Riforma delle incompatibilità per gli amministratori di Comuni in dissesto: norma di eccessivo favore?

20 Mar 2025
20 Marzo 2025

L’art. 248 TUEL, rubricato Conseguenze della dichiarazione di dissesto, al comma 5, dispone alcune incompatibilità per gli amministratori di un Comune in dissesto.

Tale comma prevede che, fermo restando il perimetro della responsabilità erariale di cui all’art. 1 l. 20/1994, gli amministratori che la Corte dei conti ha riconosciuto, anche in primo grado, responsabili di aver contribuito con condotte, dolose o gravemente colpose, sia omissive che commissive, al verificarsi del dissesto finanziario, non possono ricoprire, per un periodo di 10 anni, incarichi di assessore, di revisore dei conti di enti locali e di rappresentante di enti locali presso altri enti, istituzioni ed organismi pubblici e privati. I sindaci e i presidenti di provincia ritenuti responsabili, inoltre, non sono candidabili, per un periodo di 10 anni, alle cariche di sindaco, di presidente di provincia, di presidente di giunta regionale, nonché di membro dei consigli comunali, dei consigli provinciali, delle assemblee e dei consigli regionali, del Parlamento e del Parlamento europeo. Non possono altresì ricoprire per un periodo di tempo di 10 anni la carica di assessore comunale, provinciale o regionale né alcuna carica in enti vigilati o partecipati da enti pubblici. Ai medesimi soggetti, ove riconosciuti responsabili, la Corte dei conti irroga una sanzione pecuniaria pari ad un minimo di 5 e fino ad un massimo di 20 volte la retribuzione mensile lorda dovuta al momento di commissione della violazione.

L’art. 8, co. 7 d.l. 14 marzo 2025, n. 25 (non ancora convertito in legge) ha inserito il seguente quinto e ultimo periodo all’art. 248 TUEL: «Le disposizioni di cui al primo, secondo e terzo periodo del presente comma non si applicano agli amministratori che, nei soli casi in cui la responsabilità sia attribuita per colpa grave, abbiano adottato un piano di riequilibrio finanziario pluriennale approvato dalla Corte dei conti, ai sensi dell’articolo 243-bis, entro due anni dall’insediamento del loro primo mandato e a seguito di delibera della Corte dei conti ai sensi dell’articolo 148-bis, comma 3, di accertamento di gravi irregolarità o criticità relative agli esercizi precedenti l’elezione».

Nella prospettiva che tale norma possa essere convertita in legge, alcuni commentatori hanno sollevato perplessità.

Se da un lato la riforma mira a tutelare gli amministratori che ereditano situazioni finanziarie disastrose, dall’altro rischia di creare un pericoloso precedente, incentivando una gestione finanziaria superficiale e irresponsabile. In altre parole, si potrebbe generare l’impressione che, in caso di dissesto, sia sufficiente presentare un piano di rientro per essere assolti da eventuali responsabilità, anche in presenza di gravi irregolarità.

Post di Daniele Iselle

Nuove norme in materia di reclutamento e funzionalità delle PP.AA.

20 Mar 2025
20 Marzo 2025

Con il d.l. 14 marzo 2025, n. 25 (pubblicato in G.U., Serie generale n. 61 del 14.03.2025), entrato in vigore il 15.03.2025, sono state approvate disposizioni urgenti in materia di reclutamento e funzionalità delle pubbliche amministrazioni.

Il decreto è disponibile al seguente link:

https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2025/03/14/25G00033/sg.

Post di Alberto Antico – avvocato

Dichiarata l’eccezionalità delle alluvioni di maggio e giugno 2024 in Veneto

20 Mar 2025
20 Marzo 2025

Con una coppia di decreti del Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste del 10 marzo 2025 (pubblicati in G.U., Serie generale n. 64 del 18.03.2025) è stata dichiarata l’esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi verificatisi nei territori della Regione Veneto nei periodi 15-31 maggio 2024 e 21-26 giugno 2024.

I decreti sono disponibili al seguente link:

https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2025-03-18&atto.codiceRedazionale=25A01620&elenco30giorni=false;

https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2025-03-18&atto.codiceRedazionale=25A01621&elenco30giorni=false.

Post di Alberto Antico – avvocato

La rilevanza penale della normativa sismica

19 Mar 2025
19 Marzo 2025

La Corte di cassazione penale ha affermato che nelle zone sismiche l’obbligo di informativa e di produzione degli atti progettuali non è limitato in relazione alle dimensioni e alle caratteristiche dell’opera, ma riguarda tutte le opere indicate dalla disposizione normativa, nessuna esclusa e dunque anche le opere cd. minori, perché diversamente verrebbe frustrato il fine di rendere possibile il controllo preventivo e documentale dell’attività edilizia nelle zone sismiche.

