Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana ha ricordato che la Stazione appaltante, allorché offra un chiarimento rispetto al dettato del bando di gara, deve limitarsi a facilitare la comprensione del significato, ma non può approfittare di questo istituto per modificare la lex specialis.
Di conseguenza, tali chiarimenti non sono suscettibili di autonoma impugnazione.
Post di Alberto Antico – dottore in giurisprudenza
Questo contenuto è accessibile solo agli abbonati. Se sei abbonato, procedi con il login. Se vuoi abbonarti, clicca su "Come registrarsi" sulla colonna azzurra a destra
Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana ha offerto un’applicazione dell’art. 73, co. 3 c.p.a.: il Giudice amministrativo non può porre a fondamento della sua decisione una questione rilevata d’ufficio, senza consentire sul punto il contraddittorio delle parti.
Si ricorda che su questo tema c’è stato grande dibattito innanzi ai Giudici civili. Da ultimo la Corte di cassazione, pur ribadendo il divieto di sentenza a sorpresa, sembra ritenere che le questioni meramente processuali sfuggano a detto divieto: ciò non appare molto rispettoso del diritto di difesa, posto che il rigetto in rito è pur sempre un rigetto.
Post di Alberto Antico – dottore in giurisprudenza
Questo contenuto è accessibile solo agli abbonati. Se sei abbonato, procedi con il login. Se vuoi abbonarti, clicca su "Come registrarsi" sulla colonna azzurra a destra
La Commissione Europea - Segretariato Generale ha costituito in mora lo Stato italiano per l’infrazione n. 2018/2273, stante la presenza di alcune disposizioni del d. lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. che violerebbero le direttive 2014/23/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, la direttiva 2014/24/UE sugli appalti pubblici e la direttiva 2014/25/UE sulle procedure d’appalto nei settori speciali (acqua, energia,trasporti e servizi postali).
Per quanto concerne la questione sulle opere di urbanizzazione a scomputo sotto o sovra soglia comunitaria, la Commissione Europea ricorda che la normativa contenuta nel d. lgs. 163/2006 e nel d. lgs. 50/2016, come interpreta dall’A.V.C.P. (ora A.N.AC.), configgerebbe con i principi comunitari suddetti, laddove considerano solo le opere di urbanizzazione “individualmente” e non “cumulativamente” per decretare l'applicazione o meno del Codice Appalti.
Pertanto, esprime un giudizio positivo sul parere del CdS del 24.12.2018 commentato nel post del dott. Antico del 06 febbraio - ove si evidenzia che le opere di urbanizzazione primaria possono essere realizzate extra codicem se il loro valore singolo e la somma con quelle secondari rimane al di sotto della soglia di rilevanza communicator -, invitando A.N.AC. a rettificare la propria deliberazione n. 206/2018, che non considera affatto il cumulo dei valori.
La nota di infrazione è altresì interessante perché censura altre importanti disposizioni del Codice Appalti quali, a titolo esemplificativo, la percentuale del 30% del sub-appalto ammesso e la scelta della terna dei sub-appaltatori.
Si ringrazia il geom. Daniele Iselle per la preziosa segnalazione.
Questo contenuto è accessibile solo agli abbonati. Se sei abbonato, procedi con il login. Se vuoi abbonarti, clicca su "Come registrarsi" sulla colonna azzurra a destra
E' stato pubblicato sulla G.U. del 5 febbraio 2019 il decreto del Ministero dell'Interno del 25 gennaio 2019, recante "Modifiche ed integrazioni all’allegato del decreto 16 maggio 1987, n. 246 concernente norme di sicurezza antincendi per gli edifici di civile abitazione"
Il TAR Veneto precisa che l'articolo 35 del DPR 380 del 2001, che prevede la diffida e l'ordine di demolizione per le opere realizzate sul suolo demaniale, si applica anche al soggetto che è semplicemente detentore dell'immobile, anche se non ha realizzato l'opera abusiva.
Post di Dario Meneguzzo - avvocato
Questo contenuto è accessibile solo agli abbonati. Se sei abbonato, procedi con il login. Se vuoi abbonarti, clicca su "Come registrarsi" sulla colonna azzurra a destra
Il T.A.R. fa il punto sugli approdi giurisprudenziali in materia di repressione degli abusi edilizi.
