Il TAR Catania ha affermato che in base all’art. 119, co. 13 ter-quater d.l. 34/2020, come convertito dalla l. 77/2020, non sussiste in capo all’istante, al momento della presentazione della CILA Superbonus, cd. CILAS, uno specifico obbligo di attestare lo stato legittimo dell’immobile di cui all’art. 9-bis, co. 1-bis d.P.R. 380/2001, pur “restando impregiudicata ogni valutazione circa la legittimità dell’immobile oggetto di intervento”. In altre parole, il mancato deposito dell’attestazione dello stato legittimo – onere previsto, seppur in forma semplificata, con riferimento agli altri titoli edilizi – preclude alla P.A. la possibilità di inibire per tale ragione gli effetti della CILAS, fermo restando il potere di repressione di eventuali abusi edilizi accertati.
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Il TAR Veneto ha negato la legittimazione a ricorrere avverso le delibere consiliari con le quali il Comune attestava l’interesse pubblico, ai fini del rilascio del PdC in deroga ex art. 14, co. 1-bis d.P.R. 380/2001, in capo al soggetto espropriando per la realizzazione delle relative opere di riqualificazione stradale.
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Il TAR Veneto ha affermato che, sebbene per realizzare un’opera edilizia nelle aree sottoposte a vincolo paesaggistico occorra sia l’assenso a fini edilizi sia l’assenso a fini paesaggistici, i due atti abilitativi operano su piani diversi, essendo posti a tutela di interessi pubblici che sono solo parzialmente coincidenti, con la conseguenza che il possibile rilascio di uno dei due non comporta il necessario rilascio anche dell’altro e la mancanza del necessario titolo edilizio non consente la realizzazione di un’opera, anche se per la stessa è stata rilasciata l’autorizzazione paesaggistica.
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Nel caso di specie, il privato impugnava l’atto di annullamento in autotutela del proprio PdC con Piano casa, emanato dal Comune oltre il termine di 12 mesi allora previsto dall’art. 21-nonies l. 41/1990.
Il Comune si difendeva invocando le falsità dichiarative presenti nell’istanza di PdC, commesse al fine di rientrare nelle fattispecie di deroga e premiali previste dal Piano casa. Poiché la giurisprudenza esclude che si possa sforare il termine di legge nel caso in cui le falsità siano “facilmente riconoscibili dall’amministrazione sulla base dei documenti necessari per l’attestazione dello stato legittimo dell’immobile”, il Comune aggiungeva che al tempo di presentazione dell’istanza di PdC il titolare dell’Ufficio tecnico era in ferie e veniva sostituito da un altro funzionario, che sollecitamente provvedeva all’esame favorevole della pratica e al rilascio del titolo; lo stesso, andato in quiescenza dopo circa tre mesi, assumeva poi l’incarico di collaudatore strutturale delle opere per conto del privato istante.
Il TAR Napoli ha dato ragione al Comune.
La riconoscibilità della falsità, intesa come riferita all’apparato, non può essere ricostruita in termini psicologici, ma consiste nella violazione dei canoni di imparzialità, correttezza e buona amministrazione, ovvero in negligenze, omissioni o anche errori interpretativi di norme, ritenuti non scusabili. Nel caso in esame tale riconoscibilità mancava, potendo ritenersi spezzato il rapporto di immedesimazione organica tra funzionario e P.A., rivelandosi il fine egoistico del funzionario poi divenuto collaudatore.
Deve perciò prevalere il potere di riesame, al fine precipuo di ripristinare la legalità urbanistica e nel perseguimento dell’interesse pubblico all’ordinato assetto del territorio: la non veritiera prospettazione da parte del privato delle circostanze in fatto e in diritto poste a fondamento dell’atto illegittimo a lui favorevole non consente di configurare in capo a lui una posizione di affidamento legittimo, cosicché l’onere motivazionale gravante sulla P.A. potrà dirsi soddisfatto attraverso il documentato richiamo a tali false dichiarazioni.
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Il TAR Veneto ha affermato che l’impugnazione di un permesso di costruire e del presupposto PUA, anche laddove fondata su questioni civilistiche collegate all’applicabilità e all’opponibilità a terzi di talune previsioni del regolamento condominiale, spetta alla giurisdizione del G.A.
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Il Consiglio di Stato ha offerto un’interpretazione dell’art. 5, co. 9, lett. c d.l. 70/2011, come convertito nella l. 106/2011: “Al fine di incentivare la razionalizzazione del patrimonio edilizio esistente nonché di promuovere e agevolare la riqualificazione di aree urbane degradate con presenza di funzioni eterogenee e tessuti edilizi disorganici o incompiuti nonché di edifici a destinazione non residenziale dismessi o in via di dismissione ovvero da rilocalizzare, tenuto conto anche della necessità di favorire lo sviluppo dell’efficienza energetica e delle fonti rinnovabili, le Regioni approvano entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto specifiche leggi per incentivare tali azioni anche con interventi di demolizione e ricostruzione che prevedano: … c) l’ammissibilità delle modifiche di destinazione d’uso, purché si tratti di destinazioni tra loro compatibili o complementari”.
