Con il d.l. 19 marzo 2025, n. 27 (pubblicato in G.U., Serie generale n. 65 del 19.03.2025), entrato in vigore il 20.03.2025, sono state approvate disposizioni urgenti per le consultazioni elettorali e referendarie dell’anno 2025.
Il TAR Palermo ha affermato che solo i vincoli di inedificabilità imposti anteriormente all’edificazione abusiva ne impediscono ex lege la sanatoria (in base all’art. 33 l. 47/1985). Qualora vengano in rilievo, invece, vincoli imposti successivamente all’edificazione, il condono edilizio non è precluso, a condizione che l’opera risulti compatibile con il vincolo. Il vincolo sopravvenuto alla realizzazione dell’abuso è rilevante, nel senso che è comunque necessario acquisire il parere dell’Autorità preposta alla tutela dello stesso; tale obbligo, infatti, sussiste in relazione all’esistenza del vincolo al momento in cui deve essere valutata la domanda di sanatoria, a prescindere dall’epoca di introduzione del vincolo stesso, poiché tale valutazione corrisponde all’esigenza di vagliare l’attuale compatibilità con lo stesso, dei manufatti realizzati abusivamente.
Post di Alberto Antico – avvocato
Questo contenuto è accessibile solo agli abbonati. Se sei abbonato, procedi con il login. Se vuoi abbonarti, clicca su "Come registrarsi" sulla colonna azzurra a destra
Il TAR Veneto ha definito “ovvio” il fatto che i campeggi rientrino tra le strutture ricettive ai sensi dell’art. 23, co. 1 l.r. Veneto 11/2013.
Post di Alberto Antico – avvocato
Questo contenuto è accessibile solo agli abbonati. Se sei abbonato, procedi con il login. Se vuoi abbonarti, clicca su "Come registrarsi" sulla colonna azzurra a destra
Il TAR Veneto ha affermato che la possibilità di ampliamento dei campeggi ai sensi dell’art. 4 l.r. Veneto 14/2009, riferita all’incremento della loro superficie, è limitata ai campeggi che utilizzano il demanio marittimo o vi sono in tutto in parte insediati, mentre tutte le altre strutture turistiche all’aperto, comprese quelle che utilizzano il demanio lacuale, sono escluse.
Post di Alberto Antico – avvocato
Questo contenuto è accessibile solo agli abbonati. Se sei abbonato, procedi con il login. Se vuoi abbonarti, clicca su "Come registrarsi" sulla colonna azzurra a destra
Nel caso di specie, il Comune approvava un avviso pubblico per la selezione di proposte da inserire nel P.I. relative alla realizzazione di edifici residenziali di modesta entità atti a soddisfare le esigenze di residenza stabile dei nuclei familiari all’interno del tessuto consolidato o in aree agricole limitrofe.
Un privato avanzava la sua proposta.
In sede di adozione della variante al P.I., il Comune rigettava la proposta perché “non adiacente ad un ambito di urbanizzazione consolidata”, senza null’altro specificare.
In sede di approvazione, di fronte alle controdeduzioni del privato, il Comune rinviava “a quanto espresso nella relazione di controdeduzione che precisa come è avvenuta l’individuazione degli ambiti di urbanizzazione consolidata e specifica il concetto di adiacenza/prossimità agli stessi”.
Il TAR Veneto ha annullato gli atti del Comune, per difetto di motivazione.
Post di Alberto Antico – avvocato
Questo contenuto è accessibile solo agli abbonati. Se sei abbonato, procedi con il login. Se vuoi abbonarti, clicca su "Come registrarsi" sulla colonna azzurra a destra
Il TAR Palermo ha affermato che spetta al G.O. (cfr. artt. 6 e 7 d.lgs. 150/2011) conoscere dell’impugnazione dei provvedimenti adottati ai sensi dell’art. 23 d.lgs. 285/1992 (Codice della strada), con i quali viene disposta la rimozione di impianti pubblicitari abusivamente posizionati su strada pubblica, perché tale ordine deriva direttamente, quale misura consequenziale, dall’accertamento della violazione e dall’irrogazione della prescritta sanzione pecuniaria. Pertanto, il provvedimento del Comune che ne dispone la rimozione costituisce un accessorio della sanzione amministrativa pecuniaria prevista dal comma 11 art. cit. e non un mezzo accordato all’Ente pubblico proprietario della strada per assicurare il rispetto delle disposizioni di cui al medesimo art. 23.
Post di Alberto Antico – avvocato
Questo contenuto è accessibile solo agli abbonati. Se sei abbonato, procedi con il login. Se vuoi abbonarti, clicca su "Come registrarsi" sulla colonna azzurra a destra
Il TAR Palermo ha affermato che il campione consente alla P.A. di considerare e vagliare l’idoneità tecnica del prodotto offerto, ma non è sua parte integrante, in quanto la sua funzione è quella di dare dimostrazione delle capacità tecniche dei contraenti.