Siccome gli obblighi previsti dagli artt. 93 e 94 d.P.R. 380/2001 sono finalizzati a consentire il controllo preventivo della P.A., non rileva, ai fini della sussistenza del reato, l’effettiva pericolosità o no della costruzione realizzata, in violazione degli adempimenti e in assenza delle prescritte autorizzazioni, perché le contravvenzioni previste dalla normativa antisismica, rientrando nel novero dei reati di pericolo presunto, puniscono inosservanze formali, con la conseguenza che neppure la verifica postuma dell’assenza del pericolo ed il rilascio del provvedimento abilitativo incidono sull’illiceità della condotta, in quanto gli illeciti sussistono in relazione al momento di inizio dell’attività.

In definitiva, la ratio della normativa antisismica si fonda sulla necessità, rivolta a tutela dell’incolumità pubblica, di dettare i criteri che devono essere obbligatoriamente seguiti per la costruzione di qualsiasi struttura realizzata nelle parti del territorio nazionale individuate dalla normativa di settore come zone a rischio sismico, in modo da ridurre la tendenza della costruzione a subire un danno cui, a seguito di un evento sismico, la costruzione stessa, secondo un giudizio prognostico ex ante, rischierebbe comunque di essere sottoposta.

Da ciò consegue che detto rischio, nel caso di mancata conformazione delle costruzioni alle norme di settore, è destinato ad ampliarsi perché, a causa delle ricadute che dalla violazione della normativa antisismica scaturiscono, aumenta il pericolo di danno sulla incolumità delle persone che usano il bene o che con esso si trovino in contatto.

La Corte ha altresì affermato che ha natura di reato permanente la contravvenzione prevista dall’art. 20 l. 64/1974 (Provvedimenti per le costruzioni con particolari prescrizioni per le zone sismiche), in virtù della quale chiunque violi le prescrizioni contenute nella legge in parola e nei decreti interministeriali di cui ai suoi artt. 1 e 3 è punito con l’ammenda da lire 200 mila a lire 10 milioni.

Post del Dott. Ing. Mauro Federici

L’acquisizione gratuita al patrimonio comunale dell’abuso edilizio non demolito, dal punto di vista della Corte di cassazione penale

19 Mar 2025
19 Marzo 2025

La Corte di cassazione penale ha affermato che l’acquisizione al patrimonio del Comune dell’immobile abusivo fa cessare l’interesse alla revoca o alla sospensione dell’ordine di demolizione in capo al responsabile dell’illecito.

Dopo l’acquisizione dell’opera abusiva al patrimonio disponibile del Comune, qualora il Consiglio comunale non abbia deliberato il mantenimento del manufatto, ravvisando l’esistenza di prevalenti interessi pubblici, il condannato può chiedere la revoca dell’ordine di demolizione soltanto per provvedere spontaneamente all’esecuzione di tale provvedimento, essendo privo di interesse ad avanzare richieste diverse, in quanto il procedimento amministrativo sanzionatorio ha ormai come unico esito obbligato la demolizione della costruzione a spese del responsabile dell’abuso.

Sussiste un’incompatibilità tra l’acquisizione gratuita e l’ordine di demolizione emesso dal giudice penale con la sentenza di condanna soltanto se, con delibera consiliare, l’Ente locale stabilisce di non demolire l’opera acquisita ai sensi dell’art. 31, co. 5 d.P.R. 380/2001.

Si segnala che la fattispecie concreta conosciuta dalla Corte era antecedente alla cd. riforma Salva casa.

Post del Dott. Ing. Mauro Federici

PdC in sanatoria e divieto di sanatoria sismica postuma secondo la Cassazione penale

19 Mar 2025
19 Marzo 2025

La Corte di cassazione penale ha affermato che il permesso di costruire (PdC) in sanatoria rilasciato successivamente all’acquisizione gratuita dell’abuso edilizio al patrimonio immobiliare del Comune è illegittimo e non può ritenersi preclusivo della demolizione degli abusi, in quanto emesso a favore di un soggetto che non è più titolare del bene, spettando al Comune di stabilire se mantenere o demolire l’opera.

