E' stata pubblicata sul supplemento ordinario n. 5 alla G.U. del giorno 11-2-2019 la circolare 21 gennaio 2019 , n. 7 C.S.LL.PP. del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti, recante "Istruzioni per l’applicazione dell’«Aggiornamento delle “Norme tecniche per le costruzioni”» di cui al decreto ministeriale 17 gennaio 2018".
Il T.A.R. ricorda come devono essere interpretate le offerte, specialmente in presenza di errori materiali.
Post di Matteo Acquasaliente - avvocato
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Il TAR Piemonte ha recentemente ribadito da quando decorra il termine per impugnare l’esclusione o l’ammissione di un soggetto a una procedura di gara: il Giudice Amministrativo ha sottolineato come la norma di cui all’art. 120, co. 2-bis c.p.a. sia chiara nello stabilire quale termine iniziale la pubblicazione dei verbali sul profilo del committente della Stazione Appaltante.
Pertanto, non è possibile anticipare detto termine alla data della seduta di ammissione delle ditte, nemmeno se il ricorrente era stato presente con un proprio delegato alla seduta medesima. Questo al fine di tutelare i ricorrenti ed evitare che la mancata pubblicazione dei verbali si trasformi in un vantaggio per le P.A. inadempienti.
Post di Alessandra Piola – dottoressa in Giurisprudenza
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Il T.A.R. Veneto ha dichiarato rilevante e non manifestamente non infondata la presunta illegittimità costituzionale dell’art. 2, c. 3, L.R. Veneto, 16 marzo 2015, n. 4, nella parte in cui incide sulla pretesa creditoria dei Comuni ad ottenere il pagamento della quota del costo di costruzione nella misura determinata ai sensi del comma 9, ultimo periodo, dell’art. 16, c. 9, D.P.R. 380/01, per asserita violazione degli artt. 3, 5, 97, 114, 117 comma III; 118, comma I; 119, commi I, II e IV; 117, comma II, lett. l) della Costituzione.
Secondo il Collegio, infatti, la norma regionale si porrebbe in contrasto con la legge statale: “Il tenore letterale della disposizione sembra sovvertire gli esiti dell’elaborazione giurisprudenziale circa l’assetto dei rapporti tra norma statale e norma regionale nella materia della determinazione del contributo afferente al costo di costruzione”.
Pertanto, sarebbe esclusa in radice ogni interpretazione costituzionalmente orientata della disposizione de qua: “Deve, inoltre, premettersi, sempre in punto di rilevanza, che la norma non appare suscettibile di alcuna interpretazione costituzionalmente orientata, atteso che essa esclude espressamente l’applicazione della disposizione di principio di fonte statale per i rapporti conseguenti alle determinazioni e liquidazioni del contributo che siano state erroneamente effettuate sulla scorta dei parametri previsti dalla previgente tabella A4 della Legge Regionale n. 61/85, impedendo, così - in violazione degli artt. 3, 5, 117, II comma, lett. l) e III comma, 118, I comma, 119, I, II e IV comma, Cost. - l’applicazione diretta della norma di principio dettata dal Legislatore statale in materia di legislazione concorrente a tutela di esigenze unitarie di prelievo e violando l’autonomia di entrata e di spesa dei Comuni”, dato che: “Il Legislatore Regionale con l’art 2, c. 3 L. R. 4/2015, affermando che restano ferme solo le determinazioni del contributo effettuate in base dell’art. 16, c. 9, D.P.R. 380/2001 contestualmente al rilascio del titolo edilizio - ed escludendo, per tale via, che la pretesa ad ottenere il pagamento del contributo nella misura minima del 5% previsto dalla Legge Statale possa farsi valere dai Comuni con una successiva richiesta di conguaglio - ha esercitato la propria potestà legislativa in violazione della norma di principio contenuta nell’art. 16, c. 9 DPR 380/2001, così violando l’art. 117, III comma, ultimo periodo, che riserva al Legislatore Statale la determinazione dei principi fondamentali delle materie di legislazione concorrente”.
Ciò posto, si evidenzia un possibile ulteriore profilo di illegittimità dell’art. 2, c. 3.
La disposizione regionale prevede che: “Resta fermo quanto già determinato dal comune, in relazione alla quota del costo di costruzione, prima dell’entrata in vigore della presente legge in diretta attuazione del comma 9 dell’articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001, purché la determinazione sia avvenuta all’atto del rilascio del permesso di costruire e non con una successiva richiesta di conguaglio”.
Essa, quindi, coì scritta sembrerebbe impedire al Comune che abbia originariamente applicato il valore minimo del 5%, ex art. 16, c. 9, del D.P.R. n. 380/2001, di domandare ora un conguaglio, laddove le tabelle di oggi prevedano una percentuale superiore al 5%. La disposizione, quindi, nulla direbbe per il caso nel quale il Comune abbia originariamente applicato una percentuale inferiore al 5%, ovvvero applicando la legge regionale veneta n. 61/1985, invece che il D.P.R. 380/2201.
