Anche sulla Soprintendenza grava l’obbligo di celere conclusione del procedimento

12 Feb 2026
12 Febbraio 2026

Il TAR Veneto ha affermato che, in via generale, ai sensi dell’art. 20, co. 4 l. 241/1990, sugli atti e i procedimenti riguardanti il patrimonio culturale non si applica la disciplina del silenzio-assenso, essendo comunque richiesto un provvedimento espresso da parte della Soprintendenza ex art. 21, co. 4 d.lgs. 42/2004.

Ciò sta a significare che tanto il preavviso di diniego quanto il provvedimento definitivo non possono essere ritenuti illegittimi per il solo fatto del mancato rispetto del termine di 120 giorni.

Tuttavia, nella fattispecie concreta, tale termine, seppure non perentorio, ha comunque una finalità chiaramente sollecitatoria in relazione al puntuale e doveroso esercizio dei poteri pubblicistici.

Nel caso di specie la Soprintendenza, dopo avere interloquito con il ricorrente ed avere richiesto le necessarie integrazioni documentali a supporto del suo progetto, all’esito di una gestazione della pratica – completata con la produzione degli atti da parte del ricorrente in data 24 maggio 2024 e durata poi altri 167 giorni – ha fornito, solo in data 7 novembre 2024, un riscontro negativo all’istanza avanzata il giorno 6 febbraio 2024, formulando una serie di rilievi tecnici la cui concretezza avrebbe potuto e dovuto essere appurata diversamente.

Ciò ha condotto all’annullamento del diniego di autorizzazione all’intervento su bene culturale.

Post di Alberto Antico – avvocato

Motivazione del diniego di autorizzazione paesaggistica

12 Feb 2026
12 Febbraio 2026

Il TAR Veneto ha affermato che il diniego dell’assenso paesaggistico non può fondarsi sul generico richiamo all’esistenza del vincolo, né su valutazioni apodittiche e stereotipate, ma deve rispondere ad un modello che contempli la descrizione dell’edificio e del suo contesto, e che sia volto a stabilire se il rapporto tra l’uno e l’altro possa considerarsi armonico, esplicitando, se del caso, le effettive ragioni del contrasto e delle disarmonie eventualmente ravvisati. Il giudizio di incompatibilità paesaggistica deve essere il risultato del confronto tra le singole caratteristiche del progetto e quelle dell’area di riferimento, non tra il progetto nel suo complesso e la norma di tutela astrattamente considerata, la quale si riferisce all’intero ambito territoriale vincolato.

Post di Alberto Antico – avvocato

In quali limiti il G.A. può sindacare il diniego di autorizzazione paesaggistica

12 Feb 2026
12 Febbraio 2026

Il TAR Veneto ha affermato che nel procedimento di rilascio dell’autorizzazione paesaggistica, il giudizio affidato alla P.A. preposta è connotato da un’ampia discrezionalità tecnico-valutativa, poiché implica l’applicazione di cognizioni tecniche specialistiche proprie di settori scientifici disciplinari della storia, dell’arte e dell’architettura, caratterizzati da ampi margini di opinabilità. L’apprezzamento così compiuto è quindi sindacabile, in sede giudiziale, esclusivamente sotto i profili della logicità, coerenza e completezza della valutazione, considerati anche per l’aspetto concernente la correttezza del criterio tecnico e del procedimento applicativo prescelto, ma fermo restando il limite della relatività delle valutazioni scientifiche, sicché, in sede di giurisdizione di legittimità, può essere censurata la sola valutazione che si ponga al di fuori dell’ambito di opinabilità.

Nella motivazione del diniego di autorizzazione paesaggistica, la P.A. non può limitarsi ad esprimere valutazioni apodittiche e stereotipate, ma deve specificare le ragioni del diniego, ovvero i motivi del contrasto tra le opere da realizzarsi e le ragioni di tutela dell’area interessata dall’apposizione del vincolo. Non è sufficiente, quindi, la motivazione del diniego all’istanza di autorizzazione fondata su una generica incompatibilità, non potendo la P.A. limitare la sua valutazione al mero riferimento ad un pregiudizio ambientale, utilizzando espressioni vaghe e formule stereotipate.

Deve escludersi che gravi sulla P.A. l’obbligo di confutare in modo analitico e dettagliato tutte le deduzioni difensive dell’interessato, purché il provvedimento finale sia sorretto da una motivazione idonea a rendere comprensibili le ragioni per cui le osservazioni presentate non hanno condotto a un diverso esito del procedimento.

Post di Alberto Antico – avvocato

Bracconaggio ittico nelle acque interne

11 Feb 2026
11 Febbraio 2026

Con la l. 22 gennaio 2026, n. 16 (pubblicata in G.U., Serie generale n. 33 del 10.02.2026), in vigore dal 25.02.2026, sono state approvate alcune modifiche alla legge 28 luglio 2016, n. 154, in materia di contrasto del bracconaggio ittico nelle acque interne.
La legge è consultabile al link:
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2026-02-10&atto.codiceRedazionale=26G00032&elenco30giorni=false.
Si allega un prospetto con le modifiche apportate dalla l. 16/2026.

Post di Alberto Antico – avvocato

novelle alla l. 154-2016

Regolamento sul rating di legalità

11 Feb 2026
11 Febbraio 2026

Con la delibera dell’Autorità garante della concorrenza e del mercato (AGCM o Antitrust) del 27 gennaio 2026 (pubblicata in G.U., Serie generale n. 33 del 10.02.2026), è stato approvato il regolamento attuativo in materia di rating di legalità, in attuazione dell’art. 5-ter d.l. 1/2012, come convertito nella l. 27/2012.

La delibera è consultabile al link:

https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2026-02-10&atto.codiceRedazionale=26A00505&elenco30giorni=false.

