Il TAR Veneto ha affermato che, qualora il Comune rilasci un atto con il quale esprima la sua volontà definitiva in ordine a una condizione ritenuta essenziale ai fini del rilascio del titolo edilizio richiesto del privato, tale atto è autonomamente impugnabile anche prima del provvedimento di diniego che eventualmente concluda il procedimento.
Post di Alberto Antico – avvocato
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Il T.A.R. ricorda che per agire occorre dimostrare in giudizio sia la legittimazione sia l’interesse al ricorso. Nel caso di specie l’azione è stata dichiarata inammissibile perché promossa da soggetti titolari di licenze taxi provvisorie (rectius: titoli precari e temporanei) e stante il carattere non lesivo della nota comunale impugnata.
Post di Matteo Acquasaliente - avvocato
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Il T.A.R. Veneto ricorda che le controversie sulla corretta applicazione “aritmetica” della cd. clausola di revisione prezzi spettano alla giurisdizione ordinaria, salvo che permanga in capo alla S.A. il potere di disporne l’applicazione: in tal caso, infatti, vi è la giurisdizione amministrativa.
Post di Matteo Acquasaliente - avvocato
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Il TAR Veneto ha ricordato che nel Comune di Venezia anche le opere edilizie realizzate in epoca anteriore al 1967 necessitavano di titolo edificatorio, in virtù del regolamento edilizio comunale del 12 novembre 1929, che, all’art. 2, prescriveva la preventiva autorizzazione del Podestà per la realizzazione di qualsiasi opera edilizia nel territorio comunale.
Post di Alberto Antico – avvocato
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Il TAR Veneto ha affermato che, in materia di edilizia residenziale pubblica, il riparto di giurisdizione va effettuato secondo il criterio ordinario della natura della situazione giuridica soggettiva azionata in giudizio, distinguendo la fase che «precede» l’assegnazione dell’alloggio (contraddistinta dall’esercizio di pubblici poteri) dalla fase «successiva», nella quale si svolge il rapporto paritetico secondo le regole di diritto privato.
In altri termini, dopo la stipula del contratto sorgono posizioni di diritto soggettivo rispetto alle vicende del rapporto (quali il subentro, la risoluzione, la decadenza, il rilascio dell’alloggio), con conseguente giurisdizione del G.O.
Nel caso in esame, il fatto che fosse stata assunta una determinazione amministrativa non era indicativo di esercizio di poteri pubblicistici da parte del Comune, in quanto tale atto si limitava a cristallizzare l’inadempimento dell’assegnatario consistente nella cessione dell’alloggio a terzi vietata da precise disposizioni normative.
Post di Alberto Antico – avvocato
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Il TAR Veneto ha offerto un’interpretazione dell’art. 28, co. 2, c.p.a., secondo cui “chiunque non sia parte del giudizio e non sia decaduto dall’esercizio delle relative azioni, ma vi abbia interesse, può intervenire accettando lo stato e il grado in cui il giudizio si trova”.
La norma intende evitare che il termine per ricorrere in giudizio da chi sia titolare di una legittimazione autonoma ad impugnare sia aggirato attraverso l’intervento in altro giudizio, così profittandosi di un giudizio già instaurato da altri per proporre ivi le domande che si sarebbero potute diligentemente proporre a mezzo di ricorso.
Post di Alberto Antico – avvocato
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Il TAR Veneto ha dichiarato inammissibile la domanda di restituzione dell’importo versato dal ricorrente al Comune (a titolo di conguaglio del costo di costruzione), per essere stata formulata solo con la memoria conclusionale non notificata.
Nel giudizio amministrativo, lo strumento per introdurre nuove domande è il ricorso per motivi aggiunti (art. 43, co. 1 c.p.a.), che va previamente notificato alle controparti nelle forme dell’art. 170 c.p.c. (art. 43, co. 2 c.p.a.).
Post di Alberto Antico – avvocato
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Il TAR Veneto evidenzia che presupposto della possibilità di richiedere il risarcimento del danno è che il provvedimento amministrativo sia illegittimo e che vi sia una lesione del bene della vita tutelato.
Post di Alessandra Piola – avvocato
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Il TAR Veneto ha affermato che l’illegittimità dell’atto è presupposto necessario ma non sufficiente per affermare la responsabilità risarcitoria della P.A.: per l’ammissione al risarcimento è necessario che la parte ricorrente fornisca adeguate allegazioni in ordine all’an e al quantum debeatur e che il G.A. accerti la sussistenza di tutti gli elementi costitutivi dell’illecito.
In ogni caso, per ottenere il risarcimento gli oneri di allegazione e prova devono essere assolti in pieno dall’interessato in base all’art. 2043 c.c. in rapporto con l’art. 2697 c.c., vigendo in subiecta materia il principio dispositivo secco e non essendo esportabile in ambito risarcitorio il principio acquisitivo e il carattere ufficioso dell’istruttoria che caratterizza l’azione di annullamento.
Post di Alberto Antico – avvocato
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