Il TAR Veneto ha affermato che l’art. 12, co. 1, lett. a l.r. Veneto 14/2017 esclude espressamente dalle disposizioni relative al consumo di suolo gli interventi previsti dallo strumento urbanistico generale ricadenti negli ambiti di urbanizzazione consolidata, come definiti dal precedente art. 2, co. 1, lett. e.
In ogni caso, la mera circostanza che un intervento determini consumo di suolo non ne comporta in sé l’illegittimità, a meno che non sia contestata una violazione della normativa o delle previsioni urbanistiche.
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Il TAR Veneto ha affermato che nella nozione di nuova costruzione possono rientrare anche gli interventi di ristrutturazione qualora, in considerazione dell’entità delle modifiche apportate al volume e alla collocazione dell’immobile, si sia realizzata una modifica radicale dello stesso.
La ristrutturazione edilizia sussiste solo quando viene modificato un immobile già esistente nel rispetto delle sue caratteristiche fondamentali, mentre laddove esso venga totalmente trasformato, con conseguente creazione non solo di un apprezzabile aumento volumetrico (in rapporto al volume complessivo dell’intero fabbricato), ma anche di un disegno sagomale con connotati diversi da quelli della struttura originaria, l’intervento rientra nella nozione di nuova costruzione.
Nella nozione di nuova costruzione rientrano, dunque, anche gli interventi edilizi che comportano la creazione di un disegno sagomale con connotati diversi da quelli della struttura originaria, ad esempio con allungamento delle falde del tetto, perdita degli originari abbaini, sopraelevazione della cassa scale, ecc.
Nel caso di specie, integrava una nuova costruzione la realizzazione di un edificio ad otto piani, in luogo degli originari quattro, con totale stravolgimento del progetto originario, sviluppato ora in altezza anziché in larghezza.
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Il TAR Veneto ha affermato che la realizzazione in zona agricola di un piazzale-deposito altera lo stato dei luoghi e costituisce intervento di permanente trasformazione edilizia e urbanistica del territorio, subordinato al permesso di costruire, che deve necessariamente rispettare le tipologie e le destinazioni d’uso funzionali consentite per la zona agricola.
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Il TAR Veneto ha affermato che la valutazione in ordine alla necessità del titolo abilitativo edilizio per la realizzazione di opere di recinzione va effettuata sulla scorta di due parametri: natura e dimensioni delle opere e loro destinazione e funzione.
Si ritengono esenti dal permesso di costruire (PdC) solo le recinzioni che non configurino un’opera edilizia permanente, bensì manufatti di precaria installazione e di immediata asportazione (quali, ad esempio, recinzioni in rete metalliche, sorretta da paletti in ferro o di legno e senza muretto di sostegno), in quanto entro tali limiti la posa in essere di una recinzione rientra tra le manifestazioni del diritto di proprietà. La realizzazione della recinzione non richiede un idoneo titolo edilizio solo in presenza di una trasformazione che, per l’utilizzo di materiale di scarso impatto visivo e per le dimensioni dell’intervento, non comporti un’apprezzabile alterazione ambientale, estetica e funzionale.
Viceversa, è necessario il titolo abilitativo quando la recinzione costituisca opera di carattere permanente, incidendo in modo durevole e non precario sull’assetto edilizio del territorio. È necessario il PdC quando la recinzione è costituita da un muretto di sostegno in calcestruzzo con sovrastante rete metallica.
Nel caso di specie, una sola recinzione era realizzata con zoccolo in calcestruzzo, sicché solo detta recinzione doveva essere rimossa. Le altre potevano essere conservate, rientrando nel regime dell’attività edilizia libera di cui all’art. 6 d.P.R. 380/2001.
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Nel caso di specie, il privato proprietario di una ex segheria, in area soggetta a PUA, presentava una CILA per la realizzazione, all’interno del fabbricato, di una controparete in cartongesso; presentava poi una SCIA per il cambio d’uso da produttivo a commerciale senza opere, specificando che il piazzale esterno sarebbe stato destinato a parcheggio al fine di soddisfare gli standard urbanistici.
Il Comune inibiva gli interventi, ritenendo che fossero parti di un unico progetto di ristrutturazione finalizzato al cambio d’uso, richiedente un permesso di costruire (PdC) e un previo PUA.
Il TAR Veneto ha dato ragione al Comune.
Innanzi tutto, l’opera risultante non poteva che essere valutata unitariamente, in linea con il costante insegnamento giurisprudenziale che impone un apprezzamento globale degli interventi fra loro connessi sul piano funzionale o temporale, al fine di prevenire elusioni della disciplina urbanistica attraverso frazionamenti artificiosi.
In ogni caso, il passaggio della destinazione d’uso da produttiva a commerciale integra un mutamento rilevante ai sensi dell’art. 23-ter d.P.R. 380/2001, incidendo sul carico urbanistico e sulla dotazione degli standard (parcheggi, accessibilità, viabilità). La realizzazione dell’intervento presuppone perciò il rilascio del PdC, preceduto, nel caso di specie, dall’approvazione del PUA. La stessa indicazione del privato circa l’uso del piazzale quale parcheggio a standard attesta l’aumento del carico funzionale, cui il PUA è preordinato a dare governo unitario.
