Il T.A.R. ricorda che i punteggi espressi dalla Commissione giudicatrice possono essere sindacati dal Giudice soltanto in presenza di vizi macroscopici, essendo frutto di discrezionalità tecnica.
Post di Matteo Acquasaliente - avvocato
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Il TAR Catania ha ricordato che il ricorrente che impugni gli atti di un concorso pubblico deve fornire al Giudice la cd. prova di resistenza, ovvero la dimostrazione che l’eventuale accoglimento del suo ricorso gli garantirebbe un qualche effetto utile: altrimenti, il ricorso diviene inammissibile per carenza d’interesse.
Post di Alberto Antico – dottore in giurisprudenza
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Il T.A.R. ricorda gli approdi giurisprudenziali che confermano l’ampia discrezionalità amministrativa del Comune in materia di scelte pianificatorie.
Post di Matteo Acquasaliente - avvocato
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L'articolo 112 del codice del processo amministrativo contiene disposizioni generali sul giudizio di ottemperanza nel processo amministrativo e il comma 5 stabilisce quanto segue: "5. Il ricorso di cui al presente articolo può essere proposto anche al fine di ottenere chiarimenti in ordine alle modalità di ottemperanza".
Pubblichiamo una sentenza del TAR Veneto che dichiara inammissibile un ricorso ai sensi del citato comma 5, in quanto il comune aveva già dato esecuzione al giudicato, emanando un provvedimento di rigetto di una sanatoria, che l'interessato ha impugnato in un autonomo giudizio, e il ricorso ex comma 5, secondo il TAR, aveva lo scopo di ottenere un parere circa la legittimità del diniego di sanatoria già emanato e impugnato in altra sede.
Un secondo quesito proposto dal comune è stato giudicato inammissibile per un'altra ragione, vale a dire per la portata autoesecutiva della sentenza di annullamento passata in giudicato, che non richiedeva ulteriori attività esecutive da parte della P.A.
Dalla sentenza sembra evincersi, dunque, che il ricorso di cui al comma 5 si può esperire solo per ottenere delucidazioni su aspetti obiettivamente oscuri o lacunosi del giudicato.
Post di Dario Meneguzzo - avvocato
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Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana ha censurato il comportamento dell’Amministrazione che, nel contesto di un appalto pubblico, ha valutato con punteggio numerico un intero settore, senza dare alcuna contezza del proprio giudizio sui vari sub-settori.
Ciò permette di espandere il sindacato del Giudice amministrativo, anche nel cd. metodo del confronto a coppie, perché la P.A. non può esercitare la propria discrezionalità al fine di ignorare i criteri di calcolo e di giudizio posti dal bando di gara.
Post di Alberto Antico – dottore in giurisprudenza
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Il T.A.R. ricorda quando vi è acquiescenza ad un provvedimento amministravo.
Post di Matteo Acquasaliente - avvocato
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Il T.A.R. Brescia ricorda che la P.A., prima di rilasciare un titolo edilizio, ha l’onere di attuare tutti i controlli necessari e/o opportuni per verificare se sussistono i presupposti per il suo rilascio, senza sostituirsi al Giudice.
Nel caso esaminato era contestata la proprietà dell'immobile oggetto dell'intervento.
Post di Matteo Acquasaliente - avvocato
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Il dott. Dott. Davide Guadagnino, dello Studio Legale Pavanini Zambardi Colaiocco & Baldin di Venezia, che sentitamente ringraziamo, ci invia la nota che volentieri pubblichiamo in materia di aiuti di Stato (artt. 107 e 108 TFEU - Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea)
Il T.A.R. Basilicata ci ricorda che il provvedimento di cui all'art. 42 bis, t.u. espropriazioni, costituisce l'extrema ratio a fronte dell'inesistenza di valide alternative per la P.A., rispetto a quella di acquisire la proprietà dei sedimi interessati dalla sua illegittima occupazione.
Nella fattispecie, una società titolare di impianto eolico (struttura considerata ex lege di pubblica utilità), aveva richiesto al Comune competente di provvedere all'apprensione coattiva di un'area non inclusa nell'originario piano parcellare di esproprio ma che, dopo la fine dei lavori di costruzione, era stata di fatto asservita al sorvolo delle pale, così regolarizzando la situazione illecita venutasi a creare; il Comune aveva negato quanto richiesto, sostenendo che la società non aveva considerato la sussistenza di altri rimedi previsti nell'ordinamento, quali la costituzione coattiva di servitù ai sensi del codice civile.
Il Giudice potentino ha, quindi, confermato la bontà del provvedimento di diniego assunto dal Comune rispetto all'istanza di adozione del provvedimento ex art. 42 bis d.P.R. n. 327 del 2001 che era stata richiesta dalla società proprietaria dell'impianto.
Post di Giorgio Nespoli - avvocato
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Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana ha ricordato che è illegittimo, a procedimento già avviato, modificare le norme del bando di gara sui presupposti di partecipazione alla procedura concorsuale e sulle condizioni per l’aggiudicazione dell’appalto – a meno che non intervenga una norma di legge rispettosa della Costituzione.
Post di Alberto Antico – dottore in giurisprudenza
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