Resta fermo che la lex specialis possa prevedere un diverso ruolo della campionatura, individuandola come un elemento essenziale dell’offerta, funzionale alla sua completezza e necessaria per l’apprezzamento dei profili qualitativi che integrano i criteri di valutazione. Solo in questo caso l’eventuale difformità della campionatura prodotta da un partecipante ad una procedura ad evidenza pubblica rispetto a quanto dichiarato in sede di offerta darebbe luogo ad un’ipotesi di difformità e inadeguatezza del prodotto proposto dall’impresa offerente rispetto ai requisiti minimi previsti dalla Stazione appaltante, con la conseguente esclusione dell’operatore.
Post di Alberto Antico – avvocato
Questo contenuto è accessibile solo agli abbonati. Se sei abbonato, procedi con il login. Se vuoi abbonarti, clicca su "Come registrarsi" sulla colonna azzurra a destra
Il Consiglio di Stato – giudicando di un diniego di sanatoria del 2018 – ha affermato come non fosse applicabile ratione temporis la nuova formulazione dell’art. 9-bis, co. 1-bis d.P.R. 380/2001 apportata dalla cd. riforma Salva casa (d.l. 69/2024, come convertito dalla l. 105/2024), secondo cui lo stato legittimo dell’immobile è non solo “quello stabilito dal titolo abilitativo che ne ha previsto la costruzione o che ne ha legittimato la stessa” (integrati con gli eventuali titoli successivi che hanno abilitato interventi parziali), ma anche quello stabilito dal titolo che “ha disciplinato l'ultimo intervento edilizio che ha interessato l'intero immobile a condizione che l'amministrazione competente, in sede di rilascio del medesimo, abbia verificato la legittimità dei titoli pregressi”. Il Consiglio ha negato rilevanza al fatto che in passato il Comune avesse assentito la realizzazione i lavori sul manufatto abusivo, dato che non sussiste contraddittorietà tra atti di distinti ed autonomi procedimenti quando si tratti di provvedimenti che, pur riguardanti lo stesso oggetto, siano stati adottati all’esito di procedimenti indipendenti e ad intervalli di tempo l’uno dall’altro. Tuttavia, se in precedenza l’affidamento del privato era ex se ininfluente per la regolarità di un immobile abusivo, a parere del Giudice d’appello la riforma ha modificato sul punto parzialmente l’assetto normativo preesistente. Nondimeno la P.A., in sede di rilascio del titolo, deve avere verificato la legittimità dei titoli pregressi, per potere fondare il legittimo affidamento sulla regolarità edilizia del manufatto oggetto degli interventi realizzati nel corso del tempo.
Post di Alberto Antico – avvocato
Questo contenuto è accessibile solo agli abbonati. Se sei abbonato, procedi con il login. Se vuoi abbonarti, clicca su "Come registrarsi" sulla colonna azzurra a destra
Il TAR Napoli ha affermato che sia la nomina che la revoca di un assessore comunale sono atti amministrativi, sindacabili dal G.A., e non atti politici.
Il contenuto altamente discrezionale dell’atto di nomina di un assessore comunale – in ragione della natura fiduciaria e dettata da ragioni prevalentemente politiche del rapporto che s’instaura con il Sindaco che lo sceglie – comprime tale sindacato ai soli profili di irrazionalità e di mancato rispetto delle norme procedimentali contenute nel TUEL.
Post di Alberto Antico – avvocato
Questo contenuto è accessibile solo agli abbonati. Se sei abbonato, procedi con il login. Se vuoi abbonarti, clicca su "Come registrarsi" sulla colonna azzurra a destra
Il TAR Palermo ha affermato che l’annullamento d’ufficio di un titolo edilizio in sanatoria deve essere motivato in relazione alla sussistenza di un interesse pubblico concreto e attuale all’adozione dell’atto di ritiro, anche tenuto conto degli interessi dei privati destinatari del provvedimento sfavorevole. Questo generale principio ammette due sole eccezioni: a) quando gli interessi pubblici siano di per sé rilevanti e auto-evidenti; b) quando non sia in concreto configurabile un affidamento del privato, in quanto a fondamento dell’atto ritirato vi sia il documentato richiamo alla non veritiera prospettazione della parte.
Post di Alberto Antico – avvocato
Questo contenuto è accessibile solo agli abbonati. Se sei abbonato, procedi con il login. Se vuoi abbonarti, clicca su "Come registrarsi" sulla colonna azzurra a destra
Questo sito utilizza cookie per le proprie funzionalità. Chiudendo questo banner, scorrendo questa pagina o cliccando qualunque suo elemento acconsenti all’uso dei cookie.AccettoRead More
Privacy Overview
This website uses cookies to improve your experience while you navigate through the website. Out of these, the cookies that are categorized as necessary are stored on your browser as they are essential for the working of basic functionalities of the website. We also use third-party cookies that help us analyze and understand how you use this website. These cookies will be stored in your browser only with your consent. You also have the option to opt-out of these cookies. But opting out of some of these cookies may affect your browsing experience.
Necessary cookies are absolutely essential for the website to function properly. This category only includes cookies that ensures basic functionalities and security features of the website. These cookies do not store any personal information.
Any cookies that may not be particularly necessary for the website to function and is used specifically to collect user personal data via analytics, ads, other embedded contents are termed as non-necessary cookies. It is mandatory to procure user consent prior to running these cookies on your website.
Commenti recenti