - avvocato
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Il TAR Veneto ricorda il requisito dell’illegittimità dell’atto amministrativo che causa un danno al privato, per poterne richiedere il risarcimento.
Post di Alessandra Piola – avvocato
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Il TAR Veneto evidenzia che presupposto della possibilità di richiedere il risarcimento del danno è che il provvedimento amministrativo sia illegittimo e che vi sia una lesione del bene della vita tutelato.
Post di Alessandra Piola – avvocato
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Il TAR Veneto ricorda che l’art. 34, co. 3 c.p.a. permette la valutazione della legittimità di un atto anche se il relativo ricorso è venuto meno o, comunque, non è più utile ottenerne l’annullamento.
Post di Alessandra Piola – avvocato
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Il TAR Veneto evidenzia che, nell’ipotesi di azione di risarcimento del danno da lesione di un interesse pretensivo, è necessario che il privato provi non solo l’illegittimità dell’atto amministrativo, ma anche la spettanza dell’interesse con accertamento in termini di probabilità vicina alla certezza.
Ne consegue che, nelle ipotesi di annullamento per vizi formali, quali il difetto di istruttoria o di motivazione, non è riconoscibile il risarcimento del danno, in quanto in tal caso non è effettuato alcun accertamento in ordine alla spettanza del bene della vita coinvolto.
Post di Alessandra Piola – avvocato
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Il TAR Veneto ha affermato che, ai sensi del combinato disposto dell’art. 103 d.l. 18/2020 (come convertito dalla l. 27/2020) e dell’art. 37 d.l. 23/2020 (come convertito dalla l. 40/2020), la legislazione emergenziale ha sospeso tutti i termini dei procedimenti pendenti al 23.02.2020 (o iniziati successivamente a questa data) per tutto il periodo intercorrente tra il 23.02.2020 e il 15.05.2020, per cui solo dal 16.05.2020 è iniziato a decorrere il termine per l’impugnazione dei provvedimenti amministrativi.
Post di Alberto Antico – avvocato
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Il Consiglio di Stato italiano ha sollevato un rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia dell’UE, chiedendo se l’art. 39 della dir. 2014/25/UE – da cui si desume, così come dall’art. 28 della dir. 2014/23/UE e dall’art. 21 della dir. 2014/24/UE, che il conflitto tra il diritto alla tutela giurisdizionale e il diritto alla tutela dei segreti commerciali è risolto mediante un bilanciamento che non attribuisce necessaria prevalenza al primo – osti all’applicazione della disciplina nazionale contenuta nell’art. 53, co. 6 d.lgs. 50/2016, che dispone di esibire la documentazione contenente segreti tecnici o commerciali nel caso di accesso preordinato alla tutela giurisdizionale, senza prevedere modalità di bilanciamento che tengano conto delle esigenze di tutela dei segreti tecnici o commerciali.
L’art. 36 d.lgs. 36/2023 afferma che nella comunicazione dell’aggiudicazione, la Stazione appaltante dà anche atto delle decisioni assunte sulle eventuali richieste di oscuramento di parti delle offerte rese accessibili ai primi cinque operatori economici in graduatoria (comma 3).
Tali decisioni sono impugnabili ai sensi dell’art. 116 c.p.a., con ricorso notificato e depositato entro 10 giorni dalla comunicazione digitale della aggiudicazione. Le parti intimate possono costituirsi entro 10 giorni dal perfezionamento nei propri confronti della notifica del ricorso (ibidem, comma 4). Questo ricorso è fissato d’ufficio in udienza in camera di consiglio nel rispetto di termini pari alla metà di quelli di cui all’art. 55 c.p.a.; è deciso alla medesima udienza con sentenza in forma semplificata, da pubblicarsi entro 5 giorni dall’udienza di discussione, e la cui motivazione può consistere anche in un mero richiamo delle argomentazioni contenute negli scritti delle parti che il giudice ha inteso accogliere e fare proprie (ibidem, comma 7). Il rito e i termini così esposti si applicano anche nei giudizi di impugnazione (ibidem, comma 8).
Il TAR Sardegna ha affermato che tale rito super-speciale deve essere applicato con riferimento alle decisioni assunte dalla Stazione appaltante sulle eventuali richieste di oscuramento parziale delle offerte, formulate dagli operatori economici.
In ogni altro caso, si applica il rito in materia di accesso agli atti ex art. 116 c.p.a.
Post di Alberto Antico – avvocato
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