Post di Alberto Antico – avvocato

Alluvioni dell’ottobre-novembre 2023 in Veneto

11 Feb 2026
11 Febbraio 2026

Con l’ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile del 23 gennaio 2026 (pubblicata in G.U., Serie generale n. 33 del 10.02.2026), sono stati approvati ulteriori interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi, nei giorni dal 30.10.2023 al 05.11.2023, nel territorio delle Province di Belluno, di Treviso e di Venezia.

L’ordinanza è consultabile al link:

https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2026-02-10&atto.codiceRedazionale=26A00568&elenco30giorni=false.

Post di Alberto Antico – avvocato

Le convenzioni urbanistiche

11 Feb 2026
11 Febbraio 2026

Il TAR Veneto ha affermato che la convenzione urbanistica è un contratto ad effetti permanenti, a cui nessuna delle parti può sottrarsi unilateralmente, che rientra nel genus degli accordi ex art. 11 l. 241/1990, soggetta ai principi del codice civile in materia di obbligazioni e contratti. In conseguenza di ciò, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l’adempimento, deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto e il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell’inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell’onere della prova del fatto estintivo dell’altrui pretesa, costituito dall’avvenuto adempimento.

Post di Alberto Antico – avvocato

Inadempimento di una convenzione urbanistica da parte del Comune

11 Feb 2026
11 Febbraio 2026

Nel caso di specie, i privati chiedevano il risarcimento degli asseriti danni per i mancati ricavi che il parcheggio, realizzato sulla loro area, avrebbe patito nel periodo di durata della convenzione a causa della presunta inosservanza, da parte del Comune, della clausola che gli imponeva di vietare l’utilizzo di determinate zone del proprio territorio come aree riservate a parcheggio. Chiedevano poi la risoluzione della convenzione per le parti non attuate.

Il TAR Veneto ha affermato che il danno in questione, ove pure si fosse prodotto, sarebbe stato comunque subito da soggetti diversi dai privati, che erano privi di legittimazione in ordine alla domanda risarcitoria, perché il parcheggio era stato gestito da una s.n.c. e da una s.r.l., soggetti giuridici differenti.

Quanto alla risoluzione, l’importanza dell’inadempimento ex art. 1455 c.c., costituendo questione di fatto, deve essere effettuata in concreto dal giudice, che deve maturare il suo prudente apprezzamento avendo riguardo a parametri quali il valore complessivo del contratto, le legittime aspettative e il danno procurato alla parte adempiente, la protrazione nel tempo dell’inadempimento, l’eventuale tolleranza consolidatasi attraverso un comportamento protrattosi nel tempo, osservata da uno dei contraenti verso l’inadempimento dell’altro.

Post di Alberto Antico – avvocato

Cosa succede se il Comune non riconosce, in sede di P.I., le facoltà di trasformazione edilizia promesse in una convenzione urbanistica?

11 Feb 2026
11 Febbraio 2026

Nel caso di specie, una convenzione urbanistica prevedeva la trasformazione edilizia di un immobile di proprietà dei privati avente destinazione agricola in abitazione, che il Comune avrebbe dovuto inserire nel P.I., a fronte della cessione di aree.

Con l’approvazione di una prima variante al P.I. il Comune aveva effettivamente consentito la realizzazione dell’intervento di trasformazione edilizia, ma nella successiva variante non inseriva più la convenzione, di fatto bloccando la trasformazione edilizia.

I privati chiedevano la risoluzione per inadempimento ex art. 1453 c.c. della convenzione e la conseguente condanna alla restituzione delle aree cedute.

Il TAR Veneto ha accolto in parte il ricorso.

I privati non avevano l’obbligo di impugnare le varianti al P.I. sfavorevoli, giacché – avendo invocato unicamente la responsabilità della P.A. per inadempimento contrattuale, con richiesta di una sentenza costitutiva di risoluzione – il G.A. in sede di giurisdizione esclusiva deve poter esercitare lo stesso potere del G.O. di disapplicazione degli atti amministrativi lesivi di diritti soggettivi ritenuti invalidi o inefficaci.

La mancata impugnazione delle varianti al P.I. può unicamente rilevare quale parametro di diligenza ex art. 30, co. 3 c.p.a., al fine dell’esclusione o diminuzione del danno quanto alla invocata responsabilità risarcitoria.

Ove il Comune avesse voluto, per sopravvenute ragioni di interesse pubblico, disattendere il contenuto della convenzione, avrebbe potuto e dovuto esercitare il potere tipico di recesso, rectius di revoca, riconosciuto dall’art. 11, co. 4 l. 241/1990, il quale prevede a favore del privato la corresponsione di un indennizzo a compensazione della lesione dell’affidamento. Nel caso di specie, tale revoca non era contenuta nelle varianti al P.I., né può desumersi in via implicita dal relativo contenuto, dovendo il potere di autotutela con funzione di riesame estrinsecarsi in forma espressa nel necessario rispetto delle garanzie anche procedimentali previste dall’ordinamento, non essendo ammissibile una revoca in forma implicita.

Il TAR ha perciò disposto la risoluzione della convenzione e la retrocessione delle aree, ma non la condanna al risarcimento pecuniario.

Post di Alberto Antico – avvocato

Lottizzazione convenzionata e ripianificazione del Comune

11 Feb 2026
11 Febbraio 2026

Il TAR Veneto ha affermato che la convenzione di lottizzazione, da qualificare come accordo ai sensi dell’art. 11 l. 241/1990, non può precludere al Comune, a tempo indeterminato, l’esercizio del proprio potere pianificatorio, tanto più a fronte di circostanza sopravvenute che mutino il quadro considerato all’epoca della stipula della convenzione.

Post di Alberto Antico – avvocato

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