Il Consiglio di Stato ha affermato che l’uso di un immobile che comporti lo svolgimento in forma sistematica di attività ricreativa ripetuta nel tempo (nel caso di specie, circa venti eventi nel 2022 e circa venticinque nel 2023), con immissioni acustiche che superano gli standard normativi, è incompatibile con la locazione turistica breve: tale uso determina un mutamento di destinazione da residenziale a turistico-ricettiva della struttura, con conseguente assoggettamento, nella misura in cui può essere fonte di inquinamento acustico, alla l. 447/1995.
Post di Daniele Iselle
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Il TAR Veneto ha offerto un’applicazione dell’art. 14-bis, co. 3, III periodo l. 241/1990, secondo cui le prescrizioni o condizioni eventualmente indicate ai fini dell’assenso o del superamento del dissenso sono espresse in modo chiaro e analitico e specificano se sono relative a un vincolo derivante da una disposizione normativa o da un atto amministrativo generale ovvero discrezionalmente apposte per la migliore tutela dell’interesse pubblico.
Post di Alberto Antico – avvocato
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Il TAR Veneto ha affermato chela norma contenuta nelle NTO del P.I. di un Comune, secondo cui “l’eventuale ampliamento dell’allevamento intensivo dovrà essere realizzato non sopravanzando verso il centro urbano, in modo che non venga ulteriormente ridotta la distanza esistente fra l’allevamento e l’abitato”, costituisce una prescrizione di dettaglio destinata a regolare la futura attività edilizia, suscettibile di ripetuta applicazione, che esplica effetto lesivo nel momento in cui è adottato l’atto applicativo e, dunque, può essere oggetto di censura in occasione dell’impugnazione di quest’ultimo.
Post di Alberto Antico – avvocato
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Il TAR Veneto ha dichiarato l’illegittimità di una norma contenuta nelle NTO del P.I. di un Comune, secondo cui “l’eventuale ampliamento dell’allevamento intensivo dovrà essere realizzato non sopravanzando verso il centro urbano, in modo che non venga ulteriormente ridotta la distanza esistente fra l’allevamento e l’abitato”.
Tale disposizione limitava illegittimamente lo ius aedificandi e appariva dettata per evitare che al centro abitato si avvicinino attività che possano influire sulla salute pubblica, finalità che è già perseguita dalla disciplina regionale con la l.r. Veneto 11/2004 e la D.G.R.V. 856/2012, che dettano i distacchi minimi reciproci degli allevamenti dai limiti delle zone agricole, dai confini di proprietà e dalle abitazioni non aziendali. La norma, imponendo il rispetto di distanze reciproche maggiori di quelle individuate dalla delibera regionale citata, costituiva una decisione strategica e sostanziale, in quanto portava all’individuazione di ambiti all’interno del territorio comunale ai quali estendere una finalità di tutela e salvaguardia e come tale doveva essere assunta motivatamente dal Comune in sede di redazione del PAT e non del PI.
Post di Alberto Antico – avvocato
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Il TAR Palermo ha affermato che, ai sensi dell’art. 127 TULPS, si impone a fabbricanti, commercianti e mediatori di oggetti preziosi di munirsi di licenza del Questore.
Ai sensi del precedente art. 11, l’autorizzazione di polizia può essere negata - tra l’altro - a chi abbia riportato condanne per furto e a chi non abbia tenuto una buona condotta (la Corte costituzionale, con sentenza n. 400/1993, ha dichiarato incostituzionale la suddetta norma nella parte in cui poneva a carico dell’interessato l'onere di provare la sua buona condotta).
Post di Alberto Antico – avvocato
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Il TAR Veneto rileva l’inammissibilità di censure presentate contro quelle parti di un Piano di Lottizzazione che non incidono direttamente sull’interesse del privato (nel caso di specie, trattavasi di un allevamento, che poteva contestare quindi solo le parti di Piano in violazione della fascia di rispetto).
Post di Alessandra Piola – avvocato
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Secondo il TAR Veneto, l’indicazione da parte della P.A. di nuovi criteri per la realizzazione di un’opera il cui diniego sia oggetto di ricorso, non necessariamente rende il giudizio improcedibile, dovendo i nuovi criteri riguardare specificamente le ragioni di diniego e rivolgersi direttamente al privato con un provvedimento ad hoc.
Post di Alessandra Piola – avvocato
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Il TAR Veneto ricorda che l’istanza di sospensione per tre mesi ex artt. 79, co. 1 c.p.a. e 296 c.p.c. è ammissibile solo se presentata congiuntamente da tutte le parti (il che non potrebbe essere possibile se una di esse è rimasta contumace); potrebbe essere eventualmente riqualificata come sospensione ex art. 295 c.p.c. solo se sussiste un’ipotesi di pregiudizialità tecnica o necessaria; infine, non potrebbe essere riqualificata come istanza di rinvio (la quale, nel giudizio amministrativo, è comunque ammessa solo in ipotesi eccezionali).
Post di Alessandra Piola – avvocato
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Il TAR Veneto ricorda che il termine per la riassunzione del processo per ragioni di giurisdizione (translatio iudicii) è di tre mesi dal passaggio in giudicato della sentenza, con conseguente irricevibilità del ricorso riassunto in ritardo ed estinzione del processo.
Post di Alessandra Piola – avvocato
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Il TAR Veneto ha dichiarato inammissibile la domanda di restituzione dell’importo versato dal ricorrente al Comune (a titolo di conguaglio del costo di costruzione), per essere stata formulata solo con la memoria conclusionale non notificata.
Nel giudizio amministrativo, lo strumento per introdurre nuove domande è il ricorso per motivi aggiunti (art. 43, co. 1 c.p.a.), che va previamente notificato alle controparti nelle forme dell’art. 170 c.p.c. (art. 43, co. 2 c.p.a.).
Post di Alberto Antico – avvocato
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