Il TAR Veneto precisa che, in presenza di una sopravvenuta carenza di interesse al ricorso, l’assenza della presentazione di una domanda risarcitoria, ovvero della sua prospettazione ex art. 34, co. 3 c.p.a., comporta direttamente l’improcedibilità del giudizio, senza necessità di doversi esprimere nel merito.
Post di Alessandra Piola – avvocato
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Il TAR Veneto ha negato la condanna alle spese – nonostante avesse annullato il provvedimento amministrativo – alla parte che, pur essendo nei termini per presentare motivi aggiunti su un ricorso (trattandosi dell’impugnazione di un atto strettamente connesso, peraltro affetto da annullabilità derivata), sceglieva di presentarne uno autonomo, poi deciso cinque anni dopo.
Post di Alessandra Piola – avvocato
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Il TAR Palermo ha affermato che il cd. DASPO urbano è una fattispecie tipicamente appartenente al diritto amministrativo della prevenzione per l’inequivoca volontà del legislatore di anticipare la soglia d’intervento alle situazioni di pericolo concreto, per le quali vale la logica del “più probabile che non”, non richiedendosi la certezza, ogni oltre ragionevole dubbio, che le condotte siano ascrivibili ai destinatari dello stesso, ma appunto una dimostrazione fondata su elementi di fatto gravi, precisi e concordanti, secondo un ragionamento causale di tipo probabilistico improntato a una elevata attendibilità.
L’art. 13-bis, co. 1 d.l. 14/2017, come convertito dalla l. 48/2017 attribuisce all’Autorità di p.s. il potere di adozione del DASPO urbano nei confronti di varie categorie di soggetti, tra i quali (per quanto interessava il caso di specie) anche coloro che siano stati (semplicemente) denunciati negli ultimi tre anni per reati commessi in occasione di gravi disordini avvenuti in pubblici esercizi o in locali di pubblico trattenimento ovvero nelle immediate vicinanze degli stessi, qualora dalla condotta possa derivare un pericolo per la sicurezza.
Post di Alberto Antico – avvocato
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Il Tribunale superiore delle acque pubbliche (TSAP) ha affermato che la proroga della dichiarazione di pubblica utilità, ai sensi dell’art. 13, co. 5 d.P.R. 327/2001, non presuppone l’apertura di un nuovo procedimento espropriativo e può essere disposta non solo nei casi di forza maggiore, ma anche per altre giustificate ragioni, anche se prevedibili, purché adeguatamente motivate con provvedimento discrezionale della P.A.
Quest’ultima è tenuta a valutare le osservazioni partecipative solo se pertinenti all’oggetto del procedimento, come previsto dall’art. 10, co. 1, lett. b l. 241/1990, e non sussiste l’obbligo di confutazione analitica di ogni rilievo del soggetto proponente, purché la motivazione non sia apparente.
L’autorizzazione di interventi in aree tutelate, ai sensi degli artt. 21, 45 e 46 d.lgs. 42/2004, ricade nella competenza tecnica discrezionale della Soprintendenza, sindacabile in sede giurisdizionale solo per illogicità, incoerenza manifesta o difetto di motivazione.
Post di Alberto Antico – avvocato
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Con la sentenza n. 16/2024, l’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato affermava che l’art. 105, co. 1 c.p.a., nella parte in cui prevede che il giudice d’appello rimetta la causa al giudice di primo grado se dichiara la nullità della sentenza, si applica anche quando la sentenza appellata abbia dichiarato inammissibile il ricorso di primo grado, errando palesemente nell’escludere la legittimazione o l’interesse del ricorrente. Con un’ulteriore pronuncia, il Supremo Consesso amministrativo ha affermato che il medesimo principio si applica anche quando la sentenza appellata abbia dichiarato improcedibile il ricorso di primo grado, errando palesemente nell’escludere la permanenza dell’interesse del ricorrente.
Post di Alberto Antico – avvocato
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Il TAR Veneto ricorda che la giurisdizione in materia di determinazione dell’indennità di esproprio spetta al Giudice Ordinario.
Post di Alessandra Piola – avvocato
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Il TAR Veneto precisa che i “rappresentanti legali” il cui decesso può incidere – come interruzione ex art. 299 e 300 c.p.c. – su un processo sono solamente coloro che stanno in giudizio in luogo di incapaci, e non invece i rappresentanti legali delle società, che agiscono di fatto come mandatari dell’ente e il cui avvicendarsi non incide sullo svolgimento del processo.
Post di Alessandra Piola – avvocato
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Il TAR Veneto ribadisce che l’ipotesi di esenzione dal pagamento degli oneri di cui all’art. 17, co. 3, lett. a) T.U. Edilizia è applicabile solo se sussistono contemporaneamente i due requisiti indicati dalla norma, ossia quello soggettivo della qualità di imprenditore agricolo del soggetto richiedente e quello oggettivo dell’esistenza di un nesso di preordinazione funzionale tra le opere e la conduzione del fondo. Entrambi tali requisiti devono essere dimostrati dal privato.
Post di Alessandra Piola – avvocato
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Il TAR Veneto sottolinea che il Comune ha sempre l’onere di verificare la legittimazione di chi richiede la proroga di un permesso di costruire, accertando che abbia la disponibilità del bene (sia essa fondata sul diritto di proprietà o su altra fonte, qual è la comproprietà).
Nel caso di comproprietà, le varie istanze (inclusa quella di proroga) dovrebbero provenire congiuntamente da tutti i soggetti vantanti un diritto di proprietà sull’immobile, potendosi ritenere legittimato il singolo comproprietario solo ed esclusivamente nell’ipotesi in cui la situazione di fatto esistente sul bene consenta di supporre l’esistenza di una sorta di cd. pactum fiduciae intercorrente tra i vari comproprietari.
Post di Alessandra Piola – avvocato
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Con la deliberazione n. 136/2025, la Sezione regionale di controllo della Corte dei conti del Veneto chiarisce i margini operativi in materia di personale per i costituendi ATS (Ambiti Territoriali Sociali).
Pubblichiamo in merito una nota del dott. Riccardo Renzi
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