La verifica dell’ammissibilità delle modifiche di destinazione d’uso, con riguardo a “destinazioni tra loro compatibili o complementari” deve essere effettuata con riguardo non già alla zonizzazione (ossia alla destinazione di zona), ma alla destinazione d’uso in senso stretto, che attiene alla tipologia d’uso degli edifici. Pertanto, la destinazione d’uso dell’edificio da demolire deve essere compatibile o complementare con quella dell’edificio da ricostruire.
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Il TAR Salerno ha affermato che la cessione di cubatura è l’accordo in forza del quale il proprietario di un terreno edificabile (cd. cedente) trasferisce in tutto o in parte – mantenendo comunque la proprietà del medesimo – la potenzialità edificatoria relativa al terreno stesso al proprietario di altra area (cd. cessionario), affinché quest’ultimo possa ottenere dal Comune il permesso di costruire per una volumetria complessiva maggiore rispetto a quella originariamente prevista dai piani urbanistici per il fondo di sua proprietà.
La ratio sottesa all’istituto dell’asservimento del terreno per scopi edificatori (cd. cessione di cubatura) è quindi di natura perequativa, è cioè quella di accrescere la potenzialità edilizia di un’area che ne è urbanisticamente sprovvista.
Ne consegue che, escludendo l’ammissibilità (recte, validità) di una cessione di cubatura nel caso di esaurita capacità edificatoria del fondo di destinazione, ossia per l’esaurimento della volumetria con riferimento al lotto del proprietario acquirente della cubatura stessa, si addiverrebbe ad una tacita abrogazione dell’istituto in parola, in quanto il relativo acquisto serve proprio ad attribuire la capacità edificatoria, ovvero una maggiore volumetria, al lotto dell’acquirente, fatta salva la possibilità per la P.A. di verificare se la cessione di cubatura vada o no ad alterare l’equilibrio urbanistico della zona.
Se è vero che la cessione di cubatura da un fondo a un altro è sottoposta al requisito della contiguità territoriale, siffatto presupposto non implica di per sé che i terreni siano necessariamente tra loro confinanti, ma che siano quantomeno dotati del requisito della reciproca prossimità.
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Il TAR del Lazio, Sede di Roma ha affermato che i volumi tecnici sono esclusi dal calcolo della volumetria solo se privi di caratteristiche di utilizzabilità e abitabilità. Qualora, invece, per altezza o configurazione, siano suscettibili di essere destinati ad uso abitativo, devono essere computati integralmente. Ai fini della misurazione dell’altezza interna, il parametro corretto è la distanza tra pavimento e intradosso del solaio, da intendersi come la superficie inferiore dello stesso: non sono rilevanti controsoffitti o finiture interne (es. cartongesso) volte a ridurre artificialmente l’altezza apparente.
Nel caso di specie, era inefficace la SCIA in variante presentata per l’elevazione dell’altezza del piano tecnico di un edificio, perché l’intervento non rientrava tra quelli assentibili con semplice SCIA, bensì richiedeva un nuovo permesso di costruire, e in ogni caso era inammissibile, in quanto incidente su parametri edilizi fondamentali.
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Il TAR Veneto ha affermato che la sopraelevazione di un condominio è una facoltà riconosciuta al proprietario dell’ultimo piano, il quale, non deve, di regola e salvo eccezioni avere il consenso degli altri condòmini.
Non può, pertanto, imputarsi ai condòmini una sopraelevazione compiuta dal proprietario dell’ultimo piano, restando la stessa nell’esclusiva sfera di quest’ultimo. Di tale abuso, atteso che, di regola, non serve il consenso dei condòmini sottostanti e che essi neppure possono agire per la sua demolizione, rispondono esclusivamente gli autori morali e materiali.
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Il TAR Veneto ha affermato che gli interventi di manutenzione straordinaria di cui all’art. 3, co. 1, lett. b d.P.R. 380/2001, ivi compresa l’apertura di porte interne o lo spostamento di pareti interne, purché non riguardino le parti strutturali dell’edificio, possono essere eseguiti senza alcun titolo, anche se previa comunicazione, con conseguente illegittimità dell’ordine di demolizione di opere edilizie e di ripristino dello stato dei luoghi, nel caso di interventi ascrivibili alle fattispecie assoggettate al regime della comunicazione di inizio lavori (CIL), qualora essi si concretizzino nella diversa distribuzione interna.
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