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Il Consiglio di Stato ha affermato che l’opposizione di terzo formulata - con intervento ad adiuvandum nel giudizio di appello, con richiesta di rimessione al primo giudice ex art. 105, co. 1 c.p.a. - dai controinteressati pretermessi per nullità della notifica del ricorso di primo grado, per essere stata disposta la notifica per pubblici proclami in assenza dei relativi presupposti, è astrattamente fondata, in quanto ai sensi dell’art. 41, co. 4 c.p.a. la notifica per pubblici proclami va disposta solo in considerazione dell’elevato numero dei destinatari e dell’oggettiva (e comprovata) difficoltà della loro identificazione. Peraltro, può prescindersi dalla rimessione al primo giudice, per difetto di interesse, laddove sia fondato l’appello principale proposto dai cointeressati.
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Le Sezioni Unite civili della Corte di cassazione hanno stabilito che rientra nella giurisdizione esclusiva del G.A., ai sensi dell’art. 133, co. 1, lett. c c.p.a., la controversia promossa dai familiari delle “vittime del covid” nei confronti della Presidenza del Consiglio, del Ministero della Salute e della Regione Lombardia, volta a ottenere il risarcimento dei danni non patrimoniali per la morte dei propri congiunti, fondandosi la causa petendi sull’inefficienza dello svolgimento dei compiti di amministrazione attiva nell’ambito del Servizio Sanitario Nazionale prima e durante la crisi pandemica da Covid-19 (e, dunque, su una condotta della P.A. connessa all’esercizio di poteri autoritativi), senza che assuma rilievo la dedotta violazione di diritti fondamentali, in mancanza di fonti normative che vincolino, nei contenuti, l’esercizio del suddetto potere.
Il Consiglio di Stato ha affermato che la fondatezza dell’appello impone l’esame dei motivi di censura del ricorso assorbiti in primo grado, la cui riproposizione da parte dell’appellato deve considerarsi tempestiva avendo riguardo all’osservanza del termine di cui all’art. 101, co. 2 c.p.a., non rilevando che la costituzione dell’appellato sia avvenuta con un atto precedente.
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Il Consiglio di Stato ha affermato che l’accoglimento del gravame incidentale (escludente) proposto nel contenzioso sui contratti pubblici non determina l’improcedibilità del gravame principale, continuando a esistere in capo al ricorrente principale la titolarità dell’interesse legittimo strumentale all’eventuale rinnovazione della gara, anche nel caso in cui alla stessa abbiano partecipato altre imprese, sia pure estranee al rapporto processuale. In altri termini, l’ordo questionum impone di dare priorità al gravame principale, in quanto, mentre l’eventuale fondatezza del ricorso incidentale non potrebbe in ogni caso comportare l’improcedibilità del ricorso principale, l’eventuale infondatezza del ricorso principale consentirebbe di dichiarare l’improcedibilità del ricorso incidentale, con conseguente economia dei mezzi processuali.
Nel caso di specie, il giudice di prime cure tanto più aveva errato nel dichiarare l’improcedibilità del ricorso principale di primo grado, a seguito dell’accoglimento del ricorso incidentale, in quanto quest’ultimo non aveva portata escludente, ma era diretto a contestare il punteggio conseguito dal ricorrente principale-secondo classificato, per cui l’interesse a ottenere l’esame nel merito del ricorso incidentale era subordinato all’eventuale accoglimento delle impugnazioni proposte dal ricorrente principale, sulle quali (pacificamente) il giudice di prime cure doveva pronunciarsi.
L’art. 105, co. 1 c.p.a., nella parte in cui prevede che il giudice d’appello rimetta la causa al giudice di primo grado se dichiara la nullità della sentenza, si applica anche quando la sentenza appellata abbia dichiarato improcedibile il ricorso di primo grado, errando palesemente nell’escludere la permanenza dell’interesse del ricorrente. Tale principio di diritto, affermato dall’Adunanza plenaria, trova applicazione anche nei giudizi pendenti, dal momento che le regulae juris in questione riguardano questioni processuali sottoposte al principio tempus regit actum e non incidono negativamente sul diritto di azione e sul diritto di difesa.
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Il TAR Veneto ha dichiarato la carenza d’interesse ad agire in capo all’operatore economico che voglia impugnare il certificato di prevenzioni incendi ottenuto dall’impresa limitrofa, non vantando né l’interesse a tutelare la sicurezza degli avventori del concorrente, né tantomeno quello generale della pubblica incolumità a cui è preordinato il certificato, non allegando lo specifico pregiudizio, neppur eventuale, subito dal suo rilascio.
Oltretutto, nel caso di specie il certificato era scaduto, per decorso del termine ex art. 5, co. 1 d.P.R. 151/2011.
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