L’Autorità nazionale anticorruzione (ANAC) ha approvato la delibera n. 552 del 06.11.2024 recante modifiche al regolamento in materia di pareri di precontenzioso di cui all’art. 220 d.lgs. 36/2023, adottato con delibera del Consiglio dell’Autorità n. 267 del 20.06.2023.
Il testo della delibera ANAC n. 522/2024, nonché il testo coordinato del regolamento a seguito delle modifiche, sono disponibili al seguente link: https://www.anticorruzione.it/-/del.552.2024.
Il TAR Veneto ha affermato che l’installazione degli impianti fotovoltaici (anche con moduli a terra) in aree considerate idonee ex lege deve considerarsi sempre consentita, senza che possano rilevare limitazioni o restrizioni imposte da normative regionali, previgenti o successive all’entrata in vigore della disciplina nazionale.
Di fronte al virtuale contrasto con la norma regionale per cui, allorché si tratti di impianto fotovoltaico con moduli posizionati a terra, occorre la produzione, da parte dell’istante, degli atti di asservimento di terreni agricoli trascritti nei registri immobiliari, ai sensi dall’art. 4, co. 2 l.r. Veneto 17/2022, il TAR ha chiarito che risulta possibile una lettura integrata della normativa statale e quella regionale tale per cui i criteri introdotti dall’art. 4 l.r. cit. varranno esclusivamente nelle aree agricole diverse da quelle qualificate dal legislatore statale come “aree idonee di diritto”.
Si segnala che la fattispecie esaminata dal TAR era antecedente al d.lgs. 190/2024, che ha riscritto il regime autorizzatorio degli impianti per la produzione di energia rinnovabile.
Post di Alberto Antico – avvocato
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Il TAR Veneto ha offerto una pregevole ricostruzione di questo istituto.
L’asservimento coattivo è la costituzione forzosa di un diritto reale, a favore della collettività, su di un’area privata attraverso la quale viene limitato l’esercizio del diritto di proprietà da parte del suo legittimo proprietario. Tale diritto è frequentemente riferito alla posa in opera di condotte fognarie e di acquedotto e alla loro manutenzione.
Post di Alberto Antico – avvocato
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Nel caso di specie, il ricorrente impugnava un diniego di condono, lamentando il comportamento contraddittorio del Comune che, nelle more della pratica, aveva autorizzato l’esercizio di un’attività d’impresa all’interno dell’immobile oggetto di mutamento d’uso e avrebbe sempre incassato la TARI e l’IRAP sul reddito prodotto. Il ricorrente aveva investito nell’attività, ritenendo impossibile che l’istanza di condono potesse essere rigettata, essendo nota la situazione di fatto dei luoghi al Comune, che aveva protratto l’attività istruttoria per sei anni, con numerosi incontri tra i tecnici.
Il TAR Veneto ha discordato.
La premessa per il regolare svolgimento dell’attività imprenditoriale in parola è la disponibilità di un immobile realizzato nel rispetto della disciplina urbanistico-edilizia.
Post di Alberto Antico – avvocato
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Il TAR Veneto ha offerto un’applicazione dell’art. 59, co. 5-bis d.lgs. 50/2016, cd. secondo codice appalti, secondo cui “per le prestazioni a corpo il prezzo offerto rimane fisso e non può variare in aumento o diminuzione, secondo la qualità e la quantità effettiva dei lavori eseguiti”.
Nei casi in cui il corrispettivo sia stato determinato a corpo e non a misura, la variazione delle lavorazioni non ha riflessi sulla regolamentazione economica, in quanto l’operatore si fa integralmente carico delle migliorie apportate facendole rientrare nel prezzo offerto.
Post di Alberto Antico – avvocato
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Il TAR Veneto ha affermato che il ricorso per motivi aggiunti può essere proposto anche per far valere in via derivata, avverso i provvedimenti sopravvenuti rispetto a quelli impugnati con il ricorso principale, i motivi sollevati con quest’ultimo.
Post di Alberto Antico – avvocato
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Il T.A.R. ricorda come avviene il riparto di giurisdizione tra il Giudice Amministrativo (G.A.) ed il Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche (T.S.A.P.).
Post di Matteo Acquasaliente - avvocato
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Il TAR Veneto ha affermato che la cd. vicinitas, cioè la situazione di stabile collegamento giuridico con il terreno oggetto dell’intervento costruttivo autorizzato, appare sufficiente a radicare la legittimazione del confinante; non è necessario accertare, in concreto, se i lavori assentiti dall’atto impugnato comportino o no un effettivo pregiudizio per il soggetto che propone l'impugnazione; la realizzazione di consistenti interventi che comportano una rilevante e notevole alterazione del preesistente assetto urbanistico ed edilizio deve ritenersi pregiudizievole in re ipsa, in quanto il nocumento è conseguente alla minore qualità panoramica, ambientale, paesaggistica, ovvero alla possibile diminuzione di valore dell'immobile.
Post di Alberto Antico – avvocato
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Nel caso di specie, il privato impugnava i titoli edilizi con cui il vicino intendeva attuare una ristrutturazione leggera per la realizzazione di nuovi lucernari, la pavimentazione di una terrazza e l’inserimento di una scala in ferro.
Il ricorrente affermava che, se il vicino avesse edificato la nuova opera, sarebbe stato possibile affacciarsi comodamente all’interno del suo giardino, ma anche vivere lo spazio trasformato da lastrico solare a terrazzamento con qualsivoglia attività quotidiana (potendo organizzare, cene, feste eventi) pregiudicando inesorabilmente la tranquillità e la privacy del ricorrente.
Il TAR Veneto ha dichiarato il ricorso improcedibile, alla luce delle sopravvenienze in fatto.
Il ricorrente e il vicino controinteressato, dopo l’instaurazione del giudizio amministrativo, avevano concluso una transazione davanti al giudice civile nella quale il secondo accettava l’arretramento del parapetto della terrazza e di porre in essere altri accorgimenti (diverso orientamento delle telecamere), volti ad evitare una violazione della privacy del primo, il tutto in un percorso che vedeva il recupero di una buona convivenza tra le parti, che si obbligavano entrambe al buon governo delle siepi.
Il TAR si è mostrato comunque dubbioso che, anche in assenza della transazione, si potesse ravvisare l’interesse al ricorso, dato che il pregiudizio era solo affermato ma non dimostrato dal ricorrente.
Post di Alberto Antico – avvocato
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Il TAR Veneto ha affermato che la validità delle clausole per arbitrato rituale, prima vietate, è stata prevista solo con la l. 205/2000, con portata non retroattiva, pertanto sono nulle le clausole apposte a convenzioni urbanistiche stipulate prima dell’entrata in vigore di tale legge.
Post di Alberto Antico – avvocato
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