Natura della CILA e poteri del Comune in merito
Il Consiglio di Stato ha offerto una pregevole ricostruzione dell’istituto giuridico della CILA, dando atto dei due orientamenti in merito.
Secondo un’opzione ermeneutica, l’attività assoggettata a CILA è libera e non è sottoposta a un controllo sistematico. Il Comune conserva il potere di sanzionare l’intervento, una volta realizzato, o perché in assenza di titolo idoneo o perché in difformità rispetto al Piano.
Secondo un altro orientamento, poiché la CILA è divenuta il titolo general-residuale per tutte le opere non soggette a SCIA, PdC o attività edilizia libera, e quindi ad oggi sono ricondotte alla CILA anche opere quantitativamente rilevanti, la mancata previsione di sistematicità dei controlli rischia di tradursi in un sostanziale pregiudizio per il privato, che non vedrebbe mai stabilizzarsi la legittimità del proprio progetto. Si devono perciò mutuare i principi via via consolidatisi con riferimento alla separazione tra autotutela decisoria e esecutiva in materia di SCIA.
Il Consiglio di Stato ha aderito a questo secondo orientamento.
Sono impugnabili gli atti, variamente adottati dagli Enti locali sotto la qualificazione di declaratorie di irricevibilità ovvero archiviazione o simili delle CILA che, seppur espressivi di poteri non tipizzati, una volta esercitati devono ritenersi dotati dei caratteri della lesività.
Il Consiglio ha espressamente esteso queste considerazioni anche alle CILA Superbonus.
Si ringrazia sentitamente il dott. Roberto Travaglini per la segnalazione.
Post di Alberto Antico – avvocato

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