Dunque, se il Comune ha applicato unicamente i valori inferiori al 5% previsti dalla tabella A4 allegata alla L.R. Veneto n. 61/1985 (ovvero i valori inferiori al minimo previsto dall’art 16, c. 9 del D.P.R. n. 380/2001), se ne deduce che esso possa legittimamente richiedere il conguaglio di quanto indebitamente non versato dal privato.
Ragionando in questi termini, si ricava che il tenore letterale della L.R. Veneto n. 4/2015 non precluderebbe affatto al Comune di richiedere il conguaglio delle somme già versate se la loro quantificazione è avvenuta utilizzano i valori del costo di costruzione inferiore quelli statali.
In caso contrario, a parere dello scrivente, vi sarebbe un ulteriore profilo di illegittimità costituzionale della norma, per violazione dell’art. 3, c. 2 della L.R. Veneto n. 4/2015 per violazione degli artt. 2, 23, 97 e 117, c. 3 Cost., dato che, di fatto, impedisce al Comune di recuperare, nel rispetto dei termini prescrizionali previsti dall’art. 2946 c.c., il pagamento delle somme (rectius: tributi) legittimamente dovute ex art. 23 Cost.
Post di Matteo Acquasaliente - avvocato
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Il TAR Piemonte ha recentemente affrontato la questione relativa ad un ricorso avverso gli atti di una procedura ad evidenza pubblica presentato da un soggetto non partecipante alla procedura medesima.
Nel caso di specie, erano stati accorpati i servizi (di distribuzione del carburante e aggiuntivi) delle aree di servizio di un’autostrada; di conseguenza, era stata fatta una gara unica (suddivisa in lotti) per l’affidamento della gestione degli stessi. Precedentemente, invece, potevano essere assegnati a soggetti diversi: la società ricorrente, difatti, aveva avuto in gestione il servizio di ristorazione in una delle aree di servizio oggetto di procedura di gara.
Disattendendo quindi l’eccezione di inammissibilità sollevata dall’Ente pubblico, il Giudice ha dichiarato che per la ricorrente sussisteva comunque l’interesse a impugnare (nonostante non avesse partecipato) in quanto l’annullamento della gara de qua avrebbe comportato il sorgere di requisiti di partecipazione “autonomi” e non in funzione ausiliaria ad un altro soggetto partecipante. Inoltre, in applicazione della più recente giurisprudenza del Consiglio di Stato, si è ribadito che l’eccessiva onerosità di un’eventuale partecipazione (che però non la preclude in radice), giustifica comunque la scelta de una società di non partecipare alla procedura.
Post di Alessandra Piola – dottoressa in Giurisprudenza
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Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana ha spiegato la differenza tra proposte/soluzioni migliorative e varianti: solo le prime possono essere liberamente introdotte dal concorrente, fatte salve le caratteristiche progettuali decise dalla P.A. nel bando di gara.
Post di Alberto Antico – dottore in giurisprudenza
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La sede di Treviso della facoltà di giurisprudenza dell'Università di Padova ha organizzato un convegno sui cambiamenti indotti dalle nuove tecnologie nel diritto delle imprese.
Il convegno si svolgerà a Treviso il 14 febbraio 2019, 14:00 - 18.30, presso l'Aula Magna di Palazzo S. Leonardo, Riviera Garibaldi, 13.
Il convegno è stato accreditato ai fini della formazione professionale permanente presso l'Ordine degli Avvocati di Treviso (che ha riconosciuto n. 3 CF) e l'Ordine dei Dottori Commercialisti di Treviso (che ha riconosciuto n. 4 CF).
Il TAR Veneto ricorda la natura interamente vincolata del provvedimento repressivo.
La motivazione dell’ordine di demolizione è, per costante giurisprudenza, da ritenersi sufficiente, ove rechi l’identificazione del manufatto e delle ragioni di fatto e di diritto in forza delle quali esso deve ritenersi non conforme alla disciplina urbanistico-edilizia, essendo esclusa ogni valutazione discrezionale in ordine all’irrogazione della sanzione demolitoria.
Il decorso del tempo non posta i termini della questione.
Post di Dario Meneguzzo - avvocato
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Così le Sezioni Unite risolvono il conflitto di giurisdizione in ordine alla richiesta di pagamento delle competenze del libero professionista, regolarmente incaricato dalla P.A., perchè si tratta di una controversia in materia di diritti soggettivi.
Il ricorso alla Suprema Corte si è reso necessario dopo che sia il tribunale civile sia il TAR avevano dichiarato il difetto di giurisdizione.
Post di Diego Giraldo – avvocato
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Il TAR Veneto specifica che sanzione pecuniaria per la inottemperanza all'ordine di demolizione delle opere abusive di cui all’art. 31, c. 4-bis D.P.R. 380/2001 ha portata generale e, pertanto, si applica anche ai casi previsti dall’art. 35 D.P.R. 380/2001 per le opere eseguite su suolo pubblico.
Post di Dario Meneguzzo - avvocato
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