Peraltro, in tema di reati urbanistici, la sanatoria degli abusi edilizi idonea ad estinguere il reato di cui all’art. 44 d.P.R. 380/2001, a precludere l’irrogazione dell’ordine di demolizione dell’opera abusiva previsto dall’art. 31, co. 9 d.P.R. cit. e a determinare, se eventualmente emanata successivamente al passaggio in giudicato della sentenza, la revoca di detto ordine, può essere solo quella rispondente alle condizioni espressamente indicate dall’art. 36 d.P.R. cit., che richiede la doppia conformità delle opere alla disciplina urbanistica vigente, sia al momento della realizzazione del manufatto, sia al momento della presentazione della domanda di permesso in sanatoria, dovendo escludersi la possibilità di una legittimazione postuma di opere originariamente abusive. Il requisito della doppia conformità è da ritenersi escluso in caso di edificazioni eseguite in assenza del preventivo ottenimento dell’autorizzazione sismica.

La richiesta di autorizzazione ai fini sismici è sempre preventiva, non potendosi ammettere l’istituto dell’autorizzazione sismica in sanatoria.

Si segnala che la fattispecie concreta conosciuta dalla Corte era antecedente alla cd. riforma Salva casa.

Post del Dott. Ing. Mauro Federici

Onere della prova nei giudizi in materia edilizia

19 Mar 2025
19 Marzo 2025

Il TAR Veneto ha affermato che incombe su chi agisce in giudizio fornire gli elementi probatori a favore della propria tesi, quindi è onere del privato fornire la prova dello status quo ante, atteso che la P.A. non può, di solito, materialmente accertare quale fosse la situazione all'interno del suo territorio. Detto in altri termini, chi realizza interventi, ritenuti abusivi, su immobili esistenti, è tenuto a dimostrare rigorosamente, se intende evitare le misure repressive di legge, lo stato della preesistenza, in applicazione del principio generale di cui all’art. 2697 c.c. nonché dell’art. 64, co. 1 c.p.a., posto che l’attività edificatoria è suscettibile di puntuale documentazione, con la conseguenza che la prova deve essere rigorosa e fondarsi su documentazione certa e univoca e comunque su elementi oggettivi.

In particolare, la mera dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà non è sufficiente ad assolvere l’onere, che grava su coloro che obiettano la preesistenza dell’opera all’obbligo di rilascio di titolo edilizio, di fornire alla P.A. prova idonea a documentare l’epoca di costruzione di un manufatto.

Post di Alberto Antico – avvocato

Riparto dell’onere della prova, in materia di restituzione delle somme versate al Comune, a seguito dello scomputo degli oneri

19 Mar 2025
19 Marzo 2025

Nel caso di specie, il privato domandava al Comune la restituzione di somme versate a titolo di contributo di costruzione, rispetto al quale però aveva poi eseguito opere a scomputo.
Il TAR Veneto ha affermato che l’avvenuto versamento di tali somme integra un fatto costitutivo della pretesa del ricorrente, sul quale quindi grava l’onere della prova della sua esistenza, alla luce della contestazione del pagamento fatta dal Comune. Tale riparto dell’onere della prova risponde all’ordinario criterio nell’ambito delle obbligazioni e si concilia con altri due principi in tema di riparto probatorio, cioè che la prova del fatto grava su chi ne afferma la sua esistenza e non su chi quel fatto nega, e che la prova gravi su chi può fornirla più agevolmente in base al principio di vicinanza della prova.

Post di Alberto Antico – avvocato

Legge Veneto 2050 e immobili specificamente tutelati dal PRG

19 Mar 2025
19 Marzo 2025

Il TAR Veneto ha concordato con la circolare regionale n. 1 del 19.04.2021, la quale chiariva che l’art. 3, co. 4, lett. b l.r. Veneto 14/2019, cd. Veneto 2050, esclude dall’ambito applicativo della legge regionale gli edifici oggetto di specifiche norme di tutela da parte degli strumenti urbanistici e territoriali che non consentono gli interventi edilizi previsti. Ove, quindi, specifiche norme di pianificazione urbanistica e territoriale non consentano, in particolare, ampliamenti o demolizioni e successive ricostruzioni, tali interventi non potranno essere assentiti. Sono annoverate tra le specifiche norme di tutela anche i cd. gradi di protezione imposti dagli strumenti di pianificazione sugli edifici di pregio architettonico o di valore storico testimoniale, le disposizioni relative alle tipologie costruttive, la disciplina relativa alle destinazioni d’uso nonché le norme puntuali contenute nelle schede d’intervento relative ai singoli edifici.

Post di Alberto Antico – avvocato

Antenne e localizzazione

18 Mar 2025
18 Marzo 2025

Il T.A.R. Trento ricorda che per denegare un’autorizzazione unica è necessario motivare in modo stingente le ragioni di interesse pubblico che ostano all’installazione di tale opera di urbanizzazione.

Post di Matteo Acquasaliente - avvocato

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