Post di Matteo Acquasaliente - avvocato
Questo contenuto è accessibile solo agli abbonati. Se sei abbonato, procedi con il login. Se vuoi abbonarti, clicca su "Come registrarsi" sulla colonna azzurra a destra
Segnaliamo sulla questione una sentenza del TAR Veneto.
Post di Dario Meneguzzo - avvocato
Questo contenuto è accessibile solo agli abbonati. Se sei abbonato, procedi con il login. Se vuoi abbonarti, clicca su "Come registrarsi" sulla colonna azzurra a destra
Il TAR Veneto afferma che le diffide a demolire ex art. 35 del d.P.R. n. 380 del 2001 sono atti lesivi autonomamente impugnabili, ma, se poi viene emessa una ordinanza di demolizione, deve essere impugnata anche questa e il primo ricorso avverso la diffida diventa improcedibile per carenza di interesse.
Post di Dario Meneguzzo - avvocato
Questo contenuto è accessibile solo agli abbonati. Se sei abbonato, procedi con il login. Se vuoi abbonarti, clicca su "Come registrarsi" sulla colonna azzurra a destra
Il T.A.R. ricorda la nozione di soggetto c.d. controinteressato.
Post di Matteo Acquasaliente - avvocato
Questo contenuto è accessibile solo agli abbonati. Se sei abbonato, procedi con il login. Se vuoi abbonarti, clicca su "Come registrarsi" sulla colonna azzurra a destra
Si pubblica il parere del Consiglio di Stato n. 2942 del 2018, con il quale si fornisce un’interpretazione delle Linee guida ANAC sull’applicabilità del Codice degli appalti (d.lgs. 50/2016) alle opere di urbanizzazione a scomputo.
Il parere muove da un assunto: bisogna calcolare complessivamente tutte le opere di urbanizzazione (primarie e secondarie) al fine di collocarle sopra o sotto le soglie rilevanti per la normativa in materia di gare pubbliche.
Inoltre, si distinguono le opere di urbanizzazione primaria in funzionali e non funzionali, traendo spunto dalla norma sull’affidamento diretto di tali opere al titolare del Permesso di Costruire ex art. 16, co. 2-bis T.U. edilizia (d.P.R. 380/2001).
Tale distinzione, però, non viene spiegata con chiarezza dalle leggi, né viene approfondita nel parere: è facile immaginare che ne nasceranno plurime interpretazioni.
Ad ogni modo, si tenta in estrema sintesi di esporre le conclusioni del Consiglio di Stato.
Se le opere di urbanizzazione, unitariamente considerate, restano sotto soglia, si può procedere all’affidamento diretto al titolare del PdC ai sensi dell’art. 16 T.U. edilizia, per le sole opere di urbanizzazione primaria funzionali;
1.1. Se ne deduce che si dovrà applicare il Codice degli appalti per le opere di urbanizzazione primaria non funzionali e per quelle secondarie.
Se le opere di urbanizzazione, unitariamente considerate, superano la soglia comunitaria, si dovrà applicare a tutte le opere il Codice degli appalti;
2.1. Tuttavia, vi potrà essere affidamento diretto ex art. 16 T.U. edilizia per il solo lotto relativo alle opere di urbanizzazione primaria funzionali, qualora esso sia di valore inferiore ad un milione di euro e non superi il 20% di tutte le opere a scomputo addossate al titolare del PdC.
Post di Alberto Antico – dottore in giurisprudenza
Questo sito utilizza cookie per le proprie funzionalità. Chiudendo questo banner, scorrendo questa pagina o cliccando qualunque suo elemento acconsenti all’uso dei cookie.AccettoRead More
Privacy Overview
This website uses cookies to improve your experience while you navigate through the website. Out of these, the cookies that are categorized as necessary are stored on your browser as they are essential for the working of basic functionalities of the website. We also use third-party cookies that help us analyze and understand how you use this website. These cookies will be stored in your browser only with your consent. You also have the option to opt-out of these cookies. But opting out of some of these cookies may affect your browsing experience.
Necessary cookies are absolutely essential for the website to function properly. This category only includes cookies that ensures basic functionalities and security features of the website. These cookies do not store any personal information.
Any cookies that may not be particularly necessary for the website to function and is used specifically to collect user personal data via analytics, ads, other embedded contents are termed as non-necessary cookies. It is mandatory to procure user consent prior to running these cookies on your website.
Commenti recenti